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Come Coordinamento Regionale Diparimento Politiche Attive del Lavoro e del Precariato P.A -CSA/RAL - Sicilia, continuiamo a non comprendere e giustificare come un numero considerevole di amministrazioni locali indottrinati da "sapienti consulenti" non procedano all'incremento delle ore settimanali dei rapporti di lavoro partime in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art 15 comma 9 e seguenti della l.r. 1/2026, precludendo al personale interessato la possibilità se pur minima e limitata nel tempo di beneficiare di un incremento economico in busta paga; appellandosi a motivazioni infondate e del tutto improprie che nel CCNL del comparto trovano esaustive risposte, basta avere l'accortezza e la volontà di documentarsi nel merito.

 

Assurdo trincerarsi dietro prese di posizioni del tutto infondate sulle modalità a procedere nell'adozione degli atti propedeutici necessari ad elevare il monte ore settimanale dei rapporti di lavoro a partime, limitatamente al periodo temporale che trova copertura con fondi a valere sul bilancio regionale 2026-2028; che in modo assoluto non possono trovare riscontro nella c.d. "'integrazione oraria" modalità non contemplata nel CCNL di riferimento.

 

 

La ricontratualizzazione temporanea del monte ore di un partime in un ente locale richiede un accordo scritto tra le partri (ente – dipendente), il consenso esplicito del lavoratore e la verifica della compatibilità con il PIAO/Piano dei fabbisogni.

 

 

In tale ipotesi, occorrerà rifarsi alle regole contrattuali in materia, ovvero procedere alla stipula di nuovo contratto individuale di lavoro, esso dovrà contenere ai sensi dell'art 53 comma 11 del CCNL Funzioni Locali l'indicazione dell'inizio della nuova articolazione oraria del rapporto, la durata della prestazione lavorativa, la collocazione e articolazione temporale puntuale dell'orario e, ai sensi del comma 12 la durata del contratto medesimo. Le parti si daranno reciprocamente atto che al raggiungimento del predetto termine contrattuale, torneranno ad osservare la disciplina del contratto individuale di lavoro partime originario , costituito a tempo indeterminato .

 

 

Non è ammessa una modifica unilaterale dell'orario da parte dell'amministrazione .

 

Riportiamo di seguito i passaggi e gli adempimenti necessari a proedere:

 

Requisiti e Limiti normativi :

 

 

Accordo bilaterale: La variazione temporanea o definitiva dell'orario a tempo parziale avviene esclusivamente tramite addendum o modifica contrattuale firmata da entrambi;

Natura temporanea: E' possibile apporre un termine di durata all'aumento o alla riduzione delle ore, purchè espressamente pattuito;

Capacità finanziaria: L'ente deve verficare la capienza dei fondi per la spesa di personale e il rispetto dei vincoli di bilancio, sebbene un incremento orario non trasformi il partime in fulltime non costituicsa una nuova assunzuione in senso stretto

 

 

Iter procedurale per l'ente locale:

 

Richiesta o consenso: Acquisire la domanda o l'accettazione scritta del dipoendente;

Verifica dotazione: Controllare che il nuovo monte ore rientri nei limiti percentuali previsti dai CCNL del comparto Funzioni Locali;

Atto formale: emettere una determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di addendum al contratto individuale;

Sottoscrizione: Firma dell'accordo integrativo individuale con indicazione della scadenza annuale della nuova articolazione

 

A margine del presente comunicato ricordiamo agli enti locali di riscontare con carattere d'urgenza le disposizioni di cui alla circolare n. 9/2026 inoltrando gli allegati debitamente compilati alla pec ANCI Sicilia .

 

                                                           Giuseppe Cardenia