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- Categoria: 2015
- Pubblicato Mercoledì, 30 Dicembre 2015 10:16
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Corre l’obbligo, da parte di questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, dare informativa a tutto il personale interessato, ai funzionari preposti e agli amministratori degli enti locali ricadenti sul territorio della Regione Sicilia, in ordine alle delibere di conferma dei rapporti di lavoro in scadenza domani 31 dicembre 2015, da adottare, avendo cura di evidenziare nella premessa la condizione finanziaria cui vengono a trovarsi ai fini della copertura e della durata temporale della proroga nelle more di approvazione della legge finanziaria e relativo bilancio regionale .
Per quanto sopra si invitano le Amministrazioni a procedere secondo lo schema di deliberazione che questa segreteria ha avuto modo di predisporre per l’anno 2015, riportando i nuovi riferimenti normativi che derogano anche per l’anno 2016 alle limitazioni previste dal decreto 101/2013,ovvero legge di stabilità Anno 2016 art 1 comma 215, approvata in data 22/12/2015 dal parlamento nazionale .
Si comunica altresì, che in ossequio al riparto delle somme operate ieri in sede di conferenza regione autonomie locali, gli enti che vengono a trovarsi in condizione di dissesto o predissesto sono chiamati deliberare la conferma dei rapporti in scadenza senza soluzione di continuità per un periodo temporale rapportato alle somme assegnate; diversamente avviene , per gli enti che non si trovano nella condizione finanziaria anzi detta, questi possono deliberare fino al 31 dicembre 2016 indipendentemente dalle somme assegnate con il piano di riparto sopra menzionato.
Subordinatamente all’approvazione della legge finanziaria e del bilancio regionale da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, dopo l’esercizio provvisorio autorizzato per mesi due; gli enti che hanno confermato i rapporti di lavoro senza soluzione di continuità per periodi inferiori a dodici mesi, provvederanno con successivo atto deliberativo ad integrare o modificare il termine precedentemente indicato uniformando la scadenza al 31 dicembre 2016.
In ordine alle procedure di stabilizzazione che gli enti sono chiamati ad adottare ai sensi della normativa vigente, si precisa che, alla luce della sentenza n. 272/2015 pronunciata dalla Corte di Costituzionale, che dichiara l’illegittimità dell’art 41, comma 2, del decreto–legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dall’art 1 comma 1 della legge 23 giugno 2014 n. 89 in riferimento agli art 3 , 97 secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione, questi possono al sussistere delle condizioni, procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche in assenza del rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.
In merito agli enti che si trovano nella condizione di aver dato corso e completato le procedure di stabilizzazione avviate ai sensi e nei tempi dettati dalla normativa regionale n. 24/2010, si invitano le rispettive amministrazioni interessate, alla luce della sentenza di cui sopra, a procedere nel rispetto di quanto previsto dal decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013, immettendo in servizio con decorrenza 31 dicembre 2015 detto personale, facendo esplicito riferimento all’art 4 comma 3 del decreto in parola, considerando di fatto questi soggetti non da stabilizzare ma soggetti idonei, vincitori di un pubblico concorso.
Relativamente al personale utilizzato in Attività Socialmente Utili, gli enti possono precedere alla conferma delle attività fino al 31 dicembre 2016, solo adottando delibera di modifica del termine precedentemente indicato, stante che i riferimenti normativi sono quelli previsti dalla legge regionale n. 5/2014.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
N.b. la legge di stabilità è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale così come il decreto di finaziamento del piano di riparto è alla firma.

