Comunicato Stampa 12 Ottobre 2017
Dopo l’excursus fatto in materia di procedure di stabilizzazione del precariato storico degli enti locali, normato a favore del personale dipendente a tempo determinato, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non possiamo fare a meno di completare un ragionamento richiamando l’attenzione anche sui colleghi che prestano attività presso i medesimi enti in una condizione giuridica sostanzialmente diversa in quanto non titolari di un rapporto di lavoro subordinato, ma bensì utilizzati in attività socialmente utili e percettori di un sussidio di disoccupazione. Ciò, al fine di fare chiarezza e sgombrare il campo dai ripetuti tentativi posti in essere da chi vuole mantenere uno stato di sudditanza politica e di sottomissione alimentando prese di posizioni e conflittualità tra tipologie di lavoratori che legittimamente hanno titolo a rivendicare il proprio diritto al lavoro, rivendicazione che rischia di annullare le aspettative per il sovrapporsi di interessi comuni che necessariamente vanno regolamentati, sottostando a precise regole capaci di determinarne il risultato. I tentativi di stravolgere sotto il profilo giuridico la materia precariato e annullare le differenze che passano tra soggetti contrattualizzati e non, rivendicati con insistenza da alcune organizzazioni sindacali nelle fasi preliminari all’approvazione del decreto 75/2017 (Decreto Madia) non andate a buon fine è un risultato che garantisce e tutela tutti ai fini di procedere secondo priorità nelle stabilizzazioni che gli enti interessati sono chiamati a fare ; principio fondamentale già sostanzialmente assodato con la stesura e approvazione del decreto 101/2013 convertito nella legge 125/2013 e s.m.e i. che ha interpretato questa differenza attraverso i commi 6 e 8 dell’art.4 ciò in funzione di un principio basilare che non deve discriminare ma ordinare . Detto ciò la legge 27/2016 al comma 2 dell’art 4 dispone a favore dei soggetti utilizzati in ASU, (per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a 10), la possibilità di optare per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell’assegno di utilizzazione in ASU da corrispondere in rate annuali, in tal senso era stata diramata dal competente Assessorato Regionale al Lavoro, la direttiva prot.n. 14146 del 3 Aprile 2017 che fissava al 15 Aprile il termine entro cui i soggetti interessati dovevano fare pervenire richiesta di fuoriuscita , ad oggi nulla di fatto . Ma ciò che sta generando confusione e preoccupazione tra la categoria e sui rispettivi posti di lavoro e il dettato della circolare prot. n. 37367 dello scorso 3 Ottobre 2017 con la quale l’Assessore Carmencita Mangano (candidata alle prossime elezioni regionali del 5 Novembre 2017) dando seguito a quanto dettato dall’art 11 della l.r. n. 8 del 9 maggio 2017 annuncia con grande enfasi l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario utilizzato in ASU con contratto a tempo indeterminato, fissando al 8 Novembre 2017 (tre giorni dopo la conclusione delle elezioni regionali 2017) il termine entro cui tutti gli enti interessati sono chiamati ad adottare con proprio atto deliberativo dell’organo esecutivo il programma di fuoriuscita che contempla la programmata assunzione con contratto a tempo indeterminato di detto personale, di contro la Regione Siciliana estende e riconosce per ogni assunzione operata il contributo di cui all’art 4 comma 2 per la durata di 5 anni. Nel caso in cui l’ente non adempie a tale obbligo decade dal diritto a utilizzare detto personale e l’Assessorato provvede ad individuare altro ente in sostituzione . Il personale ASU che non trova riscontro di fuoriuscita nella programmazione dell’ente ove presta attività è chiamato a presentare istanza d’inclusione nella “sezione esuberi” prevista all’interno dell’elenco unico regionale istituito ai sensi dell’art 30 comma 1 della l.r.5/2014 ai sensi dell’art 11 comma 6 della l.r. 8/2017 . Ciò premesso siamo chiamati ad una profonda e attenta riflessione su quanto disposto dal legislatore regionale e quanto politicamente esaltato dall’attuale assessore regionale al lavoro Mangano , alla vigilia di una difficile tornata elettorale e quasi incerta nel risultato. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali senza volere alimentare contrapposizioni ci sentiamo di affermare l’impraticabilità delle direttive date per forte contraddizione e conflittualità con le norme che regolamentano non solo le procedure di stabilizzazione del personale precario con contratto a tempo determinato ma anche con la normale e generale norma che regolamenta le assunzioni nella pubblica Amministrazione, più plausibile rimane il dirottamento del personale ASU nelle disponibilità della partecipata RESAIS. Una considerazione a margine di questo comunicato và fatto sugli imprecisati richiami normativi e sulle dimenticanze da annotare nella circolare in parola con riferimento a tipologie di lavoratori non richiamati come destinatari delle direttive ( personale ex art 23 l.r. 85/95) così come le evidenti contraddizioni con quanto l’assessorato da una parte prevede come misura di fuoriuscita e dall’altra con atti formali adottati nel corso delle ultime settimane nega il diritto a beneficiarne ( Borse formative all’autoimpiego l.r. 3/98)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 11 Ottobre 2017
Riteniamo quanto mai opportuno dare seguito e integrare i contenuti del precedente comunicato stampa, al fine di alimentare in modo dettagliato il sapere di una categoria che necessita di un corretto indottrinamento, utile e indispensabile a sostenere senza tentennamenti una posizione univoca in tutte le sedi che si presenta l'occasione di un confronto con candidati alla Presidenza alla Regione Siciliana e all'assemblea regionale siciliana, il più delle volte distratti e impreparati per la complessità e faraginosità di norme che regolamentano la materia del precariato storico della pubblica amministrazione quindi condizionati ad improvvisare e propsettare soluzioni aleatorie giuste per carpire il consenso elettorale . La legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2016 è da intendersi legge organica della regione siciliana sul precariato, che anticipa di gran lunga ciò che successivamente viene approvato con il Decreto Madia (decreto 75/2017) recante modifiche e integrazioni al testo del pubblico impiego di cui al decreto 165/2001 sottoposto a parere parlamentare, lasciando intravedere nello specifico art. 20 di cui al Capo XI, relativo al superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, la complicità e il comune agire tra Regione Siciliana e Governo Nazionale . Nel merito si ricorda che le assunzioni nella Pubblica Amministrazioni sono state dal 2014 ad oggi, regolamentate dal Decreto legge 90 del 24 Giugno 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e nello specifico all’Art. 3 “flessibilità nel turn over” sono state dettate le modalità e le percentuali entro cui le amministrazioni interessate, che disponevano di capacità assunzionali determinate sulla scorta delle cessazioni di personale intervenute nel corso degli anni interessati, potevano procedere , nello specifico :
nel 2014 potevano essere programmate assunzioni a tempo indeterminato in misura pari al 30% delle economie accertate nel corso dell’anno 2013;
nel 2015 potevano essere programmate assunzioni a tempo indeterminato in misura pari al 40% delle economie accertate nel corso dell’anno 2014;
nel 2016 potevano essere programmate assunzioni a tempo indeterminato in misura pari al 60% delle economie accertate nel corso dell’anno 2015;
nel 2017 possono essere programmate assunzioni a tempo indeterminato in misura pari al 80% delle economie accertate nel corso dell’anno 2016;
nel 2018 potranno essere programmate assunzioni a tempo indeterminato in misura pari al 100% delle economie accertate nel corso dell’anno 2017.
A decorrere dal 2014 è stato consentito il cumolo delle risorse economiche destinate alle assunzioni relative agli ultimi 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile . Altresì le economie accertate nel corso degli anni 2014 e 2015 per cessazione di personale, che hanno determinato capacità assunzionali a cui l’ente può fare riferimento per programmare le assunzione con contratto a tempo indeterminato negli anni immediatamente succesivi agli stessi (anno 2015 e 2016) , sono state vincolate prioritariamente a favore di vincitori di concorso che risultavano inseriti in graduatorie vigenti alla data di approvazione del decreto 190/2014 e alle procedure di mobilità in favore del personale delle ex province dichiarato in esubero presso queste .
Quanto sopra attenzionato è importante per comprendere come la legge 27/2016 consente di andare oltre le limitate capacità assunzionali, in quanto le assunzioni che l'ente va a operare con contratto a tempo indeterminato nel rispetto della programmazione del fabisogno trovano copertura anche nelle risorse aggiuntive del contributo riconosciuto dalla stessa Regione Siciliana alle medesime amministrazioni per i contratti a tempo determinato con trasferimenti trimestrali .
In merito agli emendamenti che sono stati osteggiati in aula, lo scorso 10 agosto e a seguire il 6 settembre in conferenza dei capigruppo, continuando a essere oggetto di diversità di vedute tra questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali e l'attuale Presidente dell'Assembela Regionale Siciliana si rappresenta che questi erano e continuano ad essere un valore aggiunto per la categoria , di fatto due sono gli aspetti che riteniamo propedeutici a completare un percorso già delineato , precisamente :
a) sopprimere il comma 22 dell'art 3 della l.r. 27/2016 che condiziona e subordina le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale dipendente a tempo determinato alla definizione delle procedure che interessano il personale delle ex province o in alternativa dare una interpretazione più favorevole alla categoria riservando e vincolando le risorse economiche a favore delle procedure di mobilità solo le capacità assunzionali quantificate negli anni 2015 e 2016 così come recita l'Art 1 comma 424 della legge 190/2014 svincolando le capacità assunzionali che fanno riferimento ad annualità diverse.
b) recepire il dettato dell'art 20 comma 1 del decreto 75/2017 estendendo la possibilità di riconversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre che nel caso contemplato dallo stesso anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato operato a seguito di prove selettive previste da specifiche norme di legge come nel caso che direttamente ci riguarda , come categoria .
Ai tanti che contestano questa procedura appellandosi impropriamente a principi di incostituzionalità, ricordo loro che lo Stato, già con proprie leggi finanziarie relative agli anni 2006 e 2007 ha disposto tale percorso consentendo su tutto il territorio nazionale compreso quelo della Regione Siciliana, di sanare migliaia di posizioni di lavoro a tempo determinato mediante riconversione degli stessi a tempo indeterminato .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 10 Ottobre 2017
E’ assolutamente importante e prioritario maturare subito quella conoscenza essenziale in materia di precariato storico degli enti locali e ciò che da questo ne discende, per non essere limitati nel sostenere confronti e assumere posizione verso una politica sempre più dilagante e viziata che interpreta il proprio ruolo a proprio uso e consumo assoggettando chi si presenta debole e incapace a contrastarla, condizionandone l’operato, travolto com’è da fiumi di parole vuote e prive di fondamento .
In questa direzione cerchiamo di apportare il nostro contributo, riportando di seguito e in sintesi lo stato di fatto che oggi riscontriamo e scontiamo a nostre spese :
- legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2016 :
- Art 3 commi 1 e 2 , consente agli enti di procedere nel corso degli anni 2017e 2018 alla copertura di tutti i posti disponibili in dotazione organica, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza , tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, le assunzioni a tempo indeterminato sono operate nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro a tempo determinato in itinere attraverso il consolidamento delle stesse .
- Art 3 comma 6 dispone la copertura finanziaria per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le medesime modalità impartite per i contratti a tempo determinato .
- Art 3 comma 22 i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall’art 2 della medesima legge, ovvero conclusione procedure di mobilità che interessa il personale delle dismesse province nel caso in cui questo è dichiarato in esubero presso le stesse .
In ordine a quanto sopra rappresentato si fà presente che alla data odierna le procedure di stabilizzazione non hanno avuto corso per la mancata definizione della problematica province, alle quali restano subordinate, e per le quali questa segreteria MGL avevamo posto l’attenzione sia in fase di discussione della legge n.16 dell’11 Agosto u.s. sostenendo l’approvazione di emendamenti a favore della categoria, rigettati dal Presidente Ardizzone e a seguire lo scorso 6 Settembre in sede di conferenza dei capigruppo convocata proprio per valutare la possibilità di tornare in aula e riproporre quanto era stato cassato in precedenza, con nulla di fatto .
A questa forte limitazione nell’applicazione dell’art 3 fà riferimento anche la delibera di Giunta di Governo esitata lo scorso 13 settembre, tentando di sopperire alla mancata attività parlamentare con l’attività amministrativa del competente assessorato regionale Autonomie Locali.
Oggi restiamo in attesa che il Consiglio dei Ministri si pronunci sulla legittimità della legge n. 16 del 11 Agosto 2017 (entro questa settimana) per la parte relativa al ripristino dell’elezione di primo livello delle Province che ripristinerebbe di fatto le stesse superando le limitazioni che oggi condizionano le procedure di stabilizzazione; dall’altra giunge notizia ufficiosa che le città Metropolitane e i Liberi Consorzi dei comuni sono stati chiamati dall’Assessore Regionale On. Lantieri a certificare la presenza o meno di personale in esubero (vedi Città metropolitana di Messina che con proprio atto formale ha già attestato che non c’è personale in esubero da porre in mobilità ).
- Art. 3 comma 19 , prevede la possibilità in capo al personale a tempo determinato di optare in alternativa al contratto a tempo indeterminato , per la fuoriuscita definitiva a fronte della corresponsione di un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento da corrispondere in rate annuali, purché questi riscontrano un numero di anni non inferiore a dieci per raggiungere il requisito di pensionabilità .
In ordine a quanto sopra rappresentato si fà presente che alla data odierna il personale eventualmente interessato a fare questa scelta, viene penalizzato dai mancati adempimenti che gli Uffici preposti della Regione Siciliana erano chiamati a porre in essere per dare attuazione alle direttive impartite con l’art 3 commi 19 e 20 e non hanno fatto .
Di fatto solo il Dipartimento Regionale Finanze ha ottemperato entro il termine previsto del 30 Giugno 2017 con la pubblicazione della long list sul GURS delle banche che hanno manifestato interesse a intermediare sull’erogazione del contributo di che trattasi; diversamente non sono state definite le modalità attuative che il Presidente della Regione era chiamato a emanare con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge regionale 27/2016 (1 Marzo 2017) .
Sarà cura di questa segreteria con successivo comunicato stampa dare ulteriore informativa in merito alla problematica precariato storico enti locali e procedure consequenziali utili alla l.r. 27/2016 che rimane lo strumento necessario per porre fine a questa vertenza di lavoro , tanto più che la stessa anticipa di gran lunga quanto approvato a livello nazionale con la riforma Madia .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 6 Ottobre 2017 bis
La competizione elettorale appena avviata ci riserverà fino all’ultimo istante delle sorprese, date le tensioni e i malumori che serpeggiano all’interno delle coalizioni e le difficoltà acclarate nella fase di composizione liste e compagini politiche chiamate a sostenere questo o quel candidato alla Presidenza della Regione. Un risultato che, comunque vada, determinerà nuovi interlocutori tanto a Palazzo dei Normanni quanto a Palazzo d’Orleans . Una cosa è certa, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali saremo irremovibili, al di là delle tante chiacchiere fatte negli ultimi mesi da chi vive di luce riflessa, nel non rivendicare l’approvazione di alcun disegno di legge o percorsi alternativi alla legge regionale 27/2016, ma pretenderemo l’immediata applicazione della stessa, fatta eccezione per alcune modifiche all’art 3 che, coerentemente con quanto sostenuto fino all’ultimo giorno utile a legiferare di questa legislatura, non stravolgono l’impostazione normativa ma completano un percorso a maggiore tutela e garanzia della categoria. Non possiamo stare al gioco di chi proponendosi all’alba di una nuova legislatura come fautore di soluzioni importanti e definitive per la categoria a testimonianza di una svolta e di un nuovo impegno, matura nel suo io, da subito l’idea di far trascorrere il mandato senza tanti clamori e preoccupazioni per la tenuta del proprio esecutivo . Dobbiamo pretendere subito dai nuovi candidati alla Presidenza della Regione Siciliana (sosteniamo ciò, tutti indistintamente, in ogni occasione utile che si presenta in questi ultimi trenta giorni prima del voto) che all’indomani del 6 Novembre c.a. la legge regionale 27/2016 deve trovare immediata applicazione attraverso la copertura di tutti i posti vuoti in dotazione organica degli enti ove si presta servizio, ciò non è utopia ma legge della regione siciliana avallata dal governo nazionale . Continuo a non comprendere chi propone percorsi lunghi e tortuosi annunciando sentenze e ordinanze che lasciano il tempo che trovano quando già da domani mattina è possibile sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato solo se la politica si assumesse le proprie responsabilità e desse corso e applicazione all’art 3 della l.r. 2772016 . Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali siamo pronti a sostenere da subito la contrattualizzazione a tempo indeterminato di tutto il precariato storico degli enti locali sia esso in servizio con contratto a termine che utilizzato in ASU presso le varie amministrazioni locali e non , così come siamo pronti a contrastare chi tenta di contrappore gli uni contro gli altri sventolando soluzioni aleatorie che sanno di pura propaganda elettorale, come la circolare prot.n. 37367 del 3 Ottobre u.s. a firma dell’Assessore regionale al lavoro Mangano, che nulla di nuovo porta sotto questo cielo se non tanta confusione e inesattezze nei contenuti della circolare diramata in forte contradizione con le direttive emanate e vigenti in materia di stabilizzazione dettate dal decreto 101/2013 e s.m.e, i. Altra nota che merita attenzione la delibera di Giunta esitata dal Governo Crocetta lo scorso 13 settembre svenduta come impegno politico di un esecutivo che tenta di porre rimedio a ciò che doveva fare e non ha fatto , ovvero sopperire alla mancata approvazione in aula degli emendamenti proposti a modifica e integrazione della l.r. 3/2016 con un azione strettamene operata sul piano amministrativo demandando all’assessore Lantieri l’arduo compito di dare quelle risposte che come esecutivo non è riuscito a dare , con poche prospettive di coglier il risultato .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia