Comunicato Stampa 18 Settembre 2018
Si concretizza il prossimo 25 settembre 2018 il passaggio tra il vecchio concetto di “dotazione organica” e il nuovo “piano triennale del fabbisogno del personale” a cui viene affidato l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni; entra così a regime l’art 4 del decreto 75/2017 che ha innovato l’art 6 del Dlgs 165/2001 e scatta il regime sanzionatorio (divieto di assunzione personale) prescritto dall’art 22 comma 1 del medesimo decreto 75/2017, in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni interessate al nuovo orientamento del legislatore, che subordina le assunzioni a un’autorizzazione alla spesa (c.d. budget per le assunzioni) determinata proprio dal nuovo piano triennale del fabbisogno del personale . In sostanza il nuovo dettato dell’art 6 opera una sorta di inversione , per quanto concerne le necessità organizzative delle pubbliche amministrazioni, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica .
Il comma 1 dell’art 4 del decreto 75/2017 introduce molteplici modifiche all’art 6 del D.lgs 165/2001 e inserisce il nuovo comma 6 bis e 6 ter , quest’ultimo reca proprio le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale .
Al fine di adempiere alle prescrizioni previste dalle linee di indirizzo emanate con proprio decreto dal ministro per la Pubblica Amministrazione lo scorso 8 Maggio, gli enti locali per sganciarsi dal divieto di assunzione dovranno predisporre gli adempimenti a seguire, nel merito i responsabili che ricoprono posizione organizzativa all’interno dell’ente interessato, sono chiamati, ciascuno per quanto di competenza a:
- indicare le concrete necessità presenti e future di profili professionali e come queste si coniugano con il piano della performance e con gli obbiettivi strategici, andando oltre la semplice sostituzione del personale cessato ;
- indicare eventuali eccedenze di personale ed eventuali servizi da esternalizzare o internalizzare ;
- spetta al responsabile del settore risorse umane, elaborare la dotazione organica finanziaria (spesa media personale nel triennio 2015/2017 imputata la titolo I del bilancio) superando quella numerica, aggiungendo tutte le altre spese del personale ;
- verificare il rispetto dei limiti stanziati in bilancio , il non superamento della spesa media nel triennio 2015/2017 , indicare i limiti degli spazi assunzionali disponibili sia tempo indeterminato che flessibile .
Compito dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale, etc.) ricevute le informazioni di cui sopra , è quello di procedere nella sua piena discrezionalità al riscontro delle richieste e degli spazi assunzionali disponibili, con i limiti delle risorse in bilancio a seguito del quale sarà definito il programma delle assunzioni indicando sia il tipo di approvvigionamento( a tempo indeterminato o flessibile) sia le modalità attuative (concorso, mobilità interna ed esterna, comando, trasformazione del tempo parziale a tempo pieno, stabilizzazione, selezione interna) .
Il piano triennale del fabbisogno del personale, munito del parere dell’organo di revisione contabile sulla compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica, dovrà quindi essere inserito quale modifica al documento unico di programmazione DUP, da sottoporre al consiglio comunale cui spetta l’adozione quale integrazione al DUP 2019/2021, a seguito della quale si procederà alla sua pubblicazione in sul sito istituzionale dell’ente .
Ultimo adempimento è quello del suo invio al Sico (Il sistema informativo SICO è dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del d.lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) entro 30 giorni dalla data di adozione , pena la nullità degli atti .
Per quanto sopra rappresentato, si sollecitano le Amministrazioni, i funzionari preposti e il personale interessati dalle porocedure di stabilizzazione, a porre in essere gli atti propedeutici alla definizione del piano triennale del fabbisogno del personale prima dell'entrata in vigore delle ristrette condizioni operative dettate dal decreto ministeriale sulle linee di indirizzo pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 Maggio 2018, al fine di utilizzare al meglio la deroga all'apparato sanzionatorio prescritto all'art 22 comma 1 del D.Lgs 75/2017 come più volte sollecitato da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
comunicato stampa 27 agosto 2018
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, diamo continuità alla nostra attività sindacale, prioritariamente incentrata su un’azione di principio, volta ad affermare la certezza del diritto maturato dal personale dipendente della Pubblica Amministrazione e in servizio presso gli enti locali e non, sul territorio della Regione Siciliana con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine di avviare e portare a conclusione entro il prossimo 31 Dicembre le procedure di stabilizzazioni, mediante conversione degli stessi a tempo indeterminato, ai sensi dell’art 20 comma 1 del decreto n. 75/2017, come meglio esplicitato dalle direttive del Ministero per la Funzione Pubblica con propria circolare 3/2017. Di fatto, l’attenzione volge lo sguardo alla posizione giuridica cui viene a trovarsi il lavoratore dipendente interessato, prima e dopo la procedura di stabilizzazione; una condizione che non può essere di secondo piano, stante che la stessa sarà assoggettata a disposizioni di legge che regolamentano sia l’aspetto normativo che contributivo, a secondo se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è da considerare come “nuova assunzione” o meno; nel merito si richiama la circolare ministeriale n. 5/2008 che definisce il concetto di stabilizzazione e delinea i tratti distintivi della stessa. Per queste ragioni siamo determinati a difendere e tutelare diritti acquisiti al fine di non pregiudicare l’anzianità di servizio maturata e i diritti a questa correlati, tanto più in un contesto normativo a noi favorevole com’è l’art 20 comma 1 del decreto 75/2017, dal legislatore esitato e approvato a tutela e riconoscimento delle professionalità e delle competenze maturate in trentasei mesi di servizio prestato, nel nostro caso in trent’anni di precariato. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali andiamo avanti con la giusta e fondata conoscenza in materia, portando avanti un confronto costruttivo di apertura e non di preclusione con tutte le istituzioni preposte (Comuni, Regione, Stato) e di cui vi renderemo conto nelle settimane a seguire, al contempo pretendiamo dalla categoria, senza che questa si abbandoni a facili ottimismi o si addentri in ragionamenti precostituiti da altri, il massimo della condivisione e del sostentamento.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
comunicato Stampa 10 Luglio 2018
Corre l'obbligo fare delle precisazioni in ordine ai chiarimenti richiesti da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, esplicitati nel comunicato stampa pubblicato lo scorso 30 Giugno e riscontrati dal Dipartimento Regionale Autonomie Locali con nota prot. n. 9650 pubblicata ieri 9 luglio sul sito istituzionale dell'assessorato regionale .
A tal uopo si ribadisce che, mai questa organizzazione ha agito in funzione di questa o quell'altra forza politica, anzi, se ancora oggi continuiamo ad essere punto di riferimento e proprio perchè abbiamo portato avanti e custodito negli anni un'azione sindacale aperta che interloquisce con tutti perchè consapevoli che agisce e parla a nome di una platea che contempla una moltitudine e diversificata presenza di soggetti accomunati solo da un unico destino e un obiettivo da conseguire, pertanto non riteniamo che le considerazioni fatte siano "di natura politica", ma bensì rappresentano il libero pensiero di chi scrive .
Nulla di personale ma solo annotare l'uso improprio di termini che può generare conflittualità e distrazione, come quella di non rappresentare al meglio la diversità che passa tra lavoratore ASU e lavoratore dipendente, presso le sedi istituzionali chiamate a cogliere la natura giuridica dei due rapporti d'impiego; questo a ragione di quanto in riportato nel comunicato stampa del 30 Giugno 2018, ovvero che, sulla problematica gravano più responsabilità politiche che amministrative imputabili ai funzionari, per scelte che l'assessore poteva fare e non ha fatto, ma che è sempre nelle condizioni di fare .
Oggi possiamo comunque affermare che ancora una volta come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non improvvisiamo ma agiamo con consapevolezza e conoscenza, prova nè e la rettifica operata dagli Uffici del Dipartimento Autonomie Locali in ordine a quanto da noi attenzionato, a cui rivolgiamo la nostra gratitudine per la disponibilità e attenzione sempre riservataci .
Ciò premesso, si rende noto agli enti che hanno definito le procedure di stabiulizzazione con immissione in ruolo del personale precario interessato, di procedere alla richiesta delle trimestralità con le stesse modalità operate per il personale a tempo determinato fino a nuove disposizioni , stante che il fondo a cui fare riferimento è lo stesso .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 7 Luglio 2018
Ci hanno provato .....ci hanno sperato ....ma alla fine la verità è stata affermata rendendo giustizia ad una categoria che merita rispetto da tutti, per le professionalità e le competenze che questa ha acquisito in trent'anni di servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali eravamo certi di avere lavorato bene e portato a conclusione un percorso tanto travagliato e osteggiato da forze ostili alla nostra stabilizzazione; la legge regionale 27/2016 prima e la legge regionale 8/2018 poi, oggi sono la normativa di riferimento che nessuno può negare.
Non commentiamo, nemmeno, le dichiarazioni rese da sciacalli e faccendieri di professione, che alla sola notizia di richiesta chiarimenti, formalizzati da organi istituzionali dello Stato al Dipartimento regionale autonomine locali, in ordine alla copertura finanziaria ventennale indicata in bilancio per le stabilizzazioni e alle procedure concorsuali interamente riservate alla categoria, esultavano perchè intravedevano già, nuove occasioni e prospettive per i loro affari a discapito della categoria stessa.
Dopo che il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri si è pronunciato sulla leggittimità costituzionale dell'art 26 della legge regionale n 8/2018, viene meno l'alibi adottato dai tanti che si erano trincerati dietro questa possibilità (da molti data per scontata) per non procedere nell'adozione degli atti propedeutici alla stabilizzazione e assunzione con contratto a tempo indeterminato .
Oggi, tutti indistintamente dobbiamo prendere atto che le responsabilità di ogni mancata stabilizzazione e/o ritardo accumulato nella deliberazione degli atti necessari all'assunzione a tempo indeterminato è imputabile al legale rappresentante dell'ente presso cui si presta servizio, del sindaco nei casi dell'ente Comune, perchè di fatto, non sussitono più limitazioni di natura normativa ed economica a procedere, fermo restando i presupposti e le condizioni che l'ente interessato è chiamato a riscontrare .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, riteniamo altresì, non conclusa l'azione sindacale intrapresa in ordine a quale procedura assoggettare la stabilizzazione del personale precario, comma 1 o 2 dell'art 20 decreto 75/2017 così come normato con la legge regionale 8/2018 all'art 26 commi 5 e 6, contestando le procedure concorsuali regolamentate e deliberate da diverse amministrazioni .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia