Comunicato Stampa 14 Giugno 2013
Riteniamo quanto mai opportuno, ritornare sulla problematica attenzionata nel precedente comunicato, relativa al pronunciamento della Corte di Cassazione, che con sentenza n 223 dichiarava illeggitima la trattenuta del 2,5% nelle buste paga dei dipendenti pubblici quale quota di accantonamento TFR; consapevoli che qualunque possa essere l'interpretazione soggettiva data ad una norma, questa non può essere in alcun modo assoggettata a interessi di parte o spesa a proprio uso e consumo, riportando di seguito le seguenti precisazioni :
- l'art 12 del d.l. n.78 del 2010 aveva esteso la disciplina del Trattamento Fine Rapporto, a cui sono assoggettati i dipendenti del settore privato secondo l'art 2120 del codice civile e i dipendenti pubblici assunti a far data dal 1 gennaio 2001, anche ai dipendenti assunti precedentemente a tale data, assoggettati alla disciplina del Trattamento Fine Servizio.
- il contenzioso nasce sulla differenza di calcolo tra i due trattamenti : il trattamento di fine servizio (TFS) prevede l'applicazione di un 2,5% dell'80% della retribuzione imponibile in busta paga ed a carico del lavoratore , mentre il trattamento di fine rapporto (TFR) non prevede alcuna quota a carico del lavoratore da addebbitare in busta paga .
- col passaggio al TFR da gennaio 2011, i dipendenti pubblici assunti prima del 1 Gennaio 2001, essendo passati dal TFS a TFR , non dovevano più vedersi addebitare in busta paga il 2% della retribuzione (2,5 dell'80%) come quota a loro carico.
- la corte costituzionale con sentenza n 223/2013, ha dichiarato illeggittima la trattenuta in busta paga dal momento del passaggio al TFR, Gennaio 2011.
- il governo ha risposto con il d.l. 185/2012, annullando il passaggio stesso al TFR , ripristinando il TFS facendo tornare leggittima la trattenuta del 2,5% in busta paga.
Per quanto sopra, si conviene alla determinazione che nulla è ogni domanda presentata per la restituzione della trattenuta di TFS operata in busta paga, tanto più se trattasi di personale dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2001 assoggettato alla disciplina del TFR che non prevede alcuna quota a carico da addebitare in busta paga.
Maggiore attenzione và riservata all'art 36 della legge di stabilità regionale 2013 n. 9, che regolamenta e dispone in materia di rinnovi e proroghe di contratti a termine e attività socialmente utili, stante la rivoluzione sul piano normativo e contabile apportato .
Che nessuno ne parli non fà venire meno il problema, puntualmente e volutamente sviato da annunci e proclami che dispensano una apparente tranquillità che maschera l'incapacità di affrontare in modo risolutivo la problematica, prova ne sono i tentativi di individuare percorsi normativi e annunciare proposte di legge che non vanno assolutamente nella direzione voluta e auspicata dai lavoratori.
Riteniamo come MGL Regione e Autonomie Locali che il problema, vuoi per scarsa conoscenza della materia, vuoi per un'improvvisata e manifestata volontà dell'apparire, vuoi per una consapevole regia del fare, si affronta in modo assai approssimativo complicandone le soluzioni già di per sè difficili a dare .
Ritornando al punto di partenza, riteniamo che le contestazioni mosse in piena autonomia da questa segreteria MGL Regione Autonomie Locali alla vigilia dell'approvazione del bilancio e della legge di stabilità regionale avvenuta il 30 aprile u.s. , oggi trovano riscontrano in una serie di difficoltà ad agire sia sul piano normativo che contabile mettendo in discussione ciò che nel corso degli anni avevamo con non poche difficoltà ottenuto.
- l'art 36 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, dispone la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine fino al 31 Luglio 2013, assoggettandoli alla disciplina della legge 228/2012 comma 400, che deroga al limite temporale dei 36 mesi previsti per i rapporti a termine, annullando di fatto quella specificità propria della categoria, leggiferata dalla Regione Siciliana negli ultimi venti anni ;
- l'art. 36 della legge regionale n. 9/2013, demanda a singoli capitoli di spesa diversificati per tipologia di intervento la copertura finanziaria , con l'aggravante che limita gli effetti al solo esercizio finaziario 2013 senza possibilità di assumere impegni sul pluriennale, soppiantano del tutto il fondo unico del precariato ;
- la mancata previsione nel dettato dell'art 36 della legge regionale 9/2013 di assumere impegni sul pluriennale comporta una serie di limitazioni e stravolge l'impianto normativo di leggi regionali che hanno consentito in precedenza l'erogazione di un contributo economico o una compartecipazione ai costi per misure di stabilizzazione deliberate dagli enti interessati a favore del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia per la fuoriuscita dal bacino dei lavori socilamente utili sia per la riconversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Alla data odierna , non intervenendo alcun fattore nuovo sul piano normativo , la Regione Siciliana non riconosce agli enti che deliberano misure di stabilizzazioni a favore di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o hanno deliberato la stabiliazzazione a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 24/2010 entro i termini previsti dalla legge medesima 31 dicembre 2012 alcun contributo economico , essendo impossibilitata ad assumere impegni sul pluriennale stante che la legge 9/2013 non ha previsto ciò .
Non è il momento di stare tranquilli, dispensati come siamo da una proroga fino al 31 Luglio 2013 o al 31 dicembre 2013 nel momento in cui questa sarà disposta con provvedimenti, dalla regione siciliana .
Il Segretario generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 13 Giugno 2013
Con riferimento alla sentenza n 223 depositata in cancelleria l'11 Ottobre 2012 attraverso la quale la Corte Costituzionale dichiarava l'illeggittimità costituzionale dell'articolo 12 , comma 10 del d.d.l. n. 78 del 2010 (decreto anti crisi) , nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva a carico del dipendente della Pubblica Amministrazione , si precisa che la stessa è stata superata, volutamente, dall'entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 del 29 ottobre 2012.
Il Governo infatti si è dovuto tutelare rispetto agli effetti della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, ripristinando le regole previgenti a quelle introdotte dall'art 12 , comma 10, del decreto legge 78/2010, pertanto il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto , anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010.
Le sentenze eventualmente emesse , fatta eccezione per quelle passate in giudicato , restano prive di effetto.
Ciò premesso si ritiene impropria, perchè ritenuta illeggittima, la presentazione di richieste di restituzione del 2,5% quale trattenuta contributo previdenziale obbligatorio (così come stabilito dall'art 11 L 8 marzo 1968 n. 152 e dall'art 37 del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti di cui al DPR n. 1032/1973), così come la modulistica predisposta in modo assai arbitrario che viene duvulgata e sottoposta alla firma di personale dipendente, stante che la stessa non tiene conto, pur richiamandone i contenuti, i periodi temporali di entrata in vigore dei singoli e distinti provvedimenti normativi ovvero:
- sentenza n 223 depositata il 11 ottobre 2012 ( riconoscimento diritto)
- decreto legge n 185 del 29 ottobre 2012 ( ripristino norme previgenti al d.l 78/2010 con annullamento effetti sentenza n 223/2012
Si ritiene altresi opportuno, in merito ai contenuti della circolare assessoriale prot n. 9155 del 11/06/2013 predisposta dal Dipartimento Atonomie Locali della Regione Siciliana, attenzionare quanto segue :
con riferimento alle allegate schede di rilevazione dei dati numerici del personale e dei relativi costi da restituire mendiante invio file in formato word agli indirizzi di riferimento riportati, si precisa che nelle caselle di riferimento al personale destinatario del regime dei lavoratori socialmente utili va indicato il personale impegnato in ASU distinto per categoria , diversamente và riportato nella casella dotazione organica del personale a tempo determinato il personale proveniente dal c. d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, già contrattualizzato .
Relativamente alla figura del Segretario Comunale, questa non và contemplata nelle unità di personale in dotazione organica ma và ricompresa nei costi del personale sotto la voce dirigenza .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 7 Giugno 2013
Quasi il 40% dei comuni siciliani è chiamato nelle giornate del 9 e 10 Giugno p.v. al rinnovo dei propri organi colleggiali, l'esito delle urne non esclude a priori una possibile rivisitazione degli assetti del governo regionale, peraltro tanto sollecitati da alcune componenti di partito che lo sostengono; ma al di là di quello che sarà, una cosa è certa, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ci riapproprieremo degli spazi lasciati a chi forti del nostro silenzio e senza contraddittorio ha avuto modo di promuovere liberamente le proprie idee e proposte.
Il nostro silenzio non è da confondere con il disinteresse, ma bensi con un modo diverso di agire, predisporre e raccordare ogni passaggio istituzionale utile a individuare soluzioni e interlocutori capaci di interagire per il raggiungimento di un obbiettivo che va prima di tutto condiviso tra la categoria, ciò è possibile partendo come sempre da una conoscenza profonda del problema senza lasciare spazio all'improvvisazione;.
Di tutto ciò, a partire dalla prossima settimana, renderemo partecipi tutte le parti in causa, consapevoli che con l'approvazione della legge di stabilità e il bilancio regionale il 30 aprile u.s. è stato stravolto un mondo e sono cambiati gli interlocutori .
Come primo impegno istituzionale chiamiamo tutti gli Enti che hanno in forza personale in servizio con contratto a termine e/o in atto impegnato in ASU, a porre in essere gli adempimenti necessari per riscontrare entro il 30 Giugno 2013 la disposizione ministeriale relativa al "Monitoraggio del lavoro flessibile ", procedendo attraverso il portale del Ministero della Funzione Pubblica, qualora non abbiano già provveduto, a registrasi in PERLAPA, scaricare il Manuale d'uso per gli enti locali e procedere all'immissione dei dati richiesti.
- Nota ministeriale monitoraggio(clicca)
- Nota Ministeriale Manuale d'Uso (Clicca)
- Manuale d'Uso Enti Locali (clicca)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 27 Maggio 2013
Da un ulteriore colloquio telefonico, in data odierna, con i Funzionari del Dipartimento Lavoro in merito alla predisposizione dell'istanze di finaziamento per accredito somme relative al coofinaziamento dei contratti a termine ai sensi della L.R. 16/06 relative al periodo 1 Maggio / 31 Luglio 2013 si rettifica ogni precedente comunicazione come segue :
a) limitatamente alla richiesta di contributo legge regionale 14 Aprile 2006 n. 16, la stessa và riportata su carta intestata dell'ente, apportando la seguente modifica, sostituire il periodo "articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001 n. 2" con il periodo articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16"
b) Allegato "A" rimane invariato ;
c) all'Allegato "B" nelle caselle g, h, i sopprimere la parola "unitari"
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia