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- Categoria: 2014
- Pubblicato Giovedì, 09 Gennaio 2014 08:24
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Completato ieri pomeriggio l'esame degli articoli della legge di Bilancio, l'aula di sala d'ercole ha avviato quello sull'articolato della legge di stabilità approvando i primi cinque articoli, aggiornando i lavori per le ore 12:00 di oggi , si prevede così, salvo incidenti di percorso ( da non escludere viste le fibrillazioni interne alla maggioranza e la diversità di vedute tra le varie compagini dei gruppi presenti all'ARS) per la tarda serata di oggi l'esame dell'art 30 e seguenti ch riguardano la nostra categoria.
La continua presenza all'ARS come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali muove dalla necessità di fare apportare quei correttivi che tutelino e salvaguardino gli attuali livelli occupazionali senza penalizzazione alcuna nei confronti dei lavoratori interessati .
Per meglio comprendere le nostre preoccupazioni e perplessità sui contenuti dell'art 30 così come formulato dal governo, precisiamo che:
- l'istituzione del fondo presso l'assessorato autonomie locali impegna il governo a riconoscere agli enti locali (comuni e province) somme per importi pari a quelli concessi per l'anno 2013, quantificate in ossequio alle diposizioni di leggi regionali che regolamentano i contratti in essere .
Nel momento in cui vengono abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2014 le norme di cui sopra, la natura delle somme erogate non saranno più vincolate ai lavoratori, di per sè l'ente potra procedere autonomamente nella gestione delle risorse assegnate . Con quali risultati?
L'elenco regionale che il Dipartimento lavoro andrà a redigere in ossequio al comma 8 dell'art 4 del decreto 101/2013 convertito con modificazioni nella legge 125/2013 ,dal nostro punto di vista leggendo le norme a regime entra in conflitto con il comma 1 dell'art 30, là dove si contempla l'inclusione dei soggetti già contrattualizzati, in quanto destinatari del comma 6 e 9 del medesimo articlo 4.
Ma ancora di più il sovrapporsi di norme regionali esitate nel corso degli anni hanno creato una conflittualità di intenti anche con le norme nazionali che regolamentano la materia, il concetto di regime transitorio, se da una parte lo si riconosce anche a coloro che sono stati contrattualizzati a termine dall'altra gli stessi soggetti vengono ad essere esclusi in quanto depennati dai lavori socialmente utili a decorrere dalla dati di stipula del contratto a termine, diversamente recita la norma nazionale che prevede detta procedura solo nel caso in cui corre l'ipotesi di contratti a tempo indeterminato.
La norma dovrebbe consentire l'avvio dei processi di assunzione a tempo indeterminato, senza riconoscere alcun asostegno economico agli enti interessati, diversamente di come è avvenuto con precedenti norme regionali che pur in presenza di contributi quinquennali gli enti non hanno dato corso ad alcuna stabilizzazione se non in misura lilitata.
Come si comporteranno ora?
Credo che il problema di fondo nasce da una scarsa competenza in materia da chi ha predisposto gli atti , trattando con superficialità la problematica; non si può rappresentare e convenire sulle nostre posizioni negli incontri istituzionali e poi riportare sul testo formulato principi generali che sfuggono all'incomprensione di chi legge .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
