Comunicato Stampa 25 Marzo 2020
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- Pubblicato Mercoledì, 25 Marzo 2020 10:18
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Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali continuiamo a supportare il personale in forza agli Enti della P.A. notiziando sui singoli articoli del Decreto “Cura Italia” che al ricorrere delle condizioni e dei presupposti vanno presi a riferimento . Nel caso in cui trattasi di personale che riscontra le condizioni di cui all’art 26 a seguire, o meglio è in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali , attestante una condizione di rischio derivante da specifiche patologie questo è collocato d’Ufficio a riposo;
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
1. omissis
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
Riteniamo altrettanto opportuno e importante richiamare l’attenzione sulle conseguenze che vengono a determinarsi in capo al datore di lavoro (Amministratore dell’Ente, Funzionari preposti) nel caso in cui violano le disposizioni di legge impartite con decreto n. 18/2020 in materia di lavoro agile e collocamento a riposo forzato; di fatto questi rischiano di pagare i danni erariali alla Corte dei Conti nella malaugurata ipotesi in cui un dipendente viene contagiato sul posto di lavoro e per il quale non ricorrevano le condizioni di prestazioni di servizio indifferibili, la conseguenza di collocare in quarantena per 15 giorni il lavoratore contaggiato determina una sottrazione indebita di lavoro per mancate prestazioni ingiustificate, oltre a risponderne penalmente per le conseguenze che possono venirsi a determinare come conseguenza grave e irreparabile sullo stato di salute del dipendente esposto al rischio contaggio, fino all’estremo caso del decesso .
Si precisa altresì, che le prestazioni di servizio rese in modalità di lavoro agile ritenute per legge ordinarie, trovano applicazione solo ed esclusivamente nei confronti del personale titolare di un valido rapporto di lavoro, che può operare in autonomia, diversamente non può trovare applicazione nei confronti del personale utilizzato in ASU, stante che lo stesso opera di supporto al personale dipendente dell’ente e come tale và collocato ariposo d’Ufficio così come disposto con propria nota n 15628 del 20 Marzo 2020 del Dipartimento Regionale Lavoro.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 24 Marzo 2020
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- Pubblicato Martedì, 24 Marzo 2020 12:26
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Seguirà in serata nuovo aggiornamento con pubblicazione di altro comunicato stampa, lo stesso riveste altrettanto importanza e caratere d'urgenza.
Nelle more di provvedere alla pubblicazione, si rimanda alla visiene del video a seguire, che ricorda e attenziona la condizone di lavoro cui veniamo a trovarci in questo preciso contesto storico di emergenza da COVID-19 , al fine di uniformare e fare rispettare le norme oggi a regime in materia di gestione personale della P.A.
DoxNTg1NzIOMzk50jM3MDU2Njk=NDgyMTQ2Mzk3NzA (clicca per visionare e ascoltare)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 23 Marzo 2020
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- Pubblicato Lunedì, 23 Marzo 2020 11:20
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Non è possibile ancora assecondare interpretazioni e prese di posizioni del tutto personali e arbitrarie che mettono a serio rischio la salute e la vita delle persone!
Non è ammissibile che Funzionari solerti e poco attenti si avventurano nella gestione del personale in modalità di “lavoro agile” perdendo tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia quando di fatto le disposizioni normative vigenti regolamentano in modo chiaro e inequivocabile le procedure a cui assoggettare il personale in servizi presso le Pubbliche Amministrazioni alla data odierna !
Non è consentito a nessuno perpetrare danni a terzi per ignoranza in materia di provvedimenti emanati o emanandi COVID-19 !
Per l’ennesima volta riportiamo e sintetizziamo di seguito i punti cardini entro cui agire e procedere :
- Il periodo temporale 12 Marzo – 31 Luglio è stato definito emergenziale da COVID-19 ;
- Dal 12 Marzo al 31 Luglio tutto il personale dipendente opera con prestazioni in modalità di lavoro Agile , questo sta a significare che non si deve fare ricorso e perdere tempo nella stesura di regolamenti e modulistica varia a cui fare riferimento per autorizzare e/o disporre il lavoro agile, perché tutto il personale titolare di un valido rapporto di lavoro già riscontra appieno detta condizione ;
- Le Amministrazioni con proprio provvedimento devono individuare i servizi ritenuti indifferibili ovvero che rivestono carattere di protezione civile e come tali necessita la presenza fisica del personale sul posto di lavoro , tutti gli altri vengono a trovarsi in modalità lavoro agile ;
- I funzionari preposti alla gestione del personale tenuto conto dei servizi ritenuti indifferibili valutano la disposizione di servizio a carico di ciascun dipendente nel prestare o meno attività in modalità di lavoro agile o fare ricorso a tutti gli istituti spendibili come da CCNL di riferimento collocando a riposo detto personale senza alcuna concessione e/o deroga (riposo compensativo, banca ore, ferie pregresse, turnazioni ,etc) ;
- Il lavoro agile o smart –working non necessita per forza di fare ricorso a strumenti informatici e come tale non và confuso con il tele lavoro ;
- I sindaci espletate tutte le procedure prescritte all’art 87 comma 3 del decreto 18/2020 c.d. “Cura Italia” con proprio provvedimento motivato da impossibilità a disporre del personale (nominativamente indicato) in modalità di lavoro agile , esauriti tutti gli istituti messi a disposizione dal CCNL di riferimento, devono procedere all’adozione di apposito provvedimento di “esenzione dal lavoro” collocando il personale interessato a iposo a casa con titolarità a percepire la normale retribuzione per il periodo interessato eccetto le indennità di salario accessorio correlati alla propria posizione contrattuale ;
- Ferie pregresse sono quelle maturate al 31/12/2019 e non fruite , assolutamente e in modo categorico possono essere intaccate le ferie maturate nell’anno corrente ovvero anno 2020 .
La mancata osservanza di dette disposizioni concorrono a determinare i presupposti e le condizioni per essere perseguiti penalmente .
Diffidiamo tutte le Amministrazioni e i Funzionari preposti ad attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Governo Nazionale e al rispetto applicazione delle procedure sopra in sintesi rappresentate .
Si notizia altresì che con nota prot. n 15628 del 20 Marzo 2020 pubblicata oggi sul sito istituzionale dell’assessorato regionale al lavoro, sono state impartite disposizioni da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale al Lavoro in ordine alla gestione emergenziale COVID-19 con riferimento al personale utilizzato in ASU, a favore del quale è stato disposto il collocamento a riposo immediato , facendo ricorso agli istituti previsti dal CCNL che per analogia trova applicazione nei confronti di detto personale ; disponendo che nel caso in cui sono esaurite nella disponibilità personale gli istituti in parola l’ente colloca a riposo d’Ufficio detto personale con carico di recupero nei periodi successivi all’emergenza COVID-1.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo ritenuto opportuno intervenire nell’immediato presso l’Assessore Regionale al Lavoro Scavo con propria nota prot. n. 45 del 23/0’3/2020, sollecitando una rettifica di quanto sopra riportato chiedendo di fare salve le assenze giustificate per emergenza COVID-19 non assoggettandole a recupero .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 20 Marzo 2020
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- Pubblicato Venerdì, 20 Marzo 2020 09:54
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L’Art. 87 c. 3 del Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” ha ripreso, quanto in precedenza era stato già disposto dall’Art. 19 c. 3 del Decreto Legge n. 9/2020 (da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali attenzionato a tutti i Sindaci dei comuni siciliani con nota prot. n 40 del 13.03.2020), affrontando con maggior coraggio e risolutezza il problema del personale pubblico che non potendo essere avviato allo smart working, inteso quale forma generalizzata ed ordinaria di prestazione di lavoro e che non possa essere inserito nel lavoro in modalità agile, al fine di ridurre le occasioni di contagio e la probabilità di diffusione del virus, fornisce delle soluzioni graduate facendo ricorso ad altre modalità di gestione delle assenze dal servizio, prima di giungere all’esenzione dal servizio stesso, riconoscendo la mancata prestazione come servizio effettivamente prestato .
Per quanto sopra rappresentato si portano a conoscenza di tutto il personale in indirizzo le modalità di gestione assenze del personale così come prescritto dal D. L. n. 18/2020, a cui le Amministrazioni sono chiamate ad attenersi , nell’interesse prioritario ed esclusivo della salute propria e di chi sta accanto a noi .
- Ricognizione servizi da ritenere indifferibili .
- Provvedimento che dispone in modo graduale la gestione delle assenze del personale, che non è avviato allo smart working o al lavoro in modalità agile .
- Disposizione che colloca a riposo il personale non avviato a forme di smart working, inserito al lavoro in modalità agile o interessato da rotazione, facendo ricorso a: congedi, riposo compensativo, ferie pregresse, banca ore .
- Esperite le possibilità di cui sopra, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio” con la precisazione che “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa o altri istituti di salario accessorio ove previsti ”.
Si precisa che l’aggettivo “pregresse” accanto al sostantivo “ferie” sta ingenerando equivoci, che sarebbe stato il caso di evitare. Il corretto riferimento sarebbe alle ferie provenienti da annualità precedenti, cioè maturate nel 2019 o, negli enti caratterizzati da una gestione poco virtuosa delle ferie, addirittura anche nel 2018 o prima ancora.
#IORESTOACASA (clicca per scaricare e divulgare)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 19 Marzo 2020
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- Pubblicato Giovedì, 19 Marzo 2020 11:08
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Non ci preoccupa minimamente essere l’unica voce fuori dal coro in merito a quanto sostenuto e continuiamo a sostenere come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali sul diritto-dovere che ciascun dipendente della Pubblica Amministrazione in Sicilia possa fare proprio lo slogan #IORESTOACASA, rivendicando in un preciso contesto storico, caratterizzato da eventi eccezionali e di emergenza sanitaria dovuta al fenomeno epidemiologico da CODIV -19, l’applicazioni di norme che lo consentono (Art. 87 comma 3 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020) . Non si può arrivare all’estremo per poi correre ai ripari, ribadiamo con fermezza che i Sindaci forti delle prerogative che lo Stato gli conferisce in materia di massima autorità sanitaria locale, adottano i dovuti provvedimenti finalizzati a limitare di fatto le attività e la presenza in servizio al solo personale interessato da disposizioni in materia di protezione civile . Ciò premesso pubblichiamo di seguito altri due articoli del Decreto “Cura Italia” che interessano direttamente e indirettamente la categoria, nel merito l’art. 107 che dispone il differimento di termini in materia amministrativo-contabile, ciò agevola le procedure di stabilizzazioni in itinere che possono così ancora fare riferimento al Bilancio 2019; a seguire l’art. 115 che dispone in materia di straordinario Polizia Locale motivato dall’emergenza COVID-19; relativamente all’art 107, è stata emanata apposita circolare esplicativa, la n.7 del 18/03/2020, da parte dell’assessore regionale alle autonomie locali, a tal proposito richiamiamo l’attenzione sul punto 8 della circolare medesima, là dove si equiparano le assenze rese dai sindaci lavoratori dipendenti pubblici a quelle contemplate dall’art 19 comma 3 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 assoggettandole alla stessa disciplina, considerando le assenze come servizio effettivamente prestato .
Articolo 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis
9. omissis
10. omissis
Art. 115
(Straordinario polizia locale)
1. Per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
2. omissis
3. omissis
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 18 Marzo 2020
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- Pubblicato Mercoledì, 18 Marzo 2020 11:02
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Riportiamo di seguito gli articoli del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 70, che interessano il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, nel rinnovare l'invito agli Amministratori Locali a mantenere in servizio solo ed esclusivamente il personale interessato da disposizioni di protezione civile, richiamiamo l'attenzione sugli articoli di seguito riportati e in particolare sul dettato normativo di cui all'art. 87 comma 3 del Decreto Legge "Cura Italia" .
Nel merito si precisa che il termine "ferie pregresse" non può essere esteso alle ferie maturate oltre il 31/12/2019, fermo restando che è quanto mai opportuno procedere prioritariamente, tenendo conto delle ore di servizio prestate in eccedenza che non trovano copertura finanziaria come straordinario e vanno computate a riposo compensativo.
Si evidenziano altresì le diversità di vedute sul computo relativo all'integrazione delle giornate di permesso legge 104, complessivamente intese con riferimento ai soli mesi di marzo e aprile, riportando qui di seguito la posizone più plausibile emersa da fonti autorevoli, ovvero 12 giorni a marzo e 12 giorni ad aprile comprensive delle 3 giornate ordinariamente riconosciute.
17-3-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 70
Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. omissis
3. omissis
Art. 25
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. omissis
4. omissis
Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
comunicato stampa 17 marzo 2020
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- Pubblicato Martedì, 17 Marzo 2020 11:03
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Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, facendo seguito alla nota prot. n.40 del 13/03/2020 inoltrata alla pec istituzionale dei comuni siciliani, intendiamo richiamare ancora una volta l'attenzione degli Amministratori quanto dei Funzionari preposti alla gestione del personale, sulla necessità di uniformare le procedure cui assoggettare lo stesso, nel rispetto delle direttive di legge impartite dal Governo Nazionale quanto da quello Regionale, tenendo conto del preciso contesto storico ed eccezionale cui siamo chiamati ad agire, che ravvisa carattere di emergenza sociale e sanitaria, stante che ci preoccupa il fatto che a molti ancora sfugge la gravità del fenomeno epidemiologico COVID-19 . Per quanto sopra rappresentato, ci preme evidenziare alcuni concetti, che riteniamo prioritari e fondamentali nell'interesse di tutti i lavortaori dipendenti e non già nell'interesse di chi scrive, rigettando come associazione sindacale l'idea del contrattatare soluzioni che dovrebbero essere prese in considerazioni, indipendentemente dal nostro intervento.
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IO RESTO A CASA deve essere uno slogan che tutti indistintamente devono potere fare proprio, fatti salvi i casi in cui questo non è possibile per comprovate esigenze di lavoro ! Stare a casa, in questo momento, non è un premio ai fannulloni o furbetti , è il modo per evitare che il virus, che non ha gambe, utilizzi noi come involucri per proliferare e contagiare
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ATTIVITA' INDIFFERIBILI, nulla a che vedere con il concetto dei servizi essenziali, definiti dalla normativa sugli scioperi, per meglio comprendere il concetto, sono "attività indifferibili da rendere in presenza" curare i malati, seppellire i morti, organizzare le attività di protezione civile.
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LAVORO AGILE o SMART WORKING non sempre è possibile farvi ricorso, per ragioni tecniche e logistiche ma anche di formazione personale; non si può pretendere di recuperare da un giorno all'altro anni di immobilismo da parte di chi era chiamato a promuovere e incentivare il ricorso a nuove forme di partecipazione attiva alla P.A. e nuove metodologie di lavoro; ciò che oggi appare straordinario ieri era solo di ordinaria amministrazione, bastava assecondare i tempi e le novità tecnologiche per non farci trovare oggi impreparati in un contesto ben diverso , di emergenza .
- FERIE D'UFFICIO, un istituto che và preso a riferimento nel rispetto di quanto prescritto dal CCNL del comparto Regione e Autonomie Locali; tenendo conto delle prerogative in materia sia da parte del lavoratore quanto del datore di lavoro; a tal proposito riteniamo quanto mai opportuno limitare tale ipotesi in assenza di misure alternative, quali: ore di riposo compensativo, congedi parentali, chiusura uffici comunali previa Ordinanza del Sindaco) e comunque solo alle giornate di ferie maturate e non fruite nei periodi antecedenti all'anno 2019, stante che (i termini per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale differimento per esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione) sia per il differimento per esigenze di servizio (30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione).
Per quanto sopra esposto, richiamato l'art 19 comma 3 del Decreto Legge 2 Marzo 2020 n. 9, che contempla la possibilità per le Amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165, di procedere all'adozione di provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, riconoscendo i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165, servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
Sollecitiamo i Sindaci, quali rappresentanti delle comunità locali ad emanare – ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) con apposite Ordinanze – provvedimenti urgenti che limitano l'attività al solo personale interessato da disposizioni a carattere di protezione civile, stante che si riscontrano situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica. L’emanazione dell’ordinanza richiede, pertanto, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria, che allo stato attuale ricorrono appieno, tanto più che tale ipotesi è avvalaorata dal Decreto Legge emanato dal Governo, prima richiamato .
SIAMO SERI ! non si può firmare un'ordinanza in tempi tranquilli e sereni solo per giustificare l'assenza di due tre giorni in concomitanza di festività o altro e poi snobbare tale ipotesi in un contesto di emergenza sanitaria acclarata.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunictao Stampa 13 Marzo 2020
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- Pubblicato Venerdì, 13 Marzo 2020 12:42
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Nelle more che il Governo Nazionale possa diramare nuove direttive a favore del personale dipendente del Pubblico Impiego interessato da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 , così come da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali sollecitato per il tramite dell'assessore regionale alle Autonomie Locali con propria nota prot. n. 35 del 11/03/2020, riteniamo quanto mai opportuno intervenire presso le Amministrazioni Locali sollecitando i sindaci a porre in essere quanto di loro competenza al fine di tutelare la salute del personale in servizio e al contempo disporre al meglio delle risorse umane in forza, tenuto conto dei provvedimenti di sospensione già adottati per alcuni servizi. A tal uopo si chiede l'adozione immediata di apposita Ordinanza Sindacale che disponga a favore del personale interessato l'applicazione dell'art 19 comma 3 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, stante il ricorrere dei presupposti di legge e di condizioni oggettive; con Invito a non fare ricorso in modo improprio ad istituti previsti dal CCNL di riferimento, quali ferie d'uffico, congedi parentali e quant'altro, fatti salvi i casi in cui la richiesta è espressamente manifestata dal lavoratore interessato; stante che ci troviamo a vivere una situazione di emergenza e non di ordinaria amministrazione .
Un invito a tutto il personale in servizio ad accertare l'avventa ricezione in giornata della lettera prot. n. 40 del 13.03.2020 inoltrata da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali all'indirizzo pec del comune interessato, diversamente visualizzare scaricare e portare brevi mani al protocollo dell'ente peesso cui si presta servizio .
Lettera ai sindaci prot. n. 40/2020 (clicca per visualizzare)
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 12 Marzo 2020
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- Pubblicato Giovedì, 12 Marzo 2020 11:22
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Abbiamo avuto immediato riscontro, già nella stessa giornata di ieri, da parte dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali On. Grasso, destinatario di una nostra nota, come Segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, attraverso la quale richiamavamo l'attenzione sulla necessità di avere direttive e chiarimenti in ordine al personale in forza presso le varie Amministrazioni Locali ed assegnato a servizi temporaneamente sospesi, sollecitando un suo tempestivo intervento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione. La necessità che vengano emante delle linee guida così come l'approvazione di misure straordinarie atte a fronteggiare l'emergenza in atto, a cui il personale coinvolto possa fare riferimento in alternativa agli sitituti consolidati e già contemplati dal CCNL di riferimento, quali ferie, riposo compensativo, congedi parentali o altro rimane una priorità . Dopo il Decreto ultimo approvato nella giornata di ieri c'è attesa per il nuovo decreto in cantiere che il Ministro all'economia di concerto con tutta la compagine di Governo ha in programma di definire e presentare per la giornata di domani.
Le limiazioni in atto decise dal Governo nazionale, più che condivise da questa segreteria, non ci consentono di dare corso ad incontri e assemblee sul territorio, tuttavia ogni comunicazione è possibile e sarà tempestivamente riscontrata attraverso l'indirizzo di posta email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , diversamente a mezzo wattsap al 3336985302 riportando estremi comunicazione .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 11 Marzo 2020
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- Pubblicato Mercoledì, 11 Marzo 2020 09:29
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A seguito delle disposizioni restrittive emanate in materia di sanità pubblica per contenere il diffondersi dell'epidemia "coronavirus", molti servizi pubblici sono stati temporaneamente sospesi (asili nido comunali, musei, trasporto alunni, mense scolastiche, etc.), ciò ha comportato inevitabilmente delle ricadute sulla gestione del personale interessato dai servizi medesimi. Per quanto rappresentato questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ha ritenuto quanto mai opportuno assumere una posizione al fine di riscontrare le innumerevoli domande pervenute al nostro indirizzo e-mail, sul comportamento che il personale e i funzionari preposti allo stesso sono chiamati ad assumere. Nel merito si rileva un vuoto normativo che regolamenti tale stato di cose, generate da una situazione di emergenza, non contemplata dal CCNL di riferimento; a differenza di quanto previsto per il personale in servizio presso aziende private, ove la sospensione delle attività decisa dall'azienda per precauzione comporta l'assenza giustificata del lavoratore e la chance dell'accesso alla cassa integrazione, per la Pubblica Amministrazione e in modo particolare per le Autonomie Locali nulla è stato contemplato nel decreto legge 6/2020 che contiene le misure urgenti per contenere e gestire l'emergenza da "coronavirus", varato il 23 Febbraio dal Governo e pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale . Per linee generali possiamo asserire che, chi si assenta dal lavoro per la sola paura del contagio da Coronavirus, senza alcun provvedimento delle Autorità o decisione della propria azienda, sarà considerato assente ingiustificato e rischia un provvedimento disciplinare; chi è in quarantena obbligatoria è trattato invece come se fosse in malattia . Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riteniamo fondamentale e prioritario avere chiarimenti e direttive in merito alla posizione cui viene a trovarsi il personale che non può espletare la propria attività presso il servizio cui risulta assegnato, perchè temporaneamente sospeso; come deve comportarsi l'ufficio preposto nei confronti di detto personale, stante che risulta improprio porre lo stesso in ferie d'ufficio o trattenerlo in servizio senza assegnare altro lavoro nel rispetto delle mansioni chiamato ad espletare, così come risulta improprio e in conflitto con le norme di prevenzione diramate dalle istituzioni competenti in materia di contenimento dell'epidemia "coronavirus", sovraffollare gli uffici con personale, che impedito a svolgere attività presso la sede precedentemente assegnata viene allocato presso altri uffici con le conseguenze predette. Per quanto sopra attenzionato , si comunica che questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ha investito direttamente l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali On. Grasso ad intervenire presso il competente Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione sollecitandolo ad emanare apposite direttive e linee di indirizzo agli Enti Locali ad integrazione del precedente decreto legge n. 6/2020, diversamente se ne ricorrono i presupposti di legge provvedere in maniera diretta, al fine di uniformare un comportamento da parte degli Uffici preposti a gestire detto personale, nella considerazione che il perdurare di detta emergenza oltre i termini già prescritti non è da escludere a priori; si notizia altresi che della presente richiesta è stata data comunicazione anche all'Ufficio di Presidenza Anci Sicilia .
Il Segretario Generale Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 8 Marzo 2020 bis
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- Pubblicato Domenica, 08 Marzo 2020 17:47
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Comunicato Stampa 8 Marzo 2020
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- Pubblicato Domenica, 08 Marzo 2020 17:11
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Emergenza Coronavirus Covid-19: le misure per gli spostamenti provenienti dal nord
Viene, inoltre, disposto l’obbligo per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
Emergenza Coronavirus Covid-19: le misure di isolamento fiduciario
Chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 - 19289
- Ordinanza contigibile e urgente della Presidenza Regione Siciliana 8 Marzo 2020 - n.3
Comunicato Stampa 4 Marzo 2020
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- Pubblicato Mercoledì, 04 Marzo 2020 22:29
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E' pari al 24 la percentuale delle Amministrazioni Locali sul totale dei comuni siciliani, che hanno dichiarato dissesto o hanno fatto ricorso ai piani di riequilibrio finanziario, il dato aggiornato alla data del 3 marzo 2020 è stato reso pubblico dal competente Assessorato Regionale alle Autonomie Locali .
Nel merito si rileva che n. 44 enti hanno aderito al piano di riequilibrio finanziario e n.46 hanno dichiarato dissesto; la provincia di Messina è quella che annovera il maggiore numero di enti interessati, precisamente n.16 comuni hanno deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio e n. 6 hanno dichiarato dissesto .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali stiamo monitorando la situazione in funzione delle procedure di stabilizzazione che interessano il personale precario in forza presso le amministrazioni di riferimento, sia esso in servizio con contratto a tempo determinato sia esso utilizzato in Attività Socialmente Utili, ciò che emerge è che alcuni comuni sul complessivo dato dei 90 accertati, hanno comunque avviato e portato a termine la stabilizzazione del personale interessato; l'attenzione rimane alta sui restanti comuni ancora inadempienti .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 2 Marzo 2020
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- Pubblicato Lunedì, 02 Marzo 2020 17:40
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Cari colleghi corre l'obbligo richiamare la Vs Attenzione sullo stato di disorientamento che come categoria stiamo vivendo; da una parte, forse, perche' incosciamente convinti di avere chiuso la partita dopo l'avvenuta stabilizzazione, dall'altra, per uno stato di stanchezza fisica e mentale che ci induce dopo 30 anni di precariato a rigettare ogni forma di pensiero che possa riportarci a parlare di una condizione che ci abbiamo lasciato alle spalle.
Riprendere subito, con più vigore e fermezza, l'azione sindacale che sempre ha contradistinto l'M.G.L., facendo la differenza con le altre sigle sindacali, e' doveroso nei confronti di chi ancora un contratto a tempo indeterminato non l'ha siglato, altresì nell'interesse proprio della categoria che non deve assolutamente ritenere conclusa la vertenza sindacale, ma diversamente rilanciare su altri punti che rivestono carattere di priorità, pretendendo risposte che non possono essere più disattese tanto meno essere rinviate in avanti. La presenza sul territorio dell'MGL Regione e Autonomie Locali, è fondamentale per non fare venire meno quel senso di appartenenza e unità d'intenti, che sempre l'hanno caratterizzata, contribuendo in modo diretto e concreto al conseguimento di risultati importanti nel corso degli anni ; affermando valori e principi che al di là del contratto a tempo indeterminato, oggi un dato di fatto per quasi l'80% del personale interessato, non possono venire meno generando alibi, da indurre i tanti a sottrarsi alle proprie responsabilità, tanto meno consentire a chi, nessun merito ha avuto per i risultati raggiunti, di cogliere i frutti del lavoro altrui .
Andare Avanti deve essere un imperativo a cui tutti dobbiamo attenerci, con la consapevolezza che tutti, indistintamente siamo chiamati a fare la propria parte e apportare il proprio insostituibile e fondamentale contributo alla comune causa .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 27 Febbraio 2020
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- Pubblicato Giovedì, 27 Febbraio 2020 12:14
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Oggi è un giorno triste ! la nostra grande famiglia MGL Regione e Autonomie Locali perde una parte importante di se stessa, una persona unica, che ci ha creduto fino in fondo apportando il suo insostituibile e importante contributo alla comune causa contribuendo in prima persona a scrivere una pagina importante nella storia del precariato nella Pubblica Amministrazione in Sicilia, concretizzata per miglia di lavoratori dipendenti con la firma di un cotratto a tempo indeterminato .Quel contratto per cui tanto si era speso che piu di tanti ha meritato e non ha potuto godere .
Cia Pippo Leggio amico e fratello di tante battaglie. R.i. P.


