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- Categoria: 2015
- Pubblicato Venerdì, 30 Gennaio 2015 06:33
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Tutte le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, che hanno in forza personale dipendente a tempo determinato proveniente dal c.d. “regime transitorio dei lavori socialmente utili” sono autorizzati a dare continuità ai rapporti di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2014 fino :
- al prossimo 31 dicembre 2015, ai sensi dell’art 4 della legge regionale n. 2/2015, qualora l’ente direttamente interessato non abbia provveduto all’approvazione del piano triennale del fabbisogno personale che contempli le procedure finalizzate alla stabilizzazione del personale da prorogare, ai sensi dell’art 4 commi 6 e 9 del decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013, riportando almeno una unità per tipologia contrattuale del personale interessato ;
- al prossimo 31 dicembre 2016 ai sensi dell’art 5 della legge regionale n. 2/2015, qualora l’ente direttamente interessato abbia provveduto all’approvazione del piano triennale del fabbisogno personale che contempli le procedure finalizzate alla stabilizzazione del personale da prorogare, ai sensi dell’art 4 commi 6 e 9 del decreto 101/2013 convertito in legge 125/2013, riportando almeno una unità per tipologia contrattuale del personale interessato;
- limitatamente al personale in forza presso Enti Locali che vengono a trovarsi nella condizione di pre-dissesto o dissesto, questi sottostanno alle direttive che verranno impartite con apposita circolare assessoriale già predisposta e prossima alla pubblicazione.
Relativamente al trasferimento agli enti, delle somme di cui all’art 30 comma 7 della legge regionale n. 5 del 18/01/2014 si precisa che, a seguito d’incontro presso il dipartimento preposto dell’assessorato regionale agli enti locali nonché, quello dell’assessorato regionale al lavoro, questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali ha riscontrato quanto segue :
le modifiche apportate all’art 30 con la legge 2/2015 nell’accertare gli squilibri di bilancio venutesi a determinare per effetto del comma 6 del sopracitato articolo, non più sul bilancio complessivo dell’ente ma solo sul capitolo personale, consente di fatto la possibilità di riconoscere all’ente stesso il trasferimento delle somme dovute a compensazione per differenza sul totale dello squilibrio di cassa accertato dall’ente al 31 dicembre 2014 .
Alla luce di quanto sopra, sollecitiamo le amministrazioni degli enti locali e i funzionari responsabili dell’Ufficio economico.finanziario del’ente ad accertare e quantificare le somme dovute ai sensi del comma 7 del citato art 30 per compensazione, riservandosi di inoltrare, subordinatamente alla pubblicazione della circolare assessoriale in precedenza menzionata, apposita istanza al competente dipartimento finanze delle autonomie locali, per accredito somme a saldo anno 2014, già impegnate con apposito decreto assessoriale in data 19 dicembre 2014 (vedi decreto riportato in alto a destra sotto la voce in evidenza)
limitatamente alle amministrazioni diverse dagli enti locali e unioni di comuni, non contemplati nell’art 30 della legge 5/2014 ( consorzi , camere di commercio, università, etc) questi possono già far pervenire le richieste di accredito a saldo delle somme dovute ai sensi dell’art 30 comma 7 per compensazione, al competente dipartimento al lavoro secondo le direttive dallo stesso già emanate .
Riteniamo quanto mai opportuno evidenziare che, gli enti nell’adottare le delibere di prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2014 a differenza di quanto avvenuto per l’anno 2014, sono autorizzati dalla regione siciliana a confermare i rapporti di lavoro per ulteriori 12 o 24 mesi a secondo le condizioni che ricorrono nell’ente in ordine agli adempimenti relativi al piano triennale del fabbisogno personale; pertanto è incoerente con la norma regionale n 2/2015 ogni altra e diversa durata temporale , così come risulta ingiustificata pur comprendendo le motivazioni, l’inserimento di clausole che subordinano la durata temporale del contrato alla concessione del contributo, stante l’abrogazione dello stesso ai sensi del comma 6 art 30 legge regionale 5/2014; di fatto la regione siciliana autorizzando la continuità dei rapporti di lavoro di che trattasi riconosce la concessione di somme ai sensi dell’art 30 comma 7 e 7 bis della LR 5/2015
Rinnoviamo l’invito a tutti i colleghi a impegnare al meglio la settimana che ci rimane per presentare le liste MGL Regione e Autonomie Locali e proporre le proprie candidature per l’elezioni RSU del 3-5 Marzo 2015, bandendo ogni forma di strumentalizzazione e di delegittimazione nei nostri confronti portata avanti da chi non vuole lasciare spazio ad altri per non fare venire meno i propri interessi, tentando sul nascere di sopprimere una voce libera e rappresentativa delle istanze vere della categoria.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia

