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- Categoria: 2019
- Pubblicato Sabato, 05 Ottobre 2019 09:09
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Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo avuto ancora una volta ragione sulle perplessità anticipatamente sollevate sul rischio concreto di impugnativa di alcuni articoli delle norme approvate lo scorso mse di Agosto dall'ARS e precisamente:
- l.r. n. 14 del 6 Agosto 2019 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di Pubblica Amministrazione e personale – Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi)
- l.r. n. 15 del 6 Agosto 2019 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019in materia di autonomie locali),
di fatto è di ieri la notizia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha contestato e cassato alcuni articoli perchè non percorribili sotto il profilo di legittimità costituzionale .
La prima sentenza “in materia di autonomie locali” stoppa la stabilizzazione del personale precario, soprattutto Lsu, mediante procedura di assunzione diretta in enti locali e pubblica amministrazione per un motivo molto semplice: non hanno mai superato un concorso pubblico .
Di fatto il legislatore all'art 3 comma 3 della l.r. 15/2009 proponeva l'estensione della titolarità del diritto, ribadito ai sensi dell'art 22 comma 3 della legge regionale n. 1/2019 a favore del personale oggi in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente stipulato nel rispetto di quanto prescritto all'art 20 comma 1 del decreto 75/2017, ad altre tipologie di lavoratori che non riscontravano nè presupposti nè condizioni nè tantomeno erano in possesso dei requisiti utili richiesti .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali preferiamo non esprime giudizi ne tanto meno sindacare su quanto in premessa rappresentato, ma certamente non ci sottraiamo nell'affermare che l'ARS e il governo regionale non possono operare con superficialità e leggerezza, fermo restando il diritto soggettivo che ciascun lavoratore deve vantare e rivendicare a favore di una condizione lavorativa non più precaria, dall'altra questa non può trovare riscontro entrando in conflitto con norme e principi sanciti dalla costituzione; la categoria che oggi è assoggettata alla procedura di stabilizzazione mediante assunzione diretta, non ha avuto sconti ma ha fatto valere una condizione chiara e inequivocabile che trova ampio riscontro sotto il profilo giuridico, normativo e sostanziale, nel pieno possesso dei requisiti utili prescritti dall'art 20 comma 1 del decreto 75/2017 .
Per quanto sopra rappresentato , si ribadisce e si conferma che la norma impugnata non sortisce effetti sulle procedure di stabilizazione che interessano la categoria del personale ben individuato all'art 22 comma 3 della l.r. 1/2019 ; a tal uopo rinnovo l'invito alle amministrazioni interessate che riscontrano sotto il profilo amministrativo e finanziario condizioni favorevoli a portare a termine le stesse entro e non oltre il prossimo 31/12/2019 .
In ultima analisi ricordo che gli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti a far data dal 1 Ottobre devono riscontrare l'approvazione del Bilancio consolidato per potere definire le procedure di stabilizzazione, altresì un appello ai colleghi che prestano servizio presso Enti che vengono a trovarsi nella condizione economica di dissesto finanziario o con piani di riequilibri approvati a riscontrare gli atti posti in essere dalle rispettive amministrazioni accertando che le stesse abbiano ottemperato a tutto ciò che è nelle proprie competenze fare, nel merito si anticipa che a partire dalla prossima settimana ci incontreremo sul territorio.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia

