MGLCome segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riteniamo opportuno prima di Augurare Buon Natale, anticipare i contenuti del disegno di legge sul precariato approvato in giunta e trasmesso all’ARS, illustrandone i contenuti, facendo chiarezza sulla posizione che come sindacato di categoria assumiamo nel merito .

L’ultima versione del disegno di legge di stabilità regionale esitato favorevolmente dalla giunta di governo nella seduta del 22 Dicembre 2016 ha comportato la decurtazione di 9 articoli su 17 previsti nella precedente stesura del testo, al fine di agevolare la discussione nel percorso parlamentare dati i tempi ristretti, nello specifico gli articoli  3 (contrattisti) e 4 (ASU) sono quelli che trattano la problematica precariato delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, ciò premesso ci limitiamo a fare un’analisi del dettato normativo riportato nei commi di cui all’art 3, attenendoci scrupolosamente ai richiami normativi in essi indicati senza alcuna considerazione personale .

  

           Art 3

                       Disposizioni per il superamento del precariato

  

comma 1. consente agli enti che hanno disponibilità di posti vuoti in dotazione organica di procedere prioritariamente all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale già in servizio con rapporto di lavoro a termine nel rispetto del monte ore e della categoria contrattualizzata al 31 dicembre 2015 (nessuna decurtazione e nessun declassamento), andando oltre le limitate capacità assunzionali previste dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque fino all’ammontare medio della spesa personale relativa al triennio anteriore al 2016 .

La spesa computata per assunzioni a tempo indeterminato viene portata in detrazione per compensare quella oggi sostenuta per i contratti a tempo determinato.

comma 2. dispone che ai fini del rispetto delle disposizioni dettate in materia contenimento della spesa personale (art.1 commi 557 e 562 della legge 296/2006), gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalla regione.

comma 3. dispone in capo alle amministrazioni interessate il divieto di procedere ad altra assunzione di personale con contratto a tempo determinato oltre quello già in servizio, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico e quelli connessi alla gestione dei fondi comunitari (figure che non vengono contemplate nella dotazione organica degli enti ).

comma 4. la valenza delle graduatorie adottate a seguito di procedure concorsuali, in scadenza al 31 dicembre 2016 ivi comprese quelle approvate ai sensi della legge regionale 24/2010 relative alle stabilizzazioni, è prorogata al 31 dicembre 2018 .

Consente altresì alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale di procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato limitatamente alle categorie A e B del personale inserito nell’elenco regionale di cui all’art 30 l.r. 5/2014 in forza dell’art 5 del Decreto Presidenza Consiglio Ministri del 5 marzo 2015 già a regime in ambito nazionale.  

comma 5. dispone l’estensione del contributo oggi riconosciuto ai enti territoriali (comuni, città metropolitane, università, camere di commercio, enti regionali e altre pubbliche amministrazioni) per i rapporti di lavoro a tempo determinato anche per le assunzioni a tempo indeterminato operate ai sensi del comma 1 e 2 .

comma 6. richiama il comma 529 dell’art 1 legge 147/2013 che nel merito dispone la possibilità in capo alle Regioni di procedere con risorse proprie alla stabilizzazione a domanda del personale assunto con contratto a termine della durata di 36 mesi a seguito di procedure di evidenza pubblica, che nel corso degli ultimi cinque anni è stato oggetto di una serie continua di rinnovi; a condizione che nell’ultima ricognizione effettuata non si trovino in situazioni di eccedenze di personale in rapporto alla dotazione organica sia alla categoria .

comma 7. dispone a far data dal 1 Gennaio 2019 la riduzione delle assegnazioni ordinarie agli enti che non procedono entro il 31 dicembre 2018 all’assunzione con contratto a tempo indeterminato sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2 (disponibilità di posti vuoti in dotazione organica contenimento spesa personale), in numero pari alla spesa sostenuta per ciascun soggetto non stabilizzato .

comma 8. proroga al 31 dicembre 2018 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza .

comma 9. autorizza la spesa dei contratti a tempo determinato nei limiti di quella complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015, a copertura della proroga disposta ai sensi del precedente comma 8.

comma 10. la proroga del termine al 31 dicembre 2018 disposta ai sensi del comma 8 trova applicazione anche nei confronti degli enti in dissesto e a quelli che hanno fatto ricorso ai piani di riequilibrio .

comma 11. determina la consistenza dei fondi istituiti ai sensi dell’art 30 comma 7 (enti locali ) e comma 9 (enti diversi dagli enti locali) rispettivamente in misura pari a € 181,900 e 8.158,00 per gli anni 2017 e 2018 .

comma 12. sottrae al principio degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali, la concessione di contributi ai bilanci come trasferimenti di risorse per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori interessati . (modifica art 30 comma 7 l.r. 5/2014)

comma 13. i trasferimenti di cui al comma 12 sono erogati agli enti in trimestralita’ di cui l’ultima entro il 28 febbraio (modifica art 30 comma 7 bis l.r. 5/2014 ) ;

comma 14. dispone una rivisitazione in percentuale della dotazione organica della regione siciliana per il triennio 2016/2018 .

comma 15. rimuove il divieto di assunzione nella pubblica amministrazione sul territorio della Regione Sicilia vigente ai sensi dell’art 1 comma 10 l.r. n 25/2008, con riferimento solo alle procedure di stabilizzazione previste all’art 4 comma 6 decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013 .

comma 16. autorizza una spesa per il triennio 2017/2019 per l’erogazione di servizi socio assistenziali erogate in precedenza dalla province .

comma 17. prevede che alla scadenza del 31/12/2018 il personale prorogato ai sensi del precedente comma 8 che risulta ancora non stabilizzato, viene assunto a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata su disposizione propria della Regione Siciliana .

comma 18. prevede la facoltà e non l’obbligo in capo ai soggetti titolari di contratto a tempo determinato , inseriti nell’elenco di cui all’art 30 comma 1 della l.r. 5/2014 , di avanzare entro il 31/12/2018 richiesta di assunzione in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS Sp.a. il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato prioritariamente presso l’ente di originaria provenienza fermo restando il monte ore e la categoria in essere al 31/12/2015 . conserva altresì   il diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione avviati da parte dell’ente di originaria assegnazione ai sensi dell’art 4 comma 6 decreto 101/2013 es.m. i.

comma 19. riconosce ai soggetti titolari di contratto a tempo determinato a cui necessitano più di dieci anni per il raggiungimento minimo dei requisiti di pensionabilita' , un’indennità omnicomprensiva d’importo corrispondente a 5 anni della retribuzione in godimento da corrispondere in rate annuali, in alternativa alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato. E’ preclusa in caso di opzione favorevole la possibilità di proseguire con rapporto di lavoro a tempo determinato .

comma 20. con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta regionale sono definite le modalità attuative della concessione della misura economica di cui al precedente comma 19.

comma 21. autorizza per l’erogazione del contributo per i percorsi di stabilizzazione e di fuoriuscita a decorrere dall’anno 2019 un limite ventennale di impegno da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento bilancio e tesoro .

comma  22. i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 (copertura posti vuoti in dotazione organica) 2 (contenimento spesa personale nella media di quella sostenuta nel triennio antecedente al 2016), sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall’art 2 (mobilità del personale proveniente dalle dismesse province- numero unità previste in totale in ambito regionale circa 750) della presente legge e comunque dopo il 1 Marzo 2017

A nostro avviso, consapevoli che comunque il lavoro fin qui fatto necessità dell’avvallo del Consiglio dei Ministri chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della norma entro i successivi 60 giorni dall’eventuale approvazione del testo, auspicando in una condivisione anticipata dello stesso con il Decreto mille proroghe, all’ordine del giorno dell’ultima seduta utile del Consiglio dei Ministri in programma per il prossimo 29 Dicembre 2016, riteniamo quanto mai opportuno rappresentare quanto segue .

Pur non esultando per i contenuti dell’art 3 (Disposizioni per il superamento del precariato) riportato all’interno della legge di stabilità regionale esitata dal governo regionale nella seduta del 22 dicembre u.s., riteniamo i contenuti comunque apprezzabili, in quanto oggetto di possibili modifiche e integrazioni durante l’esame in aula o con successivi provvedimenti; stante che alcuni principi di fondo hanno trovato forma - a) deroga alle capacità assunzionali (commi 1 e 2), -b) proroga delle graduatorie adottate in ossequio a procedure concorsuali ivi comprese quelle esitate ai sensi della l.r. 24/2010 (comma 4), –c) storicizzazione della spesa (comma 5), -d) proroga rapporti di lavoro ( commi 8 e 10), e) modifiche sostanziali al fondo istituito ai sensi dell’art 30 comma 7 e 9 l. r. 5/2014 (commi 12 e 13), -f) penalizzazione per gli enti che non stabilizzano al ricorrere delle condizioni e dei presupposti (comma 7), -g) rimozione divieto di assunzione sul territorio della Regione Siciliana ( comma 15), -i) il passaggio alla RESAIS è facoltativo ( comma 18)

Ciò premesso come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo presentato alcuni emendamenti a modifica e integrazione di alcuni commi di cui vi daremo conto .

                                                        Il Segretario Generale

                                                            Giuseppe Cardenia