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MGLDando seguito ad una attenta e particolareggiata lettura dei commi che strutturano gli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 27/2016 che interessano direttamente e non, la categoria, cerchiamo di apportare il nostro modesto contributo ai fini di fare chiarezza e costruire quella coscienza e conoscenza a cui facevamo riferimento nel precedente comunicato per potere sostenere ciò, che tutti in modo consapevole siamo chiamati a sostenere, nell'interesse prioritario della categoria e di noi lavoratori precari unica parte lesa e umiliata da atteggiamenti e prese di posizioni spesso ingiustificate  da chi matura e preconfeziona forme di preconcetto all'agire comune, viziate come sono da interferenze esterne ed estarnee .

Dopo avere richiamato nei precedenti comunicati  i commi 1, 2, e 22 dell'art 3, pilastri portanti a cui l'ente è chiamato a fare riferimento per porre in essere tutte le procedure indispensabili e propedeutiche alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a termine, l'attenzione è rivolta ai commi  3, 6, 9, 10,19 e 20  del medesimo art.3 della l.r. 3/2016, che nel merito dispongono quanto di seguito esplicitato.

Il comma 3 fà divieto alle amministrazioni locali interessate di istaurare altri rapporti di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato) fino al termine del processo di stabilizzazione del personale gia in servizio con contratto a tempo determinato, fatte eccezione per le assunzioni operate a supporto degli organi di indirizzo politico ( Art. 90 del TUEL n. 267/2000) il cui onere non grava sulla spesa relativa al fabbisogno personale programmata con il piano triennale delle assunzioni, altresì le assunzioni connesse alla gestione fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale; in deroga a tale divieto di assunzione, l'ente può stipulare contratti a tempo determinato solo se tra il personale con rapporto di lavoro a termine non sono presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali propri dell'ente .

Il comma 6 afferma un principio fondamentale per cui tanto ci siamo spesi quello relativo alla storicizzazione della spesa , di fatto a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato e per l'intera durata del rapporto di lavoro la regione riconosce un contributo in misura  pari a quanto oggi riconosciuto per il medsimo rapporto di lavoro a tempo determinato  e con le modalità indicate al successivo comma 10 .

Il comma 10 garantisce la copertura del fabbisogno finaziario degli enti che sostengono per il personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 .

Il comma 19 è stato da questa segreteria MGL condiviso e sostenuto in fase di stesura del testo di legge,stante che da più parti veniva sollecitata la concessione di una misura economica a titolo di di fuoriuscita dal precariato senza nulla a rendicontare; l'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali , a favore di quanti vengono a trovarsi nella condizione di riscontrare un numero di anni non inferiore a dieci per vantare titolo al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità , è un risultato a cui la platea dei potenziali soggetti beneficiari possono liberamente e autonomamente fare riferimento .

Con il successivo comma 20 si interviene nelle modalità di accesso al beneficio scandenzando tempi e modalità, nel merito il Presidente della Regione con proprio decreto e previa delibera di Giunta deve entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge (Marzo 2017) definire le modalità attuative e a seguire entro il prossimo 30 Giugno deve essere pubblicata sul sito internet della Regione una lista che elenca le banche che hanno manifestato interesse alle operazioni di credito a seguito di atto d'interpello da parte del competente Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito .

Fermo restando il termine ultimo del 30 giugno entro cui deve trovare apllicazione la misura di fuoriuscita indicata al precedente comma 19, dobbiamo evienziare che la mancata approvazione del bilancio e della legge finaziaria ha sortito delle ricadute in negativo sulla tempistica indicata dalla norma in parola registrando un ritardo nell'emanazione degli atti propedeutici alla definizone del percorso in parola .

L'incentivo economico alla fuoriuscita prescritto al precedente comma 19 dell'art 3 è stata prevista anche a favore del personale utilizzato in ASU, di fatto ai sensi dell'art 4 comma 2 della l.r. 27/2016 i soggetti utilizzati in attività socilamente utili che vogliono beneficiare della misura di fuoriuscita pari a 5 anni dell'assegno di utilizzazione ( poco più di € 30.000) senza nulla a rendicontare corrisposte in rate annuali  possono, a differenza di quanto previsto per il personale dipendente a tempo determinato, presentare istanza entro il prossimo 15 Aprile c.a.  all'Assessorato regionale della famiglia delle politicghe sociali e del lavoro -Dipartimento Lavoro, Servizio I a mezzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

utilizzando l'apposito modello allegato alla nota assessoriale prot. n. 14146 dello scorso 3 Aprile . 

                                                   Il Segretario Generale

                                                              Giuseppe Cardenia