Comunicato Stampa 20 Novembre 2018
Mai, abbiamo generalizzato! sostenendo di uniformare le procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso i vari Enti della Pubblica Amministrazione, assoggettando questi in modo indiscriminato e improvvisato, al comma 1 o 2 del Decreto Madia; diversamente, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, abbiamo sempre asserito con convinzione e ferma determinazione, che la stabilizzazione del personale precario deve essere oggetto di preventiva e scrupolosa analisi e valutazione, da parte dei funzionari preposti alle procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato, chiamati come sono a discernere la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di reclutamento operato, così come previsto dalle norme che hanno generato il contratto in essere e regolamentato le procedure di stabilizzazione. Ciò, ci induce a sollecitare le Amministrazioni a procedere con la massima oculatezza e a non avventurarsi solo per assecondare una procedura dettata da altri, il più delle volte per interessi che non tengono in debito conto i diritti soggettivamente maturati dai singoli lavoratori; Beneficiari SI! del Decreto Madia, ma anche diversi (annualità diverse, modalità di avviamento diverse, procedure di reclutamento diverse) .
In prossimità del 31 Dicembre 2018, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, quale O.S. maggiormente rappresentativa della categoria, rinnoviamo il nostro invito ad amministratori e funzionari interessati, a non adottare provvedimenti senza la giusta e ponderata analisi sulle ricadute che questi comportano; bensì definire gli atti nel rispetto di quanto più volte ribadito; là dove il personale trovasi in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e questo risulti reclutato attraverso procedure che hanno comportato l'assunzione attingendo a graduatorie, approvate in forza di specifiche norme di legge, queste vanno assoggettate all'art. 20 comma 1 del decreto 75/2017 "assunzione diretta" .
Resta sottinteso che, l'Ente prima di procedere alla definizione delle procedure di stabilizzazione abbia favorevolmente esitato tutti gli atti preventivi e propedeutici all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prima su tutti avere approvato i Bilanci dell'ente (previsone e consuntivo anno precedente); adottato il piano triennale del fabbisogno di personale con riferimento al triennio 2017/2019 o 2018/2020, altresì, avere riscontrato l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art 34 bis del decreto 165/2001, al fine di accertare preventivamente la disponibilità di personale possibilmente contemplato negli elenchi del Dipartimento Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione, di pari livello e/o categoria professionale a quello oggetto di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato .
In merito all'obbligo che l'Amministrazione interessata è tenuta a rispettare, per altro è, prescritto anche dalla circolare esplicativa del Ministero n. 3/2017 - Dipartimento della Funzione Pubblica, questo risulta strettamente correlato alle risorse economiche che gravano sul bilancio dell'ente a valere sulle capacità assunzionali dello stesso; ciò premesso, riteniamo quanto mai opportuno fare delle considerazioni e annotazioni; di fatto, l'obbligo a nostro parere, sussiste in presenza di risorse economiche imputate a carico del bilancio dell'ente che procede all'assunzione (capacità assunzionali), diversamente là dove le risorse finanziarie sono impuatate sul bilancio di altra amministrazione, tanto più quando queste sono vincolate ad una specifica categoria (somme aggiuntive) e ad una specifica e riservata procedura di assunzione (stabilizzazione), questo viene meno perchè neutralizzato dall'invarianza di spesa sostenuta per l'assunzione a tempo indeterminato .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 13 Novembre 2018
Alcune considerazioni sui contenuti della circolare recante prot. n. 16042 del 5/11/2018 pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana è d'obbligo farle, anche se, nulla di nuovo rispetto a quanto dettato con la legge regionale 8/2018 e il Decreto n.75/2017 si rileva; ma, volendo essere positivi e propositivi, la nostra attenzione non può non focalizzarsi che su alcuni passaggi fondamentali che risultano prioritari nelle direttive impartite ai vari organi sitituzionali delle Amministrazioni interessate, dall'Assessore regionale On. Grasso congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento Dott.ssa Rizza e del Dirigente del Servizio Dott. Di Gaudio .
Due i riferimenti a cui ancorare ogni possibile ragionamento e considerazione :
a) - la platea dei soggetti beneficiari,
b) - le modalità di reclutamento .
Relativamente alla platea dei soggetti beneficiari, non vi è alcun dubbio che due sono le tipologie di lavoratori che possano essere assoggettai alle procedure di stabilizzazione,
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personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ( reclutato con riferimento a graduatorie)
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personale in servizio con rapporto di lavoro flessibile ( co.co.co e rapporti di lavoro a termine, recluatati senza riferimento a graduatorie)
Per quanto riguarda le modalità di recluatmento, queste fanno esplicito riferimento all'art 20 commi 1 e 2 , correlando le procedure di stabilizzazione alla tipologia di rapporto di lavoro con cui si è in servizio e alla modalità di reclutamento, ovvero al comma 1 (personale individuato al punto 1 – lavoro a tempo determinato) al comma 2 (personale individuato al punto 2 – lavoro flessibile) .
Nel corpo del testo si rileva che, prioritariamente gli enti devono procedere ai sensi dell'art 20 comma 1, rinviando al comma 2 solo i casi per i quali non ricorrono le condizioni del precedente comma, ciò lascia intendere che nella platea dei lavoratori beneficiari, si rileva la presenza anche in misura maggiore di personale riconducibile al comma 1, demandando agli enti la titolarità a procedere con atto ricognitivo, utile e fondamentale a riscontrare le condizioni e i presupposti in capo al personale da stabilizzare alle proprie dipendenze.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 8 Novembre 2018
Anticipiamo la pubblicazione sul lato destro del portale sotto la voce "In Evidenza" il Fac-simile del Certificato di Servizio a cui possono fare riferimento le Amministrazioni chiamate a riscontrare le richieste formalmente presentate dal personale interessato, ciò senza presunzione ma solo al fine di uniformare e riportare gli estremi normativi di riferimento alla legge che ha generato il contratto e indicato le modalità di reclutamento . Seguirà in serata nuovo aggiornamento ad integrazione del presente in ordine agli sviluppi della nostra azione sindacale e considerazioni sulla circolare pubblicata sul Dipartimento Autonomie Locali, che non riscontra assolutamente quanto da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ripetutamente ha sollecitatao all'Assessore Grasso, che forte della sua posizione ha pensato bene di rimanere sul vago, di fatto non riscontriamo ancora oggi, nella circolare dalla stessa siglata e pubblicata, il divieto a non procedere aalla stabilizzazione della categoria ai sensi dell'art 20 comma 1 del decreto 75/2017.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 5 Novembre 2018
Deve indurre tutti ad un'attenta riflessione il silenzio assordante dell'assessore regionale alle autonomie locali On. Grasso, in materia di stabilizzazione del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutato dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle ll.rr. 85/95, 21/03 e 16/06, in ordine alle quali secondo la stessa vige il divieto assoluto di procedure ai sensi dell'art 20 comma 1 del decreto 75/2017; di fatto però, mai l'assessore si è pronunciato negativamente in tal senso con proprie direttive e/o circolari, ma solo attraverso esternazioni e dichiarazioni rilasciate in sedi riservate, spesso delegando i propri i Uffici; ciò ci porta a trarre delle semplici conclusioni, l'assessore non è convinta di ciò che ufficiosamente sostiene; prova nè sono i continui solleci e ripetuti inviti fatti da questa segereteria MGL Regione e Autonomie Locali a diramare una direttiva e/o fare delle precisazioni nel merito della questione sollevata, caduti nel vuoto di mancate risposte.
Ebbene continueremo a sostenere, fino in fondo la nostra posizione chiara e inequivocabile, l'art 20 comma 1 trova immediata applicazione a favore della categoria fino a prova contraria; ad oggi solo prese di posizioni alquanto arbitrarie e soggettive, non validamente supportate da scelte motivate e fondate, anche da parte di chi aveva il preciso dovere di tutelare i diritti di questa categoria ( a distanza di 20 giorni nessuna risposta da parte delle segreterie regionali di CGIL CISL UIL e CSA a riscontro della nostra nota ). Diversamente, nel caso in cui la categoria dovesse essere assoggettata alla provcedura di cui all'art.20 comma 2, questa dovrà espletarsi solo attraverso concorso per soli titoli eventualmente integrata da colloquio.
Ciò premesso sollecitiamo tutto il personale e i funzionari interessati dei comuni inadempineti riportati nell'elenco (vedi sotto la voce in evidenza) a riscontrare entro i termini previsti dalla nota assessoriale prot n. 15792 del 29/10/2018 quanto richiesto.
Altresì, si sollecita tutto il personale interessato dalla procedure di stabilizzazione, nel caso in cui non formalizzato richiesta del certificato di servizio secondo l'allegato modello disponibile sul lato destro del sito sotto la voce "in evidenza" entro il termine 31 Ottobre 2018 a provvedere con la massima sollecitudine .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia