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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E CONTESTUALE RICHIESTA CERTIFICATO DI SERVIZIO

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VADEMECUM

Cosa devi sapere per le procedure di stabilizzazione.

Lettera ai sindaci dei Comuni Siciliani del 17/05/2018

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Comunicato Stampa 18 Dicembre 2020

MGLNon vorrei impegnarvi più di tanto nella lettura di questo comunicato stampa, con richiami a norme, articoli di legge, decreti e così via, perché comprendo la necessità di un approccio diverso, diretto, comprensibile a tutti, senza con questo snaturare il vero intendimento di ciò che sento il bisogno di comunicare.

Come è vero che la storia di questo Movimento è stata scritta da tutti coloro che hanno creduto prima in se stessi e poi in chi condivideva alla pari lo stesso dramma sociale di un lavoro precario, senza sentire il bisogno di delegare a terzi ma di agire in prima persona, è vero che bisogna continuare a credere nella forza di questo Movimento che tanto ancora si propone di fare attraverso un’azione mirata, coordinata e determinata a cogliere obiettivi importanti per la categoria, che altri nemmeno si propongono nel solo atto di pensare.

Per motivare la nostra azione sindacale non dobbiamo stravolgere chissà quale sistema o modo di pensare, basta riflettere su ciò che gli “altri” hanno fatto mentre noi siamo stati in sordina, senza agire più di tanto, lasciando agli “altri” il compito di agire, di proporre, di fare, di concretizzare…. il risultato di tutto ciò è stato il NULLA !

A differenza nostra, che siamo stati artefici del nostro domani e affermato il nostro presente, gli “altri” hanno vissuto per trent’anni di luce riflessa, nel momento in cui Noi ci siamo adagiati nel silenzio, gli “altri” sono evaporati nel NULLA !

Non possiamo dimenticare la corsa degli “altri” a salire sul carro dei vincitori nel corso degli ultimi mesi del 2019, pronti ad etichettare il risultato della stabilizzazione, attraverso procedura di “assunzione diretta” con il proprio logo sindacale, quando fino a prova contraria il giorno antecedente ci contestavano .

Ora mi chiedo perché all’indomani delle avvenute stabilizzazioni gli “altri” si sono ritirati, non manifestando più interesse per questa categoria, che tanto ha ancora da rivendicare ? forse perché liberi di spaziare e fare sindacato in maniera indisturbata, senza che dovevano misurarsi con chi fino al giorno prima gli ha consentito di avere visibilità ?

Ebbene gli “altri” forti del loro potere economico possono stare tranquilli, come associazione sindacale di categoria MGL Regione e Autonomie Locali li chiameremo di nuovo alla prova del nove, su argomenti e tematiche importanti, pronti a confrontarci senza alcuna preclusione .

 

 

a)  Definire e portare a termine la stabilizzazione di quanti ancora non hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato .

b)    Ricontrattualizzare a 34 ore settimanali i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato e parziale con un monte ore inferiore; là dove ne ricorrono le condizioni procedere con le modalità a tempo pieno, con diritto di precedenza su ogni altra tipologia di assunzioni programmata dall’ente in categorie similari e/o equipollenti ;

c)     Riconoscere il diritto soggettivo alle progressioni orizzontali e verticali, così come la ricostruzione della posizione previdenziale di ciascun lavoratore dipendente.

 

                                                    Il Segretario Generale

                                                                                    Giuseppe Cardenia

 

 

 

Comunicato Stampa 14 Dicembre 2020

MGLL’Art 87 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 n. 27 ha disciplinato misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; la materia è stata successivamente ripresa e prorogata negli effetti apportando alcune modifiche ed integrazioni con l’art 263 del successivo decreto 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n.77 ed in particolare con il comma 1; in ultimo vige, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 Ottobre 2020, che dispone :

 

"Art 1- Lavoro Agile  

1.  Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

 3.  Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto

 4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.” 

 

"Articolo3 (Modalità organizzative)

 1. Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2, comma 3, e comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:

 a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3; 

b.  adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;  

C. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza; 

d.  favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 

e.  tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.

3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. 

 4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.”

 

“Articolo 4 (Flessibilità del lavoro) 

 1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. 

 2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

 3. L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.”

 

“Articolo 5 (Svolgimento dell’attività di lavoro agile) 

 1.  Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. 

 2. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. 

 3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità , al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”

 

Alla luce di quanto rappresentato che ben regolamenta il servizio prestato nella Pubblica Amministrazione, in fase emergenziale motivata da fenomeno epidemiologico COVID-19, appaiano del tutto fuori luogo è frutto di improvvisazione e scarsa preparazione le disposizioni di servizio notificate in questi giorni da “certi funzionari” a diverse unità di personale dipendente in servizio presso gli Enti Locali della Sicilia, attraverso le quali si chiede il recupero delle ore non prestate nei periodi emergenziali di , da annotare che detto personale era assegnato a strutture pubbliche per le quali il Sindaco di riferimento ha disposto la chiusura senza provvedere a nuova assegnazione del personale interessato ad altri settori nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla categoria contrattualizzata.

Abbiamo più volte scritto alle Amministrazioni Locali presenti sul territorio della Regione Sicilia, richiamando la loro attenzione sulle direttive ministeriali impartite in materia di contenimento COVID-19 a cui scrupolosamente attenersi per il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sottolineando alcuni passaggi importanti riportati nel dettato normativo di cui all’Art 87 del Decreto Legge 18/2020 , mai è stato fatto riferimento a possibili recuperi di ore non prestate, diversamente come segreteria ci siamo spesi presso il governo regionale e l’assemblea regionale siciliana altrettanto, per estendere il diritto riconosciuto al personale dipendente anche a favore del personale utilizzato in ASU in un primo momento chiamato a recupero delle ore non prestate, successivamente limite superato con l’approvazione di apposita norma regionale a loro favore che estendeva il diritto al non recupero 

 

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, ci rendiamo conto per l’ennesima volta del ruolo importante che siamo chiamati a ricoprire a favore della categoria, data la latitanza e l’indifferenza di chi come noi e più di noi dovrebbe vigilare e fare rispettare le norme a tutela e salvaguardia di diritti consolidati, che mai a nessuno permetteremo di calpestare .

 

 

                                                     Il Segretario Generale

                                                                               Giuseppe Cardenia

 

 

 

 

Comunicato Stampa 11 Dicembre 2020

MGLOltre al danno la beffa ! E’ il rischio concreto a cui vanno incontro migliaia di dipendenti della Pubblica Amministrazione in Sicilia, in servizio presso gli Enti Locali presso settore dei servizi sociali, della polizia locale e della protezione civile, se non si interviene tempestivamente sulla norma che dispone a favore di detto personale una quota delle risorse del “Fondo perequativo degli enti locali”  intesa come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro e suddivisa tra il personale impegnato nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

La norma posta sotto lente d’ingrandimento, è la legge regionale n. 9/2020, che all’art.11 comma 1 istituisce  presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il "Fondo perequativo degli Enti Locali",  con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5 ; disponendo al successivo comma 2 che le risorse del fondo medesimo sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni, determinate dalla riduzione dei tributi locali e dei canoni che gravano sugli operatori economici del territorio, penalizzati dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19 .

In ossequio a tale disposizione, in data 10 Agosto c.a. il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dava comunicazione sul proprio sito istituzionale, che era stata siglata l’intesa all’interno della Conferenza Regione-Autonomie Locali, andando a determinare le modalità di ripartizione del Fondo relativo all’art 11 della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 e  fissava al 15 Ottobre 2020 (successivamente prorogato al 31 Ottobre 2020) il termine ultimo entro cui i comuni interessati dovevano trasmettere al Dipartimento sopra citato l'allegata scheda (Allegato 3) previa approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile Servizio Finanziario, che riportava i dati relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste; decorso il termine sopra indicato, i comuni inadempienti erano esclusi dal riparto .

In merito alla quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, destinata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 11 della l. r. 9/2020, al ristoro del personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 la Conferenza Regione – Autonomie Locali , si rileva al punto 3 dell’intesa, un accantonamento pari a 15 milioni di Euro ( 5% sul Fondo) in attesa di definire i criteri di riparto a seguito di un  preliminare confronto con le parti sociali .

Ciò premesso, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali manifestiamo perplessità sull’esigibilità delle somme accantonate, da parte del personale beneficiario delle stesse, stante le incongruenze rilevate e annotate come promemoria all’Assessore Regionale alle Autonomie Locali On. Grasso e al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Autonomie Locali, Dott. Rizza, alle quali abbiamo attenzionato con propria nota MGL Regione e Autonomie Locali quanto rappresentato, rivolgendo l’invito ad intervenire nel merito per tutelare e riconoscere un diritto maturato a seguito delle prestazioni rese dal personale interessato, senza limiti di tempo, esposto continuamente al rischio di contrarre il virus , per ottemperare al proprio dovere di dipendente delle Pubblica Amministrazione  dando assistenza senza soluzione di continuità alle rispettive comunità presso cui si trovavano ad operare; contestualmente a ciò, dare certezze sull’erogazione delle somme maturate facendo chiarezza su alcuni aspetti procedurali che di seguito si riportano : 

 

 a)     L’art 11 comma 2 della l.r. 9/2020 destina le risorse del Fondo di cui al comma 1 alla compensazione delle minori entrate dei comuni, chiamati a quantificarle in coerenza con le effettive esenzioni/ riduzioni/ concessioni esitate dal comune stesso, trasmettendo l'allegata scheda 3, previa attestazione di regolarità contabile, al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro il 31 Ottobre u.s. per essere ammessi alla ripartizione effettiva del fondo, diversamente l’ente viene estromesso dal riparto del fondo perequativo .

 

 là dove l’ente non ha adottato alcun provvedimento di esenzione/riduzione/concessione che legittima la richiesta di compensazione di minori entrate, a seguito del quale viene estromesso dal Fondo di riparto, l’ente sarà comunque destinatario della quota parte delle somme accantonate ( 5% sul totale del fondo pari a 15 milioni di Euro) per compensare, ai sensi del comma 8 dell'art 11, le prestazioni rese dal personale di polizia locale, protezione civile e servizi sociali, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico Covid-19 come premio di produttività ed indennità aggiuntiva, calcolato in base alle ore lavorate in aggiunta al contratto di lavoro ?  

 

la quota accantonata ai sensi del comma 8 art 11 è pari al 5% così come è stata determinata nell'intesa siglata a valere sul totale del fondo perequativo enti locali (15 milioni sui 300 milioni del fondo) o diversamente, prevale la norma a regime tche dispone "fino al 5%" sulla base delle risorse proporzionalmente assegnate da determinare, demandando al libero arbitrio degli Enti la percentuale da applicare ?

 

l’assegnazione delle somme a ciascun ente avviene in proporzione a quale parametri ? altresì, il richiamo al limite previsto dall’art 63 del decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, (dispone il riconoscimento di un premio pari a  € 100 rapportato alle giornate di effettiva presenza, a favore dei dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000,00 euro) quale effetti sortisce sulla quantificazione del premio di produttività ed indennità aggiuntiva da riconoscere al dipendente interessato ? 

 

quali sono le motivazioni che hanno determinato a distanza di 5 mesi dall'avvenuta sigla dell'intesa in sede di conferenza Regione Autonomie Locali , su nulla di fatto ?

 

Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo già investito il competente Dipartimento Regionale alle Autonomie Locali e l’Assessore di riferimento On Grasso sulla problematicah attenzionata, dando al contempo informativa a tutte le amministrazioni locali sul territorio regionale, in merito a quanto sollevato .   

                       

                                                        Il Segretario Generale

                                                           Giuseppe Cardenia

 

Comunicato Stampa 2 Dicembre 2020

MGLSono 4 i mesi trascorsi dalla data di approvazione in Giunta di Governo Regionale del DDL che interessa le procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso le Amministrazioni Locali che si trovano in stato di dichiarato dissesto finanziario e/o strutturalmente deficitari, ciò è quanto abbiamo rappresentato all'Assessore Grasso lo scorso lunedì 30 Novembre c.a. nel corso dell'incontro avuto, manifestando tutto il nostro disappunto sul protrarsi dei tempi che inevitabilmente ci inducono ad accettare con rammarico l'ennesima proroga, che come sempre in prossimità della scadenza contrattuale assume un valore, nonostante tutto.

Dall'incontro è emerso che il ddl depositato in I° Commissione Legislativa "Affari Istituzionali", resta subordinato ad un ipotetico tavolo tecnico con Roma, fino ad oggi puntuamente aggiornato ad altra data a causa del fenomo epidemiologico Covid-19 che ha condizionato i lavori, di contro possiamo annotare la disponibilità e la perseveranza dell'Assessore Grasso nel portare avanti questo percorso, per altro da Noi MGL Regione e Autonomie Locali condiviso sui contenuti per la soluzione prospettata .

Certamente non è più giustificabile alcun rinvio, anche perchè non condivideremo più alcuna motivazione che possa giustificare "altre perdite di tempo" tanto più, perchè chi vive questo incubo sociale non è più nelle condizioni di sopportare tale stato di cose; a motivo di ciò abbiamo ribadito che come segreteria regionale MGL, monitoreremo settimanalmente l'evolversi della situazione e gli sviluppi concreti registrati , attraverso un'interlocuzione allargata con le diverse istituzioni regionali e nazionali chiamati ad assumere con alto senso di responsabilità posizioni chiare che non lasciano spazio ad albi , tanto più che Noi MGL non consentiremo ciò.

Affrontata anche la problematica relativa alla stabilizzazione del personale in servizio presso le dismesse province regionali, di fatto le difficoltà avute le scorse settimane anche di natura economica sembrano a dire dell'assessore regionale alle autonomie locali, superate, consentendo agli organi preposti di procedere nella definizione e adozione degli atti propedeutici alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato sempre nel solco del Decreto 75/2017, che continua a trovare applicazione anche per l'anno 2021 , aspetto importante che tutela e garantisce la platea dei lavortori interessati , che restano beneficiari e unici destinatari del dettato normativo di cui all'art 20 comma 1 del decreto 75/2017  ovvero assunzione diretta .

Altro argomento trattato a cui abbiamo riservato particolare attenzione, viste le richieste pervenute da parte di coleghi interessati alla misura di fuoriuscita mediante erogazione di un contributo quinquennale in alternativa alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato, chiedendo all'assessore di provvedere con propria disposizione a riaprire i termine per la presentazione di nuove istanze.

                                                                  Il Segretario Generale

                                                                   Giuseppe Cardenia

 

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