MGLCon l'avvenuta pubblicazione, della legge di stabilità sulla GURS, in data 31 Gennaio 2014, gli enti interessati possono procedere all'adozione dei relativi atti, finalizzati alla continuità delle attività del personale  utilizzato in  ASU o in servizio con contratto a tempo determinato, dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2016;  subordinando  la stessa continuità a decorrere dal 1 Gennaio 2015,  all'impegno formale di adozione e approvazione del piano triennale del fabbisogno personale, da cui rilevare le eventuali assunzioni che l'ente intende operare nel periodo 2014/2016.

La mancata pubblicazione, a seguire, della circolare esplicativa dell'art 30 della legge regionale n. 5 del 28 Gennaio 2014, pone l'ente in una situazione alquanto arbitraria nel porre in essere gli atti di sua pertinenza, a cui non può sottrasi per garantire l'erogazione di servizi, alle proprie comunità di riferimento.

Per quanto sopra, senza volersi sostituire alle competenze e ai ruoli demandati agli Organi preposti, preso atto che, in data 31 Gennaio 2014, presso gli Uffici del Dipartimento al Lavoro che quello agli Enti Locali, non si riscontrava alcuna certezza sui contenuti e sui tempi di pubblicazione della circolare in parola; come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riteniamo quanto mai opportuno attenzionare i seguenti aspetti procedurali nell'adozione delle proprie delibere.

A tal uopo si precisa che :

  

- l'art. 30 della legge regionale n 5 del 28 Gennaio 2014, se da una parte uniforma le procedure al dettato normativo di cui al decreto 101/2013 e successiva legge di conversione, dall'altra non tiene conto della natura contrattuale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati antecedentemente allo stesso decreto legge, in ossequio a precise disposizioni di leggi regionali (LL.RR 16/06, 21/03) che hanno consentito di deliberare una durata temporale degli stessi, il cui termine di scadenza và oltre il 31 Dicembre 2013 .

  

- lo stesso art 30 nel prevedere l'abrogazione di tutte le misure economiche previste dalle leggi regionali in materia di contratti a termine, non sembra esplicitare un concetto di retroattività, stante che le stesse misure economiche vengono garantite dall'istituzione di un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio, da parte del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale alle Autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale al Lavoro, tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo  lavoratore alla data del 31 Dicembre 2013 .   

  

- l'art 30 nel disporre la continuità delle attività ne differenzia le procedure, limitando solo all'anno 2014 la possibilità di prorogare in deroga ai termini e ai vincoli previsti dall'art 4 comma  9 del decreto 101/2013, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte a salvagurdare i servizi già erogati.

  

Ciò premesso si invitano gli enti, nelle more di ulteriori disposizioni in merito da parte dei rispettivi Dipartimenti Regionali al Lavoro e alle Autonomie Locali, ad uniformare e limitare le procedure da porre in essere al solo esercizio finaziario anno 2014 , come di seguito riportato:

  

  

a) In presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato (L.R.16/06), la cui durata temporale và oltre il 31 dicembre 2013, a seguito di deliberazioni adottate ai sensi della circolare assessoriale n. 3 del 19 Dicembre 2011 nonchè della circolare assessoriale n. 1 del 5 ottobre 2012 ;  si propone di procedere deliberando una presa d'atto della legge regionale n 5 del 28/01/2014, confermando le disposizioni precedentemente adottate a salvaguardia e tutela dei rapporti di lavoro in essere con modifica del termine al 31 Dicembre 2014 in presenza di una scadenza intermedia nel corso dell'anno preso ad esame, altresì assumendo a proprio carico la differenza dei maggiori oneri derivanti dalla mancata assegnazione di somme sul contributo  della Regione Siciliana per l'anno 2013 in corso di erogazione, quantificabile in una percentuale pari al 7%, altresì assumere l'impegno a procedere nell'approvazione del piano triennale del fabbisogno personale nel periodo 204/2016.

  

b) In presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato (LR 16/06), la cui durata temporale coincide con il 31 dicembre 2013, si propone di procedere deliberando una presa d'atto della legge regionale n 5 del 28/01/2014, confermando le disposizioni precedentemente adottate con modifica del termine al 31 Dicembre 2014, a salvaguardia e tutela dei rapporti di lavoro in essere, altresì assumendo a proprio carico la differenza relativa ai maggiori oneri derivanti dalla mancata assegnazione di somme sul contributo  della Regione Siciliana per l'anno 2013 in corso di erogazione, quantificabile in una percentuale pari al 7%, altresì assumere l'impegno a procedere nell'approvazione del piano triennale del fabbisogno personale nel periodo 204/2016.

 

  

 

c) In presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato (diversi dalla L.R 16/06) la cui durata temporale và oltre il 31 dicembre 2014, a seguito di deliberazioni adottate ai sensi della circolare assessoriale n. 3 del 19 Dicembre 2011 nonchè della circolare assessoriale n. 1 del 5 Ottobre 2012 ;  si propone di procedere deliberando una presa d'atto della legge regionale n 5 del 28/01/2014, confermando le disposizioni precedentemente adottate a salvaguardia e tutela dei rapporti di lavoro in essere, assumendo l'impegno a procedere nell'approvazione del piano triennale del fabbisogno personale nel periodo 2014/2016.

  

 

d) In presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato (diversi dalla L.R. 16/06 ), la cui durata temporale conicide con il 31 dicembre 2013 o ha una scadenza intermedia nel corso dell'anno 2014, a seguito di deliberazioni adottate ai sensi della circolare assessoriale n. 3 del 19 Dicembre 2011 nonchè della circolare assessoriale n. 1 del 5 Ottobre 2012 ;  si propone di procedere deliberando una presa d'atto della legge regionale n 5 del 28/01/2014, confermando le disposizioni precedentemente adottate e modifica del termine al 31 Dicembre 2014 a salvaguardia e tutela dei rapporti di lavoro in essere, assumendo l'impegno a procedere nell'approvazione del piano triennale del fabbisogno personale nel periodo 2014/2016.

 

Relativamente al personale ASU l'art 30 prevede la possibilità di deliberare la prosecuzione delle attività fino al 31 Dicembre 2016, in quanto non titolari di un valido rapporto di lavoro, ma percettori di un sussidio ; nulla esclude la facoltà in capo all'Ente di deliberare la prosecuzione di anno in anno .

Si invita a fare atenzione alle tipologie dei lavoratori interessati fermo restando la possibilità di procedere con unico atto deliberativo a favore di detto personale utilizzato in ASU.

  

 Ci riserviamno di aggiornare e integrare il presente comunicato stampa.

  

                                                       Il Segretario Generale

                                                                     Giuseppe Cardenia