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Comunicato Stampa 24 Marzo 2020

MGL

 Seguirà in serata nuovo aggiornamento con pubblicazione di altro comunicato stampa, lo stesso riveste altrettanto importanza e caratere d'urgenza.

Nelle more di provvedere alla pubblicazione, si rimanda alla visiene del video a seguire, che ricorda  e attenziona la condizone di lavoro cui veniamo a trovarci in questo preciso contesto storico di emergenza da COVID-19 , al fine di uniformare e fare rispettare le norme oggi a regime in materia di gestione personale della P.A. 

 

 

https://www.facebook.com/giuseppe.cardenia.1/videos/7323267254362937/UzpfSTEwMDAwMDM5MjA0NDgzNTozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6M

DoxNTg1NzIOMzk50jM3MDU2Njk=NDgyMTQ2Mzk3NzA    (clicca per visionare e ascoltare)

 

                                              Il Segretario Generale

                                                    Giuseppe Cardenia

 

Comunicato Stampa 23 Marzo 2020

MGLNon è possibile ancora assecondare interpretazioni e prese di posizioni del tutto personali e arbitrarie che mettono a serio rischio la salute e la vita delle persone!

Non è ammissibile che Funzionari solerti e poco attenti si avventurano nella gestione del personale in modalità di “lavoro agile” perdendo tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia quando di fatto le disposizioni normative vigenti regolamentano in modo chiaro e inequivocabile le procedure a cui assoggettare il personale in servizi presso le Pubbliche Amministrazioni alla data odierna !

Non è consentito a nessuno perpetrare danni a terzi per ignoranza in materia di provvedimenti emanati o emanandi COVID-19 !

Per l’ennesima volta riportiamo e sintetizziamo di seguito i punti cardini entro cui agire e procedere :

  1. Il periodo temporale 12 Marzo – 31 Luglio è stato definito emergenziale da COVID-19 ;
  2. Dal 12 Marzo al 31 Luglio tutto il personale dipendente opera con prestazioni in modalità di lavoro Agile , questo sta a significare che non si deve fare ricorso e perdere tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia a cui fare riferimento per autorizzare e/o disporre il lavoro agile, perché tutto il personale titolare di un valido rapporto di lavoro già riscontra appieno detta condizione ;
  3. Le Amministrazioni con proprio provvedimento devono individuare i servizi ritenuti indifferibili ovvero che rivestono carattere di protezione civile e come tali necessita la presenza fisica del personale sul posto di lavoro , tutti gli altri vengono a trovarsi in modalità lavoro agile ;
  4. I funzionari preposti alla gestione del personale tenuto conto dei servizi ritenuti indifferibili valutano la disposizione di servizio a carico di ciascun dipendente nel prestare o meno attività in modalità di lavoro agile o fare ricorso a tutti gli istituti spendibili come da CCNL di riferimento collocando a riposo detto personale senza alcuna concessione e/o deroga (riposo compensativo, banca ore, ferie pregresse, turnazioni ,etc) ;
  5. Il lavoro agile o smart –working non necessita per forza di fare ricorso a strumenti informatici e come tale non và confuso con il tele lavoro ;
  6. I sindaci espletate tutte le procedure prescritte all’art 87 comma 3 del decreto 18/2020 c.d. “Cura Italia” con proprio provvedimento motivato da impossibilità a disporre del personale (nominativamente indicato) in modalità di lavoro agile , esauriti tutti gli istituti messi a disposizione dal CCNL di riferimento, devono procedere all’adozione di apposito provvedimento di “esenzione dal lavoro” collocando il personale interessato a iposo a casa con titolarità a percepire la normale retribuzione per il periodo interessato eccetto le indennità di salario accessorio correlati alla propria posizione contrattuale ;
  7. Ferie pregresse sono quelle maturate al 31/12/2019 e non fruite , assolutamente e in modo categorico possono essere intaccate le ferie maturate nell’anno corrente ovvero anno 2020 .

La mancata osservanza di dette disposizioni concorrono a determinare i presupposti e le condizioni per essere perseguiti penalmente .

Diffidiamo tutte le Amministrazioni e i Funzionari preposti ad attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Governo Nazionale e al rispetto applicazione delle procedure sopra in sintesi rappresentate .

Si notizia altresì che con nota prot. n 15628 del 20 Marzo 2020 pubblicata oggi sul sito istituzionale dell’assessorato regionale al lavoro, sono state impartite disposizioni da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale al Lavoro in ordine alla gestione emergenziale COVID-19 con riferimento al personale utilizzato in ASU, a favore del quale è stato disposto il collocamento a riposo immediato , facendo ricorso agli istituti previsti dal CCNL che per analogia trova applicazione nei confronti di detto personale ; disponendo che nel caso in cui sono esaurite nella disponibilità personale gli istituti in parola l’ente colloca a riposo d’Ufficio detto personale con carico di recupero nei periodi successivi all’emergenza COVID-1.

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo ritenuto opportuno intervenire nell’immediato presso l’Assessore Regionale al Lavoro Scavo con propria nota prot. n. 45 del 23/0’3/2020, sollecitando una rettifica di quanto sopra riportato chiedendo di fare salve le assenze giustificate per emergenza COVID-19 non assoggettandole a recupero .

                                     

                                     Il Segretario Generale

                                                  Giuseppe Cardenia

Comunicato Stampa 20 Marzo 2020

MGLL’Art. 87 c. 3 del Decreto Legge n. 18/2020  c.d. “Cura Italia” ha ripreso, quanto in precedenza era stato già disposto dall’Art. 19 c. 3 del Decreto Legge n. 9/2020 (da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali attenzionato a tutti i Sindaci dei comuni siciliani con nota prot. n 40 del 13.03.2020), affrontando con maggior coraggio e risolutezza il problema del personale pubblico che non potendo essere avviato allo smart working, inteso quale forma generalizzata ed ordinaria di prestazione di lavoro e che non possa essere inserito nel lavoro in modalità agile, al fine di ridurre le occasioni di contagio e la probabilità di diffusione del virus, fornisce delle soluzioni graduate facendo ricorso ad altre modalità di gestione delle assenze dal servizio, prima di giungere all’esenzione dal servizio stesso, riconoscendo la mancata prestazione come servizio effettivamente prestato .

Per quanto sopra rappresentato si portano a conoscenza di tutto il personale in indirizzo le modalità di gestione assenze del personale così come prescritto dal D. L. n. 18/2020, a cui le Amministrazioni sono chiamate ad attenersi , nell’interesse prioritario ed esclusivo della salute propria e di chi sta accanto a noi .    

  

  1. Ricognizione servizi da ritenere indifferibili .
  2. Provvedimento che dispone in modo graduale la gestione delle assenze del personale, che non è avviato allo smart working o al lavoro in modalità agile .
  3. Disposizione che colloca a riposo il personale non avviato a forme di smart working, inserito al lavoro in modalità agile o interessato da rotazione, facendo ricorso a: congedi, riposo compensativo, ferie pregresse, banca ore .
  4. Esperite le possibilità di cui sopra, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio” con la precisazione che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa o altri istituti di salario accessorio ove previsti ”.

Si precisa che l’aggettivo “pregresse” accanto al sostantivo “ferie” sta ingenerando equivoci, che sarebbe stato il caso di evitare. Il corretto riferimento sarebbe alle ferie provenienti da annualità precedenti, cioè maturate nel 2019 o, negli enti caratterizzati da una gestione poco virtuosa delle ferie, addirittura anche nel 2018 o prima ancora.

            

 

#IORESTOACASA  (clicca per scaricare e divulgare) 

 

                                                                  Il Segretario Generale

                                                                       Giuseppe Cardenia    

Comunicato Stampa 19 Marzo 2020

 

MGLNon ci preoccupa minimamente essere l’unica voce fuori dal coro in merito a quanto sostenuto e continuiamo a sostenere come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali sul diritto-dovere che ciascun dipendente della Pubblica Amministrazione in Sicilia possa fare proprio lo slogan #IORESTOACASA, rivendicando in un preciso contesto storico, caratterizzato da eventi eccezionali e di emergenza sanitaria dovuta al fenomeno epidemiologico da CODIV -19, l’applicazioni di norme che lo consentono (Art. 87 comma 3 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020) . Non si può arrivare all’estremo per poi correre ai ripari, ribadiamo con fermezza che i Sindaci forti delle prerogative che lo Stato gli conferisce in materia di massima autorità sanitaria locale, adottano i dovuti provvedimenti finalizzati a limitare di fatto le attività e la presenza in servizio al solo personale interessato da disposizioni in materia di protezione civile . Ciò premesso pubblichiamo di seguito altri due articoli del Decreto “Cura Italia” che interessano direttamente e indirettamente la categoria, nel merito l’art. 107 che dispone il differimento di termini in materia amministrativo-contabile, ciò agevola le procedure di stabilizzazioni in itinere che possono così ancora fare riferimento al Bilancio 2019; a seguire l’art. 115 che dispone in materia di straordinario Polizia Locale motivato dall’emergenza COVID-19; relativamente all’art 107, è stata emanata apposita circolare esplicativa, la n.7 del 18/03/2020, da parte dell’assessore regionale alle autonomie locali, a tal proposito richiamiamo l’attenzione sul punto 8 della circolare medesima, là dove si equiparano le assenze rese dai sindaci lavoratori dipendenti pubblici a quelle contemplate dall’art 19 comma 3 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 assoggettandole alla stessa disciplina, considerando le assenze come servizio effettivamente prestato .

   

Articolo 107

                         (Differimento di termini amministrativo-contabili)

  

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

 a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

 b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

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                                                  Art. 115

                                         (Straordinario polizia locale)

   

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

 2. omissis

 3. omissis 

                                                                Il Segretario Generale

                                                      Giuseppe Cardenia 

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