Comunicato Stampa 30 Maggio 2019
Nonostante l'Avvocatura dello Stato abbia notificato in data 9 maggio 2019, l'atto di rinuncia dal quale può rilevarsi che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 Aprile 2019 non ha impugnato l'art 22 della l.r. 1/2019, pertanto risulta pienamente in vigore e come tale è fatto obbligo a chiunque osservarla e applicarla senza interpretazioni suscettibili di distorsioni e deviazioni, si riscontrano resistenze nel procedere alla definizione degli atti propedeutici alla stabilizzazione secondo le modalità di reclutamento prescritte dall'art 20 comma 1 del decreto 75/2017 (assunzione diretta), tali da comportare l'intervento da parte del Dipartimento alle Autonomie Locali - Servizio 2 del competente Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, con la pubblicazione nella giornata di ieri di un comunicato sul proprio sito istituzionale , che conferma a distanza di 9 giorni quanto questa segreteria con propria nota prot. 60 del 20/05/2019 aveva sostenuto inoltrando comunivcazione a tutte le amministrazioni interessate .
Chi ha alzato le barricate contro le modalità di "assunzione diretta" in presenza di presupposti e requisiti utili , proponendo diversamente procedure concorsuali in violazione di diritti maturati , deve farsene una ragione e procedere subito nel rispetto di quanto oggi vigente , per non incorrere in denuncie che possano prendere forma se persiste tale stato di cose , stante che gli atti amministrativi seguono l'indirizzo politico e non viceversa.
Con amarezza non possiamo che muovere critiche anche nei confronti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Sicilia , latitante e assente su una problematica che doveva rivestire nell'agenda dei propri impegni istituzionali una priorità , ma prendiamo atto che così fino ad oggi non è stato .
Sollecitiamo tutto il personale interessato e quanti preposti alle procedure di stabilizzazione di procedre tempestivamente per recuperare i 24 mesi di ritardo accumulati sulla tabella di marcia , altresì a riscontrare favorevolmente la richiesta inoltrata nella giornata di ieri, a firma di questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali alla pec istituzionale di tutte le amministrazioni locali della Sicilia .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 22 Maggio 2019
E’ stata inoltrata in data 20 Maggio c.a. a tutti i comuni siciliani la nota MGL Regione e Autonomie Locali con la quale si manifesta apprezzamento nei confronti delle Amministrazioni che hanno concluso le procedure di stabilizzazione con l’immissione in ruolo del personale interessato e si sollecitano quelle inadempienti a procedere con tempestività, nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente che regolamenta la materia, assoggettando di fatto tutto il personale precario storico in servizio presso Amministrazioni Pubbliche all’art 20 comma 1 del Decreto 75/2017 così come interpretato con l’approvazione dell’art 22 comma 3 della legge regionale n.1/2019 . Nel merito si rappresenta che resta in capo all’amministrazione chiamata ad adottare i provvedimenti propedeutici alla stabilizzazione, la facoltà di procedere o meno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato, diversamente non sussiste la facoltà di opzione circa le modalità di reclutamento cui fare riferimento (comma 1 o comma 2) stante che, le disposizioni impartite con proprie circolari dal competente Ministero per la Pubblica Amministrazione definiscono d’Ufficio le modalità di assunzione, rapportandole alla natura giuridica del rapporto di lavoro originariamente istaurato dall’Amministrazione che procede e alle modalità di reclutamento a suo tempo operate . Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riprendendo quanto anticipato nel precedente comunicato stampa, teniamo a precisare che i contenuti dello stesso sono finalizzati ad una puntuale e corretta informazione in materia di assunzioni personale nella Pubblica Amministrazione, pertanto si invita a non avventurarsi in interpretazioni del tutto soggettive e forvianti che possano travisare o alimentare dubbi e perplessità, mettendo in discussione le procedure di stabilizzazione, dato atto che a tutt’oggi non sono stati esitati provvedimenti che limitano l’applicazione del Decreto Madia, per queste ragioni il comunicato del 14 Maggio u.s. và interpretato come un sollecito a definire e portare a termine in tempi relativamente brevi le procedure di stabilizzazioni per scongiurare il peggio domani .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 14 Maggio 2019
E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019, il decreto legge n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, entrato in vigore il 1° maggio 2019. L'art 33 del Decreto prevede la possibilità per le Regioni e i Comuni di "procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio". Viene specificato che la spesa complessiva per tutto il personale non potrà superare un "valore soglia percentuale”, definito anche per fascia demografica, rispetto ai valori delle entrate presenti nel rendiconto dell'anno precedente, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' , stanziato nel bilancio di previsione 2 . Tali valori soglia saranno definiti attraverso un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concordato nella Conferenza Stato - Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 30 giugno 2019. Cambieranno radicalmente le regole che fissano le capacità assunzionali delle regioni e dei comuni e viene introdotto il vincolo per cui il fondo per la contrattazione decentrata deve essere calcolato sulla incidenza media dei dipendenti sul fondo nel 2018; viene messo in soffitta il meccanismo per cui le capacità assunzionali sono determinate come una quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale, sostituito dalla necessità che la “spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non” deve essere “superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione”. Le nuove regole sulle assunzioni sollevano numerosi problemi e dubbi applicativi. In primo luogo, esse entreranno in vigore al momento della emanazione dei decreti attuativi, il che imporrà alle regioni ed ai comuni di modificare per l’ennesima volta la propria programmazione del fabbisogno. Quale è la sorte delle procedure assunzionali previste dalla precedente programmazione? Possono essere completate e portate a termine ? Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo ritenuto quanto mai opportuno notiziare con largo anticipo sulla nuova disciplina che andrà a regolamentare le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire oggi ciò che domani potrebbe presentarsi come un ostacolo insormontabile che farebbe ripiombare senza soluzione e nella totale incertezza quanti non hanno beneficiato delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del decreto 75/2017, per inadempienza e superficialità di amministrazioni, ma ancor di più per precise responsabilità imputabili a funzionari che “dotti del loro sapere” saranno smentiti dal tempo che testimonierà il contrario. Per queste ragioni sollecitiamo tutto il personale, gli amministratori e i funzionari di buon senso, ad interagire con alto senso di responsabilità e impegno per la definizione del percorso di stabilizzazione a tutela e salvaguardia di diritti consolidati da lavoratori dipendenti che nulla hanno sotratto indebitamente ad altri, prima che sia troppo tardi e ciò che oggi è possibile concretizzare diventi un amaro ricordo con le conseguenze che possiamo solo immaginare . Una cosa è certa e inequivocabile , la chiara volontà della politica di scrivere la parola fine al precariato senza concedere più altro tempo oltre quello già prescritto nelle norme che regolamentano la materia “stabilizzazione”.
Il Segretario Generale Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 10 Maggio 2019
E' stata pubblicata lo scorso 2 Maggio sul sito del Dipartimento Regionale alle Autonomie Locali della Regione Siciliana la nota Prot. n. 7017/Serv.2 del 29/04/2019 attraverso la quale si invitano i comuni che hanno definito le procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato avviate ai sensi dell'art 4 commi 6 e 8 del Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in legge 31 Ottobre 2013 n. 125/2013 e concluse al 31 Dicembre 2017, a fornire i dati necessari al fine di una puntuale applicazione del dettato normativo riportato al comma 1 dell'art 22 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e nella considerazione che alle unità di personale stabilizzato si estendono i benefici di cui all'art 10, lett.a) e d) , della legge regionale n. 27/2016 .
Come sempre il tempo ci ha dato ancora una volta ragione, di fatto come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali avevamo sempre sostenuto, che i contratti stipulati in quel preciso periodo temporale e ai sensi di quella specifica legge, non erano beneficiari di contributi da parte della Regione Siciliana ma diversamente i costi venivano imputati a carico dei rispettivi bilanci delle Amministrazioni che li deliberavano, in funzione e nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle proprie capacità assunzionali .
Ciò premesso, le Amministrazioni interessate sono tenute entro il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione e quindi entro la giornata di Lunedì 13 Maggio c.a. a trasmettere in formato "pdf" all'indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. l'allegato modello "A" nel quale dovranno essere riportati i dati richiesti, debitamente sottoscritto oltre che dal legale rappresentante dell'ente anche dal Responsabile del servizio personale e dal Responsabile dei Servizi Finanziari .
Si dà atto che il contributo da assegnare, limitato solo, alle autonomie locali che hanno operato le stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato in forza dell'art 4 commi 6 e 8 del decreto 101/2013, verrà quantificato nella quota derivante dalla ripartizione dell'importo massimo del 5% della dotazione del fondo straordinario di cui al comma 7 dell'art 30 della l.r. n. 5/2014 .
Altresì si rappresenta che a seguito dell'impugnativa dell'art 23 della legge regionale n. 1/2019 operata dal Consiglio dei Ministri è venuto meno il termine del 30 giugno c.a. entro cui il personale titolare di contratto a tempo determinato in servizio presso enti in dissesto, enti deficitari con piani di riequilibrio già approvati dall'organo consiliare al 31 dicembre 2018, liberi consorzi comunali e città metropolitane, poteva fare richiesta di transito alla RESAIS .
Se da una parte rivendichiamo l'esigenza di riscrivere la norma con più oculatezza e maggiore tutela dei lavoratori che in ultima analisi dovrebbero farvi ricorso, dall'altra manifestiamo compiacimento per l'impugnativa, stante che la norma era divenuta oggetto di attenzione da parte di Amministrazioni che pur non venendosi a trovare in una delle ipotesi di bilancio dissestato contemplato dall'art 3 comma 18 della legge regionale 27/2016 veniva presa a riferimento come alternativa e ripiego alle procedure di stabilizzazione del personale precario interessato.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia