Comunicato stampa 29 Ottobre 2018
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- Pubblicato Lunedì, 29 Ottobre 2018 11:12
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Non è stata detta l’ultima parola e nemmeno abbiamo scritto la parola fine !
Sollecito tutto il personale a non demordere e/o lasciarsi andare al volere degli altri ….ma bensì sostenere la nostra azione sindacale che punta a fare risultato attraverso un’attività silente portata avanti nel più religioso silenzio e senza tanti proclami.
A tal uopo sollecitiamo tutti i soggetti interessati in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato indipendentemente dalla categoria professionale (A, B, C, D) e/o dalle procedure che l’ente ha più o meno avviato per la stabilizzazione, presso gli enti locali, le pubbliche amministrazioni e/o enti sotto il controllo e vigilanza della Regione Siciliana a produrre e presentare istanza, secondo l’allegato modello disponibile su questo sito sotto la voce “IN EVIDENZA” in alto a destra del portale, entro il prossimo 31 Ottobre al protocollo dell’Amministrazione presso cui si presta servizio.
Il servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non può essere sottovalutato e nemmeno deprezzato, ma valorizzato e certificato da chi per venti è più anni ha usufruito di prestazioni professionali attraverso le quali ha garantito l’erogazione di servizi qualificati alle proprie comunità. Oggi non possiamo barattare ciò che abbiamo maturato e assicurato alle rispettive amministrazioni con diligenza e serietà tantomeno possiamo consentire a queste di negare diritti consolidati .
Il rilascio del certificato di servizio contemplato in doppia copia (carta semplice e in bollo) nell'istanza appositamente predisposta, muove dall'esigenza di destinare gli stessi ad uso diverso, a tal uopo si richiama la nuova disciplina che regolamenta la materia ai sensi dell'art 15 della legge 183/2011, a far data dal 1 Gennaio 2012 - Di fatto, i certificati esenti dal bollo erano solo quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio, dal momento che questi certificati non possono più essere emessi perche sostituiti dall'autocertificazione, quelli destinati ad uso diverso sono rilasciati in bollo con marca da €. 16,00 da produrre all'atto del ritiro .
Nulla è fatto a caso o per perdere tempo !
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 23 Ottobre 2018
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- Pubblicato Martedì, 23 Ottobre 2018 17:16
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A distanza di una settimana non abbiamo avuto alcun riscontro da parte delle OO.SS. - CGIL, CISL, UIL e CSA in merito alla comunicazione da noi inoltrata ai segretari regionali delle stesse, al fine di conoscere e comprendere le cause che motivano la loro contrarietà a procedere tutti in unica direzione, nell'interesse prioritario della categoria, ovvero quello di riconoscere e applicare le direttive impartite dal Ministero della Pubblica Amministrazione con circolare n.3/2017, in materia di procedure di stabilizzazione e precisamente Art 20 coma 1 del decreto 75/2017 nel caso in cui ricorrono le condizioni di personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato , ipotesi ampiamente riscontrata dalla categoria, reclutata ai sensi delle ll.rr. 85/95, 21/03, 16/06.
Diversamente sono i casi in cui il personale è assoggettato alle procedure di cui all'Art.20 comma 2 del medesimo decreto, ovvero personale in servizio con rapporto di lavoro flessibile, diverso dal rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; ipotesi in cui lo stesso và assoggettao a procedure di natura concorsuale, volte ad accertare e valorizzare la professionalità acquisita; procedura concorsuale che è sufficiente esperire mediante valutazione dei titoli integrata da colloquio .
Nelle more che le Segreterie regionali di CGIL CISL UIL e CSA abbiano la compiacenza di esternare le proprie posizioni in ordine a quanto da questa O.S. Sollecitato, giusto per dovere di chiarezza e puntualizzazione nei confronti della categoria, Invitiamo tutto il personale interessato a prendere visione del VADEMECUM (cosa devi sapere per le procedure di stabilizzazione), pubblicato oggi sul lato destro del portale di questo sito, sotto la voce "In Evidenza"
MGL Regione e Autonomie Locali
Sostieni ciò che altri hanno interesse a smantellare .
sottoscrivi la tua adesione !
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 17 Ottobre 2018
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- Pubblicato Mercoledì, 17 Ottobre 2018 10:48
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Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, riteniamo quanto mai opportuno e prima su ogni cosa, richiamare l’attenzione della categoria sulla necessità che questa supporti materialmente la nostra azione sindacale, che ancora oggi, dopo decenni di precariato continua ad essere l’unico avanposto a salvaguardia e tutela di diritti più o meno consolidati, sollecitando il personale a conferire delega a favore della scrivente (sottoscrizione adesione MGL vedi spazio a sinistra del portale ). Non si comprende come si possano pretendere risposte da NOI quando si conferisce delega a chi continua a contrastare e limitare la propria stabilizzazione. Le nostre rivendicazioni sono quelle della categoria, che non può distogliere lo sguardo da ciò che risulta essere una priorità , non può stare in due luoghi diversi contemporaneamente, deve fare delle scelte precise e determinate senza sentirsi condizionati da comportamenti e proclami fatti da chi persegue altri interessi, sentirsi liberi di agire e sostenere l’azione sindacale di chi realmente e concretamente opera quotidianamente a proprio favore. Attendiamo di conoscere le motivazioni che CGIL, CISL, UIL e CSA avranno cura di rappresentare a questa segreteria MGL, in riscontro alle istanze inoltrate ieri alle rispettive segreterie regionali, sulla manifestata contrarietà a procedere alle stabilizzazioni mediante assunzione diretta . Diamo conto altresì, di avere formalmente investito delle proprie responsabilità, chiedendo spiegazioni sul loro anomalo silenzio, l’ANCI Sicilia e l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali, rei di non avere ottemperato al loro preciso compito istituzionale, diramare una direttiva che in modo esplicito chiariva che la categoria andava assoggettata alle procedure di stabilizzazioni di chi all’art 20 comma 1 del decreto n. 75/2017. Ad ogni buon fine si dispone la pubblicazione a titolo indicativo, della modulistica a cui le amministrazioni possono fare riferimento per la stabilizzazione mediante “assunzione diretta” al fine di veicolare un messaggio chiaro e lineare che possa fare comprendere ai tanti la percorribilità di detta procedura in ambito Regione Sicilia così come di fatto avviene sul resto del territorio nazionale.
Ciò premesso, nel dare continuità alla nostra azione sindacale, intensificando la comunicazione al fine di assicurare un’informazione sempre più dettagliata e immediata, si notizia che oltre comunicare con indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. a seguirci su www.insiemeassociati.it o su WhatsApp (invia un tuo contatto telefonico a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. per essere inserito nel gruppo della tua provincia), da oggi potrai seguirci anche su "Twitter" .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 16 Ottobre 2018
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- Pubblicato Martedì, 16 Ottobre 2018 19:03
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Decidere in fretta da che parte stare e cosa fare!
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali avevamo salutato con favore l'approvazione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, che per tanti mesi ci aveva visti impegnati in prima persona, senza clamori e tanti proclami, nella sua impostazione di massima e stesura al tavolo regionale; una norma che per la prima volta indicava in modo chiaro un percorso alle amministrazioni interessate dalle procedure di stabilizzazione anticipando per linee generali di ciò che il decreto n. 75/2017 avrebbe sancito nei mesi a seguire, come presupposto e condizione per sanare una condizione sociale e giuridica quotidinamente e amaramente vissuta da migliaia di lavoratori precari alle dipendenze della Pubblica Amministrazione "vittime ingiustificate di un precariato" che tanti hanno alimentato, proragandone gli effetti nel tempo, anche quando ne ricorrevano le condizioni e i presupposti per scrivere la parola fine ;
- a) anno 2007/2008 legge finanziaria dello Stato n 296/2006 Art 1 comma 558, a seguire legge finanziaria dello Stato n. 244/2007 Art 3 comma 90 consentiva l'assunzione a tempo indeterminato nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica mediante riconversione del rapporto di lavoro da tempo determinato, assunzione diretta, indipendentemente dalla categoria; (come MGL sostenavamo e sollecitavamo gli enti a procedere a differenza di tutte le altre sigle sindacali che invitavano le amministrazioni a non procedere perche la norma non era stata recepita dalla Regione Siciliana) risultato, le poche amministrazioni che andarono avanti stabilizzarono mediante assunzione diretta indipendentemente dalla categoria, oggi i colleghi beneficiari di detta procedura sono regolamente in servizio e figurano nella dotazione organica dell'ente .
-b) anno 2011/2012 legge regionale 24/2010 Art 6 comma 1 consentiva di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica mediante procedura interamente riservata alla categoria previa valutazione per soli titoli, di contro veniva riconosciuta alle amministrazioni l'erogazione di somme in misura pari a quelle già erogate per coofinaziare i rapporti a tempo determinato e per la durata di un quinquennio; (come MGL sostenavamo e sollecitavamo gli enti a procedere invitando gli stessi a rivendicare successivamente l'estensione del contributo concesso; a differenza di tutte le altre sigle sindacali che invitavano le amministrazioni a non procedere perche la limitazione temporale del contributo riconosciuto non avrebbe consentito alle amministrazioni allo scadere dei cinque anni di potere fare fronte con il proprio bilancio ) risultato, le poche amministrazioni che hanno dato corso a dette procedure non solo hanno dato risposte concrete all'annosa piaga del precariato, ma come da noi con largo anticipo previsto beneficieranno del contributo non per 5 anni ma per altri 20;
-c) anno 2013/2018 decreto Dalia n.101/2013 convertito in legge 125/2013 consentiva di stabilizzare in percentuale sull'ammontare delle somme accertate in funzione delle capacità assunzionali dell'ente, nella migliore delle ipotesi due tre stabilizzazioni (come MGL abbiamo contestato l'approvazione del decreto ritenendo questo una VERGOGNA per i precari siciliani a differenza di quanto sostenuto dalle altre sigle sindacali che salutavano con favore ed entusiasmo ciò che non ha di fatto ha lasciato irrisolta la problematica) risultato, solo alcune centinaia di stabilizzazioni, in molti casi mediante declassamento e riduzione del monte ore cntrattualizzato.
-d) anno 2017/2018 legge regionale n. 27/2016 Art 3 commi 1 e 2 consente di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, in funzione del piano triennale del fabbisogno personale e nei limiti di spesa che lo vanno a determinare, ovvero spesa media personale nel triennio antecedente al 2016, nessun declassamento nessuna riduzione al monte ore già contrattualizzato, anzi..., di contro è riconosciuto alle amministrazioni che procedono l'erogazione di somme aggiuntive in misura pari a quelle quantificate per coofinaziare i rapporti a tempo determinato al 31/12/2015, per la durata di anni venti , unico limite procedere ai sensi dell'art 4 comma 6 e 8 del decreto lgs n. 101/2013 concorso riservato e procedura subordinata alla definizione dei processi di mobilià del personale delle ex province e comunque non prima dell'1 marzo 2017 (come MGL abbiamo sollecitato le amministrazioni a procedere a decorrere dal primo giorno successivo al 1 Marzo 2017 indipendetemente dalla definizione delle procedure di mobilità che potevano interessare il personale delle dismesse province, stante che la stabilizzazione non andava ad intaccare le risorse economiche accertate dalla capacità assunzionali 2015 e 2016 e vincolate a favore di detto personale, dato atto che l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario fà riferimento a somme aggiuntive e diverse da quelle quantificate e disponibili in funzione delle capacità assunzionali dell'ente; a differenza di quanto sostenuto dalle altre sigle sindacali che per ragioni di cose sedendo contemporaneamente a due tavoli regionali, quello sui precari e quello sulle personale delle ex province non si sono curate più di tanto nel pretendere l'avvio delle procedure anzi....) risultato, siamo a due mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge regionale n. 27/2016 (termine prorogato oggi al 31 dicembre 2020 con l'art 26 della legge rfegionale 8/2018) senza potere registrare grandi risultati in ordine all'avvio e definizione procedure di stabilizzazioni, anzi.... solo proclami e annunci e poche centinaia di stabilizzazione di contro ad una platea di 15.000 soggetti che vantano titolo.
- e) anno 2018/2020 Decreto legislativo n 75/2017 Art 20 commi 1 e 2, legge regionale 8/2018 art 26, consente di procedere nei limiti del piano triennale del fabbisogno personale in funzione delle somme quantificate come spesa media personale sostenuta nel triennio 2015/2017, nessun declassamento nessuna riduzione del monte ore contrattualizzato, anzi .... di contro la Regione riconosce l'erogazione di somme aggiuntive in misura pari a quelle quantificate per coofinaziare i rapporti a tempo determinato al 31/12/2015, per la durata di anni venti , dal 1 gennaio 2019 cessa di trovare applicazione il decreto 101/2013; (come MGL abbiamo e continuiamo a sollecitare le amministrazioni a procedere subito ai sensi dell'art 20 comma 1 del decreto 75/2017 "assunzione diretta" perchè possibile, in quanto la categoria riscontra le condizioni necessarie per essere assoggetata a tale procedura di stabilizzazione , a differenza di quanto sostenuto da tutte le altre sigle sindacali che invitano le amministrazioni a procedere ai sensi dell'art 20 comma 2 del decreto lgs 75/2017 ovvero concorso per titoli ed esami ) certo è che non possiamo perdere altro tempo , ma bisogna procedere .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non abbiamo la presunzione di essere detentori assoluti di verità, ma un dato è tratto da ciò che in passato abbiamo sostenuto e fatto, la storia ci ha dato sempre ragione; non credo proprio, che oggi vogliamo scrivere una pagina diversa.
Ad ogni buon fine, si notizia in merito alle comunicazioni che abbiamo inoltrato alle segreterie regionali di CGIL CISL UIL e CSA sulla diversità di vedute con invito a documentarci sulle cause che motivano tale contrarietà,ovvero quella di procedere ai sensi dell'art.20 comma 1, invitando le stesse ad agire nell'interesse dei lavoratori precari, affermando un diritto già acquisito che le norme riconoscono a loro favore e noi come rappresentanti di categoria abbiamo il preciso dovere di sostenere ed affermare indipendentemente dalla sigla a cui facciamo riferimento; manifestando disponibilità ad interagire in modo unitario là dove si conviene ad una comune posizione , ovvero "assunzione diretta" .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 12 Ottobre 2018
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- Pubblicato Venerdì, 12 Ottobre 2018 11:39
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Bisogna credere prima in se stessi e poi con parsimonia negli altri;
solo così, potremmo essere quasi certi di non svendere al migliore affarista di professione, i nostri diritti; cancellando di fatto anni e anni di dura e intensa lotta che con ferma convinzione e determinazione sono serviti a concretizzare risultati importanti, che ci hanno permesso di avere continuità nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e generato opportunità per le stesse a procedere alla definitiva stabilizzazione del precariato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Dimenticare cio che siamo stati, ciò che abbiamo fatto e non ricordare ciò che altri hanno sempre fatto e continuano a fare in contrapposizione a noi, non aiuta certamente la categoria a venire fuori da questa paradossale e asfissiante condizione di precari.
Ciascuno di noi ha sempre giocato un ruolo importante nell'ex Coordinamento Regionale Art 23 ieri e nel MGL oggi, apportando il proprio e fondamentale contributo alle tante manifestazioni di piazza e iniziative varie, intraprese a tutela e difesa di diritti che altri ci hanno sempre negato; proprio nella diffidenza e differenza che a questi ci contrapponeva abbiamo dato vita e portato avanti senza tempo e in maniera autonoma, un'azione sindacale, forte nei numeri che la condividevano ed efficace nel fare risultato.
Oggi non possiamo permetterci di vivere nell'indifferenza, cedendo il passo ad altri per disinteresse e rassegnazione, travasando il principio di diritto in una sterile concessione, che atri vengono ad elemosinarci .
Condividere e sostenere un progetto comune, è una priorità che ci consentirà di chiudere definitivamente e senza concessioni un percorso che non necessita di norme ma bensì di una chiara e netta volontà politica a procedere senza pregiudizi e preclusioni attraverso una disinteressata interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, continuiamo a sostenere e stiamo intensificando la nostra azione sindacale presso gli organi istituzionali preposti per affermare la verità che trova fondamento in :
a) il personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato và assoggettato alle procedure di cui all'art 20 comma1 del decreto 75/17, ovvero assunzione diretta, indipendentemente dalla categoria .
La domanda che nasce spontanea, perchè tutte le OO.SS. diverse da MGL, funzionari e amministratori locali, sostengono una versione opposta alla nostra ? Siamo solo noi detentori di verità assolute?
Noi di contro ci poniamo la domanda, quale direttiva e/o precisazione ha diramato lassessore regionale alle autonomie locali, attraverso la quale smentisce quanto da noi sostenuto, ovvero che la categoria non và assoggettata alle procedure di cui all'art. 20 comma 1 del decreto 75/2017 ?
