- Dettagli
- Categoria: 2016
- Pubblicato Venerdì, 04 Novembre 2016 18:15
- Visite: 1871
Nel ribadire ancora una volta, l'importanza che assume la relazione che gli enti sono chiamati a predisporre su disposizione del competente Dipartimento Autonomie Locali impartita con circolare n. 9 del 25 Ottobre u.s., al fine di meglio rappresentare lo stato di fatto cui viene a trovarsi il personale dipendente a tempo determinato e l'ente presso cui questo presta servizio in funzione delle potenzialità assunzionali che può esprimere , evidenziando la differenza sostanziale che passa tra capacità assunzionali e posti disponibili in dotazione organica, differenza che difficilmente può emergere dalla sola lettura del piano triennale del fabbisogno personale 2016/2018 che gli stessi sono chiamati ad approvare.
Prendere atto e attestare che la stabilizzazione del personale già in servizio con contratto a tempo determinato ( fermo restando il principio della storicizzazione della spesa al 31 dicembre 2013) non comporta maggiori oneri rispetto alla spesa personale a regime per i rapporti di lavoro in essere e come tale risulta improprio assoggettare alla disciplina del turn over l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio con rapporto di lavoro a termine dipendente, rapporti di lavoro stipulati con la Pubblica Amministrazione a seguito di procedure selettive operate dagli Uffici periferici dell'assessorato regionale al lavoro e in ossequio a specifiche disposizioni di legge, condizioni che lo Stato ha preso a proprio riferimento con l'approvazione delle leggi finanziarie relative agli anni 2006 e 2007, consentendo una sanatoria di tutto il personale precario che prestava servizio nelle pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, fatta eccezione per la Sicilia, che per un conflitto di competenze non ha trovato piena e diretta applicazione con le conseguenze che oggi dopo oltre 10 anni ci troviamo ad affrontare.
Per queste ragioni, oggi, ritenenere la categoria una sorta di "casta privileggiata" offende e umilia ancora una volta chi non ha costruito il proprio percorso occupazionale facendo ricorso a raccomandazioni, ma diversamente lavorando giorno dopo giorno a servizio delle proprie comunità maturando professionalità e competenza che devono inorgogliere e fare vergognare chi ancora continua a speculare sul destino altrui .
Ciò premesso, si comunica che come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo rappresentato all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali l'esigenza di estendere e uniformare le direttive impartite con circolare n. 9/2016 anche nei confronti degli enti che hanno in forza personale dipendente con contratto a termine che fà riferimento al fondo straordinario di cui al'art 30 della l.r. 5/2014 differenziandosi da quello degli enti locali per il comma 9 che demanda e assoggetta al controllo dell'Assessorato Regionale al Lavoro ( vedi Camere di Commercio, Università, Enti diversi) .
Relativamente a questo personale, proprio oggi con nota prot. n. 56036 del Dipartiumento Lavoro è stata disposta la ripartizione del fondo relativo all'esercizio anno 2016, in funzione del quale gli enti interessati possono presentare istanza di acconto .
Si ribadisce infine che, limitatamente al personale utilizzato in ASU, sono in corso procedure di ricognizione attravero cui gli enti interessati sono chiamati a rivedere in funzione del decreto 101/2013 e approvare i programmi di fuoriuscita, demandando al personale ASU la titolarità a redigere e presentare apposita modulistica; si precisa pertanto che ogni riferimento in merito al personale dipendente a tempo determinato risulta privo di ogni fondamento .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia