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 26 settembre 2018
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- Pubblicato Mercoledì, 26 Settembre 2018 08:54
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A far data da ieri martedì 25 settembre decorre il divieto per le pubbliche amministrazioni di disporre nuove assunzioni non previste nella programmazione del fabbisogno 2018, in ottemperanza a quanto già prescritto al comma 1 art. 22 del decreto Lgs 75/2017, fino a quando le stesse non adegueranno il piano alle linee guida della funzione pubblica approvate con decreto 8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.
L’adeguamento alle novità introdotte dall’art 4 del decreto Lgs 75/2017 (modifica dell’art 6 del D. Lgs 165/2001), comporta l’avvio di un procedimento che coinvolge le posizioni apicali dell’ente e l’amministrazione , tendente a:
a) una verifica delle professionalità esistenti all'interno dell'ente e di eventuali situazioni di esubero del personale;
b) la ricognizione dei vincoli finanziari sottesi alla gestione del personale contenuti nell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 e dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 per quanto riguarda le forme flessibili di lavoro e dei margini di manovra disponibili, tenuto conto anche delle capacità di bilancio;
c) l'analisi dei fabbisogni e l'individuazione dei profili professionali necessari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, tenuto conto dell'evoluzione nell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi strategici dell'amministrazione da perseguire nell'arco del mandato.
Superare il concetto di dotazione organica come contenitore statico dal quale partire per la definizione del fabbisogno di personale, risulta essere la priorità, che vincolano le amministrazioni al rispetto della spesa potenziale massima per il personale (spesa media nel triennio 2015/2017, depurata da quelle imputabile a spesa per lo straordinario, il fondo per le risorse decentrate, le spese per la formazione e le missioni, i buoni pasto, gli assegni al nucleo familiare o l'equo indennizzo, solo per citarne alcune.) sarà cura degli Uffici preposti (personale e ragioneria) predisporre i conteggi e relativi prospetti di aggregati spesa personale cui fare riferimento .
Il piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta un atto di programmazione settoriale che gli enti locali sono chiamati a inserire nel DUP (documento unico di programmazione), alla luce anche delle modifiche apportate al principio contabile allegato 4/1 dal Dm 29 agosto 2018; nel caso in cui l’amministrazione ha previsto assunzioni nel piano occupazionale 2018 inserite nella programmazione triennale 2018-2020 precedentemente approvata, questa può definire e portare a termine le procedere di assunzioni, siano esse già avviate o da avviare entro la fine dell'anno.
Diversamente, gli enti interessati da processi di stabilizzazione, che :
a) non hanno approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e lavorano su quello 2017-2019;
b) hanno necessità di modificare il piano occupazionale 2018 inserendo nuove assunzioni;
c) non sono in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge per le assunzioni.
non potranno procedere, sino all'approvazione del nuovo piano del fabbisogno del personale, attraverso una nota di aggiornamento al DUP e alla predisposizione del bilancio 2019-2020, a nuove assunzioni .
Si Invita tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di riscontrare tempestivamente la propria posizione in ordine al piano triennale del fabbisogno personale che lo riguarda, approvato dalla rispettiva amministrazione ; ciò che interessa sono i fatti non gli annunci e le buone intenzioni .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 18 Settembre 2018
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- Pubblicato Martedì, 18 Settembre 2018 07:36
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Si concretizza il prossimo 25 settembre 2018 il passaggio tra il vecchio concetto di “dotazione organica” e il nuovo “piano triennale del fabbisogno del personale” a cui viene affidato l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni; entra così a regime l’art 4 del decreto 75/2017 che ha innovato l’art 6 del Dlgs 165/2001 e scatta il regime sanzionatorio (divieto di assunzione personale) prescritto dall’art 22 comma 1 del medesimo decreto 75/2017, in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni interessate al nuovo orientamento del legislatore, che subordina le assunzioni a un’autorizzazione alla spesa (c.d. budget per le assunzioni) determinata proprio dal nuovo piano triennale del fabbisogno del personale . In sostanza il nuovo dettato dell’art 6 opera una sorta di inversione , per quanto concerne le necessità organizzative delle pubbliche amministrazioni, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica .
Il comma 1 dell’art 4 del decreto 75/2017 introduce molteplici modifiche all’art 6 del D.lgs 165/2001 e inserisce il nuovo comma 6 bis e 6 ter , quest’ultimo reca proprio le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale .
Al fine di adempiere alle prescrizioni previste dalle linee di indirizzo emanate con proprio decreto dal ministro per la Pubblica Amministrazione lo scorso 8 Maggio, gli enti locali per sganciarsi dal divieto di assunzione dovranno predisporre gli adempimenti a seguire, nel merito i responsabili che ricoprono posizione organizzativa all’interno dell’ente interessato, sono chiamati, ciascuno per quanto di competenza a:
- indicare le concrete necessità presenti e future di profili professionali e come queste si coniugano con il piano della performance e con gli obbiettivi strategici, andando oltre la semplice sostituzione del personale cessato ;
- indicare eventuali eccedenze di personale ed eventuali servizi da esternalizzare o internalizzare ;
- spetta al responsabile del settore risorse umane, elaborare la dotazione organica finanziaria (spesa media personale nel triennio 2015/2017 imputata la titolo I del bilancio) superando quella numerica, aggiungendo tutte le altre spese del personale ;
- verificare il rispetto dei limiti stanziati in bilancio , il non superamento della spesa media nel triennio 2015/2017 , indicare i limiti degli spazi assunzionali disponibili sia tempo indeterminato che flessibile .
Compito dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale, etc.) ricevute le informazioni di cui sopra , è quello di procedere nella sua piena discrezionalità al riscontro delle richieste e degli spazi assunzionali disponibili, con i limiti delle risorse in bilancio a seguito del quale sarà definito il programma delle assunzioni indicando sia il tipo di approvvigionamento( a tempo indeterminato o flessibile) sia le modalità attuative (concorso, mobilità interna ed esterna, comando, trasformazione del tempo parziale a tempo pieno, stabilizzazione, selezione interna) .
Il piano triennale del fabbisogno del personale, munito del parere dell’organo di revisione contabile sulla compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica, dovrà quindi essere inserito quale modifica al documento unico di programmazione DUP, da sottoporre al consiglio comunale cui spetta l’adozione quale integrazione al DUP 2019/2021, a seguito della quale si procederà alla sua pubblicazione in sul sito istituzionale dell’ente .
Ultimo adempimento è quello del suo invio al Sico (Il sistema informativo SICO è dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del d.lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) entro 30 giorni dalla data di adozione , pena la nullità degli atti .
Per quanto sopra rappresentato, si sollecitano le Amministrazioni, i funzionari preposti e il personale interessati dalle porocedure di stabilizzazione, a porre in essere gli atti propedeutici alla definizione del piano triennale del fabbisogno del personale prima dell'entrata in vigore delle ristrette condizioni operative dettate dal decreto ministeriale sulle linee di indirizzo pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 Maggio 2018, al fine di utilizzare al meglio la deroga all'apparato sanzionatorio prescritto all'art 22 comma 1 del D.Lgs 75/2017 come più volte sollecitato da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
comunicato stampa 27 agosto 2018
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- Pubblicato Lunedì, 27 Agosto 2018 10:54
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Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, diamo continuità alla nostra attività sindacale, prioritariamente incentrata su un’azione di principio, volta ad affermare la certezza del diritto maturato dal personale dipendente della Pubblica Amministrazione e in servizio presso gli enti locali e non, sul territorio della Regione Siciliana con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine di avviare e portare a conclusione entro il prossimo 31 Dicembre le procedure di stabilizzazioni, mediante conversione degli stessi a tempo indeterminato, ai sensi dell’art 20 comma 1 del decreto n. 75/2017, come meglio esplicitato dalle direttive del Ministero per la Funzione Pubblica con propria circolare 3/2017. Di fatto, l’attenzione volge lo sguardo alla posizione giuridica cui viene a trovarsi il lavoratore dipendente interessato, prima e dopo la procedura di stabilizzazione; una condizione che non può essere di secondo piano, stante che la stessa sarà assoggettata a disposizioni di legge che regolamentano sia l’aspetto normativo che contributivo, a secondo se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è da considerare come “nuova assunzione” o meno; nel merito si richiama la circolare ministeriale n. 5/2008 che definisce il concetto di stabilizzazione e delinea i tratti distintivi della stessa. Per queste ragioni siamo determinati a difendere e tutelare diritti acquisiti al fine di non pregiudicare l’anzianità di servizio maturata e i diritti a questa correlati, tanto più in un contesto normativo a noi favorevole com’è l’art 20 comma 1 del decreto 75/2017, dal legislatore esitato e approvato a tutela e riconoscimento delle professionalità e delle competenze maturate in trentasei mesi di servizio prestato, nel nostro caso in trent’anni di precariato. Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali andiamo avanti con la giusta e fondata conoscenza in materia, portando avanti un confronto costruttivo di apertura e non di preclusione con tutte le istituzioni preposte (Comuni, Regione, Stato) e di cui vi renderemo conto nelle settimane a seguire, al contempo pretendiamo dalla categoria, senza che questa si abbandoni a facili ottimismi o si addentri in ragionamenti precostituiti da altri, il massimo della condivisione e del sostentamento.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
comunicato Stampa 10 Luglio 2018
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- Pubblicato Martedì, 10 Luglio 2018 08:05
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Corre l'obbligo fare delle precisazioni in ordine ai chiarimenti richiesti da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, esplicitati nel comunicato stampa pubblicato lo scorso 30 Giugno e riscontrati dal Dipartimento Regionale Autonomie Locali con nota prot. n. 9650 pubblicata ieri 9 luglio sul sito istituzionale dell'assessorato regionale .
A tal uopo si ribadisce che, mai questa organizzazione ha agito in funzione di questa o quell'altra forza politica, anzi, se ancora oggi continuiamo ad essere punto di riferimento e proprio perchè abbiamo portato avanti e custodito negli anni un'azione sindacale aperta che interloquisce con tutti perchè consapevoli che agisce e parla a nome di una platea che contempla una moltitudine e diversificata presenza di soggetti accomunati solo da un unico destino e un obiettivo da conseguire, pertanto non riteniamo che le considerazioni fatte siano "di natura politica", ma bensì rappresentano il libero pensiero di chi scrive .
Nulla di personale ma solo annotare l'uso improprio di termini che può generare conflittualità e distrazione, come quella di non rappresentare al meglio la diversità che passa tra lavoratore ASU e lavoratore dipendente, presso le sedi istituzionali chiamate a cogliere la natura giuridica dei due rapporti d'impiego; questo a ragione di quanto in riportato nel comunicato stampa del 30 Giugno 2018, ovvero che, sulla problematica gravano più responsabilità politiche che amministrative imputabili ai funzionari, per scelte che l'assessore poteva fare e non ha fatto, ma che è sempre nelle condizioni di fare .
Oggi possiamo comunque affermare che ancora una volta come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non improvvisiamo ma agiamo con consapevolezza e conoscenza, prova nè e la rettifica operata dagli Uffici del Dipartimento Autonomie Locali in ordine a quanto da noi attenzionato, a cui rivolgiamo la nostra gratitudine per la disponibilità e attenzione sempre riservataci .
Ciò premesso, si rende noto agli enti che hanno definito le procedure di stabiulizzazione con immissione in ruolo del personale precario interessato, di procedere alla richiesta delle trimestralità con le stesse modalità operate per il personale a tempo determinato fino a nuove disposizioni , stante che il fondo a cui fare riferimento è lo stesso .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 7 Luglio 2018
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- Pubblicato Sabato, 07 Luglio 2018 09:03
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Ci hanno provato .....ci hanno sperato ....ma alla fine la verità è stata affermata rendendo giustizia ad una categoria che merita rispetto da tutti, per le professionalità e le competenze che questa ha acquisito in trent'anni di servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali eravamo certi di avere lavorato bene e portato a conclusione un percorso tanto travagliato e osteggiato da forze ostili alla nostra stabilizzazione; la legge regionale 27/2016 prima e la legge regionale 8/2018 poi, oggi sono la normativa di riferimento che nessuno può negare.
Non commentiamo, nemmeno, le dichiarazioni rese da sciacalli e faccendieri di professione, che alla sola notizia di richiesta chiarimenti, formalizzati da organi istituzionali dello Stato al Dipartimento regionale autonomine locali, in ordine alla copertura finanziaria ventennale indicata in bilancio per le stabilizzazioni e alle procedure concorsuali interamente riservate alla categoria, esultavano perchè intravedevano già, nuove occasioni e prospettive per i loro affari a discapito della categoria stessa.
Dopo che il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri si è pronunciato sulla leggittimità costituzionale dell'art 26 della legge regionale n 8/2018, viene meno l'alibi adottato dai tanti che si erano trincerati dietro questa possibilità (da molti data per scontata) per non procedere nell'adozione degli atti propedeutici alla stabilizzazione e assunzione con contratto a tempo indeterminato .
Oggi, tutti indistintamente dobbiamo prendere atto che le responsabilità di ogni mancata stabilizzazione e/o ritardo accumulato nella deliberazione degli atti necessari all'assunzione a tempo indeterminato è imputabile al legale rappresentante dell'ente presso cui si presta servizio, del sindaco nei casi dell'ente Comune, perchè di fatto, non sussitono più limitazioni di natura normativa ed economica a procedere, fermo restando i presupposti e le condizioni che l'ente interessato è chiamato a riscontrare .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, riteniamo altresì, non conclusa l'azione sindacale intrapresa in ordine a quale procedura assoggettare la stabilizzazione del personale precario, comma 1 o 2 dell'art 20 decreto 75/2017 così come normato con la legge regionale 8/2018 all'art 26 commi 5 e 6, contestando le procedure concorsuali regolamentate e deliberate da diverse amministrazioni .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 30 Giugno 2018
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- Pubblicato Sabato, 30 Giugno 2018 13:52
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Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non possiamo sottacere sulle anomalie e le contraddizioni rilevate nella lettura della direttiva assessoriale prot.n. 9250 dello scorso 28 Giugno a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana pubblicata sul proprio sito istituzionale (si fà riferimento al personale ASU anzichè al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, si chiede di indicare nell'allegato prospetto data delibera consiliare anzichè delibera dell'organo esecutivo ); perchè proprio in funzione di queste si avvalora la tesi che da mesi sosteniamo e contestiamo all'Assessore Grasso, ovvero che 15.000 lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione destinatari di provvedimenti regionali e nazionali per la riconversione dei rispettivi rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato (assoggettabili alla procedura di cui all'art 20 comma 1 decreto 75/2017), non possono essere penalizzati e beffeggiati per ignoranza sulla condizione sociale e giuridica che questi rivestono, o solo perchè chi è preposto e lautamente pagato per affrontare e supportare sul piano normativo e procedurale l'operato di amministratori locali e funzionari, facendo chiarezza sull'adozione degli atti propedeutici all'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale precario, non fà distinguo alcuno tra lavoratore dipendente e lavoratore utilizzato in Attività Socialmente Utili. Non trova alcuna giustificazione, che la direttiva in premessa richiamata indichi quale personale destinatario della stessa, quello utilizzato in ASU anzichè quello dipendente presso gli enti locali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; questo modo di procedere e interpretare condiziona negativamente la procedura relativa all'assunzione diretta così come previsto ai sensi dell'art 20 comma 1 del decreto 75/2017, in quanto nell'utilizzo del lavoratore ASU non si riscontra l'emento fondamentale a cui il Ministero della Funzione Pubblica con la circolare esplicativa del decreto 75/2017, la n. 3/2017 fà riferimento, ovvero la titolarità di rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato da almeno tre anni con l'amministrazione interessata .
L'assessore di questo dovrà rendere conto a 15.000 lavoratori dipendenti e alle rispettive famiglie siciliane, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali continueremo a contestargli il suo modo di agire e assecondare senza sapere, ma ancor peggio senza volere ascoltare chi sin dal suo insediamento a manifestato disponibilità al dialogo e alla collaborazione.
Forti perplessità e preoccupazione manifestaimo per il modo improvvisato e approssimativo di procedere, riscontrato nelle direttive impartite con la circolare n. 12 del 29/06/2018, relative alle modalità di presentazione istanza per la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art 3 comma 19 della legge regionale 27/2016, di fatto... (il lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di optare per una misura di fuoriuscita diversa dalla stabilizzazione senza che questa procedura sia stata definita dagli organi preposti, chiede la decadenza da una condizione giuridica che non riveste in quanto non utilizzato in ASU, comunica il proprio IBAN per beneficiare di una misura economica che ancora necessita di alcuni passaggi istituzionali) come segreteria MGL, avevamo anticipato all'assessore la proposta di una richiesta tipo, condivisa e fatta propria da diversi lavoratori interessati, con la quale questi si limitavano a manifestare la disponibilità a optare per detta misura di fuoriuscita in alternativa alla stabilizzazione, nelle more che il Presidente della Regione emanasse con proprio decreto, previa approvazione in giunta, le modalità attuative così come previsto all'art 3 comma 19 della l.r 27/2016 (termine previsto dalla legge 60 gg dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 28 Febbraio 2017) diamo atto che l'Assessore può fare a meno del Decreto ....
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 20 Giugno 2018
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- Pubblicato Mercoledì, 20 Giugno 2018 06:29
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Nel rispetto delle competenze e dei ruoli, come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riteniamo quanto mai opportuno intervenire a supporto delle attività che le amministrazioni interessate sono chiamate ad espletare in funzione delle procedure di stabilizzazione del personale precario storico degli enti locali, senza avanzare pretese ma in un clima di fattiva collaborazione. A tal uopo stiamo predisponendo un documento che riporti in modo schematico tutti gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale interessato, di facile interpretazione e utile a uniformare una procedura comune a tutti gli enti sul territorio regionale, prossimo alla pubblicazione su questo sito. Diamo notizia altresì che come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali abbiamo attenzionato agli Uffici del Dipartimento Funzione Pubblica del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione alcuni aspetti procedurali correlati proprio alla stabilizzazione del personale di che trattasi .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 19 Giugno 2018
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- Pubblicato Martedì, 19 Giugno 2018 07:01
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L’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con propria circolare n 10 del 11 giugno 2018 sollecita le Amministrazioni Locali inadempienti, a provvedere e comunicare gli estremi delle deliberazioni consiliari di adozione dei documenti contabili e finanziari , al fine di non incorrere nella procedura sostitutiva di cui all’art 104 bis dell’O.R.EE.LL , ricordando che i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione sono scaduti rispettivamente lo scorso 31 marzo e 30 Aprile, rimane sottinteso che, a questi ma prioritariamente all’approvazione del bilancio di previsione, restano subordinate le procedure di stabilizzazione che le amministrazioni sono chiamate ad adottare per scrivere la parola fine all’annosa vertenza occupazionale del precariato storico degli enti locali .
A nostro parere, riteniamo come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, che non sussistono altre motivazioni a giustificazione dei ritardi accumulati dalle amministrazioni interessate nel procedere con atti propedeutici alla stabilizzazione, stante la chiarezza e linearità delle norme regionali e nazionali che oggi regolamentano la materia, non trova fondamento subordinare la propria azione amministrativa all’emanazione di presunte circolari da parte dell’assessore Grasso, o peggio restare in attesa di possibili impugnative da parte del Consiglio dei Ministri chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della norma approvata dall’ARS lo scorso mese di maggio.
Bisogna procedere subito, senza tentennamenti e perplessità, approvare il piano triennale del fabbisogno personale ma ancora prima programmando con il piano annuale delle assunzioni anno 2018 l’assunzione di tutto il personale precario che riscontra i presupposti e le condizioni, non c’è motivo di articolare nel triennio le assunzioni a tempo indeterminato del personale precario, stante che le stabilizzazioni sono operate non solo in funzione delle capacità assunzionali ma prioritariamente tenendo conto delle c.d. somme aggiuntive, disponibili da subito a copertura della spesa sul bilancio pluriennale dell’ente.
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 7 Giugno 2018
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- Pubblicato Giovedì, 07 Giugno 2018 08:05
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E’ tempo di ritornare in campo e fare sentire la nostra voce, riscontrare l’attività amministrativa degli enti interessati e gli atti propedeutici adottati da queste in riferimento alla nota prot. n. 87 del 18 Maggio u.s. trasmessa ai sindaci dei comuni siciliani da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, relativa a Definizione procedure di stabilizzazione del personale precario pubblica amministrazione.
C’è necessità, di fare un primo bilancio a distanza di un mese dalla pubblicazione in GURS della legge regionale n 8/2018, monitorare lo stato dei fatti e intraprendere iniziative al fine di agevolare e supportare un percorso spendibile e credibile a soluzione dell’annosa vertenza occupazionale della categoria, per la quale tanto ci siamo spesi come organizzazione sindacale, che non intendiamo assolutamente disperdere per inerzia di chi è chiamato a procedere o peggio per quanti ancora continuano impropriamente a non tenere in debita considerazione l’importanza della normativa oggi a regime in materia di stabilizzazione, distraendo l’attenzione su ipotetici ricorsi giurisdizionali che, ricordo prima a me stesso non hanno prodotto ad oggi una sola stabilizzazione, ma diversamente tanti lauti guadagni per chi li propone.
Nessuna limitazione di natura normativa ed economica impedisce di fatto alle amministrazioni interessate di procedere subito alla stabilizzazione del personale precario che riscontra le condizioni e i presupposti per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art 20 commi 1 e 2 del decreto 75/2017; tanto più questa non è subordinata all’emanazione di una circolare da parte dell’assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica, in quanto già ampiamente normata ed esplicitata da provvedimenti ministeriali.
Resta sottinteso che ogni procedura di stabilizzazione sottostà all’adozione di atti propedeutici necessari e di rito consolidati da una normativa che regolamenta l’assunzione nella pubblica amministrazione, attenzione massima và rivolta all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni personale dell’ente a cui fare riferimento per la stabilizzazione, pertanto l’invito che prioritariamente come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali riteniamo opportuno rivolgere agli amministratori locali, quanto ai funzionari preposti e non di meno al personale interessato dalle procedure medesime e quello di avere cura nel riscontrare il nuovo assetto organizzativo dell’ente secondo il dettato normativo di cui all’art 4 del decreto 75/2017 nei limiti del budget per le assunzioni, riscontrabile nella spesa media del personale nel triennio 2015/2017 ovvero al titolo I del bilancio dell’ente.
Tenuto conto che il prossimo 10 Giugno un terzo dei comuni è chiamato al rinnovo delle rispettive amministrazioni locali, riteniamo quanto mai opportuno intraprendere ogni iniziativa sul territorio a partire dalla prossima settimana, a tal uopo sollecitiamo tutto il personale a supportarci, sottoscrivendo la propria adesione all’MGL Regione e Autonomie Locali, ricordiamo che a differenza delle altre organizzazioni sindacali, non godiamo di trasferimenti e elargizione economiche da parte di soggetti terzi ed estranei alla categoria, a tal proposito e doveroso dire Grazie a quanti in questi anni hanno contribuito a mantenere in vita la nostra organizzazione e consentire di cogliere questo grande risultato di potere sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato, oggi possibile per tutti al di là di chi sostiene il contrario.
Si notizia altresì che a far data dal 22 maggio c.a. diviene efficace il CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali , a seguito dell’avvenuta sottoscrizione definitiva da parte dell’ARAN e Organizzazioni Sindacali, con il riconoscimento a decorrere dal mese di Giugno 2018 degli aumenti tabellari in busta paga, a regime tra 52 e 92 euro al mese e gli arretrati contrattuali per il periodo 2016/2017. L’accordo interviene oltre che sull’aspetto economico anche su molti aspetti normativi (assenze, permessi, congedi, orario di lavoro, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile).
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 22 maggio 2018
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- Pubblicato Martedì, 22 Maggio 2018 07:24
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Non vogliamo apparire come unici detentori di verità assolute, ma determinati difensori di una categoria e affermazioni di diritti a favore di questa, SI ! nessuno potrà mai mettere in discussione il lavoro fin qui fatto come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, con umiltà e conoscenza abbiamo contribuito in modo importante alla stesura dell’art 3 della legge regionale 27/2016 di preludio all’art 20 del decreto 75/2017, così come abbiamo contribuito alla stesura dell’art 26 della l.r. n. 8/2018 e in modo particolare alla riscrittura del comma 6, attraverso un’interlocuzione diretta portata avanti senza tempo con i gruppi parlamentari e con il governo regionale nella persona del suo assessore alle autonomie locali On. Grasso, basta riscontrare la documentazione a questi trasmessa.
Proprio sulla riscrittura dell’art 26 comma 6 della l.r. 8/2018 abbiamo assunto un posizione rigida che non abbiamo mai barattato, anzi come sempre in piena autonomia e contro il silenzio assordante delle altre sigle sindacali nonché dei vertici regionali dell’ANCI Sicilia e la contrarietà di altre associazioni e organismi che operano nel settore, abbiamo rivendicato fino all’avvenuta approvazione in aula che il decreto Madia trovasse applicazione in Sicilia così come nel resto d’Italia, senza apportare modifiche e integrazioni che potessero porre in una situazione di svantaggio il personale destinatario del provvedimento normativo in discussione; ovvero non consentire che il testo licenziato dalla II Commissione Parlamentare con l’assenso dell’assessore regionale Grasso, potesse determinare disparità di trattamento limitando l’applicazione dell’art 20 comma 1 alle sole categorie A e B , quando la norma nazionale contempla tutte le categorie di personale non dirigenziale, addirittura estende detta procedura anche a favore del personale dirigenziale che opera presso le ASP, ma di questo...perchè nessuno ne parla?
Oggi non possiamo che ribadire come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, ma ancor prima come personale direttamente interessato dalle procedure di stabilizzazione, soddisfazione per l’avvenuta riscrittura del comma 6 così come da noi rivendicato, al contempo sostenere l’applicazione delle norme in parola al ricorrere delle condizioni e dei presupposti da queste indicate, senza lasciare arbitrio e libera interpretazione a terzi.
Non pretendiamo concessioni da alcuno, ma solo che venga riconosciuto ciò che la normativa vigente in materia prevede a nostro favore, non pretendiamo che funzionari solerti e attenti possano andare in contro a sanzioni per l’agire errato nell’adozione di atti propedeutici alla stabilizzazione, tanto meno vogliamo sottrarci a procedure concorsuali e selezioni là dove la norma ne prevede l’obbligo; diversamente non possiamo assecondare il volere di chi agisce per uniformare la propria azione a quella di chi l'ho fà in mala fede, per ignoranza in materia o peggio per etichettare il proprio operato a discapito di chiunque possa aver ragione o essere detentore di un sapere che spesso dà fastidio e non può essere acclarato.
A tal uopo, abbiamo sollecitato l’assessore regionale alle autonomie locali On Grasso a intervenire nel merito per fare chiarezza e precisare che le procedure di stabilizzazione, così come esitate dal legislatore nazionale quanto dal legislatore regionale, muovono da un principio fondamentale, quello di andare in deroga all’ordinaria procedura concorsuale, stante la straordinarietà delle norme approvate e la necessità di sanare rapporti di lavoro, generati dall’uso improprio di questi in difformità alle ordinarie regole di principio, così come acclarato da direttive ministeriali e pronunciamenti di sentenze varie in materia di stabilizazione
L’assunzione diretta, è la procedura a cui le amministrazioni devono fare riferimento solo ed esclusivamente nel caso in cui il personale da stabilizzare riscontra le condizioni dettate all’art 20 comma 1 alla lett. b) del decreto 75/2017; condizione che riscontra il personale oggi in servizio con rapporto di lavoro a termine presso le pubbliche amministrazioni, c.d. “contrattista” stante che le amministrazioni interessate alle procedure di stabilizzazione hanno operato la stipula dei raporti di lavoro subordinato attingendo a graduatorie formulate a seguito di procedura selettiva distinte per titoli di studio e approvate in ossequio a specifiche norme di legge, (il riferimento di legge ai fini dell'approvazione delle graduatorie non è da intendere quella originariamente operata dagli ex uffici di collocamento ai sensi dell'art 23 della legge 67/87), presupposto ampiamente chiarito dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare n 3/2017; non comprendiamo ancora un volta la rigida posizione assunta nei confronti della categoria dalle sigle sindacali e da funzionari che dovrebbero darci lezione in materia anzichè fare ostruzionismo e negare ciò che non è possibile negare .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia

