Comunicato Stampa 16 Ottobre 2018
Decidere in fretta da che parte stare e cosa fare!
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali avevamo salutato con favore l'approvazione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, che per tanti mesi ci aveva visti impegnati in prima persona, senza clamori e tanti proclami, nella sua impostazione di massima e stesura al tavolo regionale; una norma che per la prima volta indicava in modo chiaro un percorso alle amministrazioni interessate dalle procedure di stabilizzazione anticipando per linee generali di ciò che il decreto n. 75/2017 avrebbe sancito nei mesi a seguire, come presupposto e condizione per sanare una condizione sociale e giuridica quotidinamente e amaramente vissuta da migliaia di lavoratori precari alle dipendenze della Pubblica Amministrazione "vittime ingiustificate di un precariato" che tanti hanno alimentato, proragandone gli effetti nel tempo, anche quando ne ricorrevano le condizioni e i presupposti per scrivere la parola fine ;
- a) anno 2007/2008 legge finanziaria dello Stato n 296/2006 Art 1 comma 558, a seguire legge finanziaria dello Stato n. 244/2007 Art 3 comma 90 consentiva l'assunzione a tempo indeterminato nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica mediante riconversione del rapporto di lavoro da tempo determinato, assunzione diretta, indipendentemente dalla categoria; (come MGL sostenavamo e sollecitavamo gli enti a procedere a differenza di tutte le altre sigle sindacali che invitavano le amministrazioni a non procedere perche la norma non era stata recepita dalla Regione Siciliana) risultato, le poche amministrazioni che andarono avanti stabilizzarono mediante assunzione diretta indipendentemente dalla categoria, oggi i colleghi beneficiari di detta procedura sono regolamente in servizio e figurano nella dotazione organica dell'ente .
-b) anno 2011/2012 legge regionale 24/2010 Art 6 comma 1 consentiva di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica mediante procedura interamente riservata alla categoria previa valutazione per soli titoli, di contro veniva riconosciuta alle amministrazioni l'erogazione di somme in misura pari a quelle già erogate per coofinaziare i rapporti a tempo determinato e per la durata di un quinquennio; (come MGL sostenavamo e sollecitavamo gli enti a procedere invitando gli stessi a rivendicare successivamente l'estensione del contributo concesso; a differenza di tutte le altre sigle sindacali che invitavano le amministrazioni a non procedere perche la limitazione temporale del contributo riconosciuto non avrebbe consentito alle amministrazioni allo scadere dei cinque anni di potere fare fronte con il proprio bilancio ) risultato, le poche amministrazioni che hanno dato corso a dette procedure non solo hanno dato risposte concrete all'annosa piaga del precariato, ma come da noi con largo anticipo previsto beneficieranno del contributo non per 5 anni ma per altri 20;
-c) anno 2013/2018 decreto Dalia n.101/2013 convertito in legge 125/2013 consentiva di stabilizzare in percentuale sull'ammontare delle somme accertate in funzione delle capacità assunzionali dell'ente, nella migliore delle ipotesi due tre stabilizzazioni (come MGL abbiamo contestato l'approvazione del decreto ritenendo questo una VERGOGNA per i precari siciliani a differenza di quanto sostenuto dalle altre sigle sindacali che salutavano con favore ed entusiasmo ciò che non ha di fatto ha lasciato irrisolta la problematica) risultato, solo alcune centinaia di stabilizzazioni, in molti casi mediante declassamento e riduzione del monte ore cntrattualizzato.
-d) anno 2017/2018 legge regionale n. 27/2016 Art 3 commi 1 e 2 consente di procedere all'assunzione con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, in funzione del piano triennale del fabbisogno personale e nei limiti di spesa che lo vanno a determinare, ovvero spesa media personale nel triennio antecedente al 2016, nessun declassamento nessuna riduzione al monte ore già contrattualizzato, anzi..., di contro è riconosciuto alle amministrazioni che procedono l'erogazione di somme aggiuntive in misura pari a quelle quantificate per coofinaziare i rapporti a tempo determinato al 31/12/2015, per la durata di anni venti , unico limite procedere ai sensi dell'art 4 comma 6 e 8 del decreto lgs n. 101/2013 concorso riservato e procedura subordinata alla definizione dei processi di mobilià del personale delle ex province e comunque non prima dell'1 marzo 2017 (come MGL abbiamo sollecitato le amministrazioni a procedere a decorrere dal primo giorno successivo al 1 Marzo 2017 indipendetemente dalla definizione delle procedure di mobilità che potevano interessare il personale delle dismesse province, stante che la stabilizzazione non andava ad intaccare le risorse economiche accertate dalla capacità assunzionali 2015 e 2016 e vincolate a favore di detto personale, dato atto che l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario fà riferimento a somme aggiuntive e diverse da quelle quantificate e disponibili in funzione delle capacità assunzionali dell'ente; a differenza di quanto sostenuto dalle altre sigle sindacali che per ragioni di cose sedendo contemporaneamente a due tavoli regionali, quello sui precari e quello sulle personale delle ex province non si sono curate più di tanto nel pretendere l'avvio delle procedure anzi....) risultato, siamo a due mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge regionale n. 27/2016 (termine prorogato oggi al 31 dicembre 2020 con l'art 26 della legge rfegionale 8/2018) senza potere registrare grandi risultati in ordine all'avvio e definizione procedure di stabilizzazioni, anzi.... solo proclami e annunci e poche centinaia di stabilizzazione di contro ad una platea di 15.000 soggetti che vantano titolo.
- e) anno 2018/2020 Decreto legislativo n 75/2017 Art 20 commi 1 e 2, legge regionale 8/2018 art 26, consente di procedere nei limiti del piano triennale del fabbisogno personale in funzione delle somme quantificate come spesa media personale sostenuta nel triennio 2015/2017, nessun declassamento nessuna riduzione del monte ore contrattualizzato, anzi .... di contro la Regione riconosce l'erogazione di somme aggiuntive in misura pari a quelle quantificate per coofinaziare i rapporti a tempo determinato al 31/12/2015, per la durata di anni venti , dal 1 gennaio 2019 cessa di trovare applicazione il decreto 101/2013; (come MGL abbiamo e continuiamo a sollecitare le amministrazioni a procedere subito ai sensi dell'art 20 comma 1 del decreto 75/2017 "assunzione diretta" perchè possibile, in quanto la categoria riscontra le condizioni necessarie per essere assoggetata a tale procedura di stabilizzazione , a differenza di quanto sostenuto da tutte le altre sigle sindacali che invitano le amministrazioni a procedere ai sensi dell'art 20 comma 2 del decreto lgs 75/2017 ovvero concorso per titoli ed esami ) certo è che non possiamo perdere altro tempo , ma bisogna procedere .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali non abbiamo la presunzione di essere detentori assoluti di verità, ma un dato è tratto da ciò che in passato abbiamo sostenuto e fatto, la storia ci ha dato sempre ragione; non credo proprio, che oggi vogliamo scrivere una pagina diversa.
Ad ogni buon fine, si notizia in merito alle comunicazioni che abbiamo inoltrato alle segreterie regionali di CGIL CISL UIL e CSA sulla diversità di vedute con invito a documentarci sulle cause che motivano tale contrarietà,ovvero quella di procedere ai sensi dell'art.20 comma 1, invitando le stesse ad agire nell'interesse dei lavoratori precari, affermando un diritto già acquisito che le norme riconoscono a loro favore e noi come rappresentanti di categoria abbiamo il preciso dovere di sostenere ed affermare indipendentemente dalla sigla a cui facciamo riferimento; manifestando disponibilità ad interagire in modo unitario là dove si conviene ad una comune posizione , ovvero "assunzione diretta" .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 12 Ottobre 2018
Bisogna credere prima in se stessi e poi con parsimonia negli altri;
solo così, potremmo essere quasi certi di non svendere al migliore affarista di professione, i nostri diritti; cancellando di fatto anni e anni di dura e intensa lotta che con ferma convinzione e determinazione sono serviti a concretizzare risultati importanti, che ci hanno permesso di avere continuità nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e generato opportunità per le stesse a procedere alla definitiva stabilizzazione del precariato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Dimenticare cio che siamo stati, ciò che abbiamo fatto e non ricordare ciò che altri hanno sempre fatto e continuano a fare in contrapposizione a noi, non aiuta certamente la categoria a venire fuori da questa paradossale e asfissiante condizione di precari.
Ciascuno di noi ha sempre giocato un ruolo importante nell'ex Coordinamento Regionale Art 23 ieri e nel MGL oggi, apportando il proprio e fondamentale contributo alle tante manifestazioni di piazza e iniziative varie, intraprese a tutela e difesa di diritti che altri ci hanno sempre negato; proprio nella diffidenza e differenza che a questi ci contrapponeva abbiamo dato vita e portato avanti senza tempo e in maniera autonoma, un'azione sindacale, forte nei numeri che la condividevano ed efficace nel fare risultato.
Oggi non possiamo permetterci di vivere nell'indifferenza, cedendo il passo ad altri per disinteresse e rassegnazione, travasando il principio di diritto in una sterile concessione, che atri vengono ad elemosinarci .
Condividere e sostenere un progetto comune, è una priorità che ci consentirà di chiudere definitivamente e senza concessioni un percorso che non necessita di norme ma bensì di una chiara e netta volontà politica a procedere senza pregiudizi e preclusioni attraverso una disinteressata interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia .
Come segreteria MGL Regione e Autonomie Locali, continuiamo a sostenere e stiamo intensificando la nostra azione sindacale presso gli organi istituzionali preposti per affermare la verità che trova fondamento in :
a) il personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato và assoggettato alle procedure di cui all'art 20 comma1 del decreto 75/17, ovvero assunzione diretta, indipendentemente dalla categoria .
La domanda che nasce spontanea, perchè tutte le OO.SS. diverse da MGL, funzionari e amministratori locali, sostengono una versione opposta alla nostra ? Siamo solo noi detentori di verità assolute?
Noi di contro ci poniamo la domanda, quale direttiva e/o precisazione ha diramato lassessore regionale alle autonomie locali, attraverso la quale smentisce quanto da noi sostenuto, ovvero che la categoria non và assoggettata alle procedure di cui all'art. 20 comma 1 del decreto 75/2017 ?
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 26 settembre 2018
A far data da ieri martedì 25 settembre decorre il divieto per le pubbliche amministrazioni di disporre nuove assunzioni non previste nella programmazione del fabbisogno 2018, in ottemperanza a quanto già prescritto al comma 1 art. 22 del decreto Lgs 75/2017, fino a quando le stesse non adegueranno il piano alle linee guida della funzione pubblica approvate con decreto 8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.
L’adeguamento alle novità introdotte dall’art 4 del decreto Lgs 75/2017 (modifica dell’art 6 del D. Lgs 165/2001), comporta l’avvio di un procedimento che coinvolge le posizioni apicali dell’ente e l’amministrazione , tendente a:
a) una verifica delle professionalità esistenti all'interno dell'ente e di eventuali situazioni di esubero del personale;
b) la ricognizione dei vincoli finanziari sottesi alla gestione del personale contenuti nell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006 e dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 per quanto riguarda le forme flessibili di lavoro e dei margini di manovra disponibili, tenuto conto anche delle capacità di bilancio;
c) l'analisi dei fabbisogni e l'individuazione dei profili professionali necessari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, tenuto conto dell'evoluzione nell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi strategici dell'amministrazione da perseguire nell'arco del mandato.
Superare il concetto di dotazione organica come contenitore statico dal quale partire per la definizione del fabbisogno di personale, risulta essere la priorità, che vincolano le amministrazioni al rispetto della spesa potenziale massima per il personale (spesa media nel triennio 2015/2017, depurata da quelle imputabile a spesa per lo straordinario, il fondo per le risorse decentrate, le spese per la formazione e le missioni, i buoni pasto, gli assegni al nucleo familiare o l'equo indennizzo, solo per citarne alcune.) sarà cura degli Uffici preposti (personale e ragioneria) predisporre i conteggi e relativi prospetti di aggregati spesa personale cui fare riferimento .
Il piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta un atto di programmazione settoriale che gli enti locali sono chiamati a inserire nel DUP (documento unico di programmazione), alla luce anche delle modifiche apportate al principio contabile allegato 4/1 dal Dm 29 agosto 2018; nel caso in cui l’amministrazione ha previsto assunzioni nel piano occupazionale 2018 inserite nella programmazione triennale 2018-2020 precedentemente approvata, questa può definire e portare a termine le procedere di assunzioni, siano esse già avviate o da avviare entro la fine dell'anno.
Diversamente, gli enti interessati da processi di stabilizzazione, che :
a) non hanno approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e lavorano su quello 2017-2019;
b) hanno necessità di modificare il piano occupazionale 2018 inserendo nuove assunzioni;
c) non sono in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge per le assunzioni.
non potranno procedere, sino all'approvazione del nuovo piano del fabbisogno del personale, attraverso una nota di aggiornamento al DUP e alla predisposizione del bilancio 2019-2020, a nuove assunzioni .
Si Invita tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di riscontrare tempestivamente la propria posizione in ordine al piano triennale del fabbisogno personale che lo riguarda, approvato dalla rispettiva amministrazione ; ciò che interessa sono i fatti non gli annunci e le buone intenzioni .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
Comunicato Stampa 18 Settembre 2018
Si concretizza il prossimo 25 settembre 2018 il passaggio tra il vecchio concetto di “dotazione organica” e il nuovo “piano triennale del fabbisogno del personale” a cui viene affidato l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni; entra così a regime l’art 4 del decreto 75/2017 che ha innovato l’art 6 del Dlgs 165/2001 e scatta il regime sanzionatorio (divieto di assunzione personale) prescritto dall’art 22 comma 1 del medesimo decreto 75/2017, in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni interessate al nuovo orientamento del legislatore, che subordina le assunzioni a un’autorizzazione alla spesa (c.d. budget per le assunzioni) determinata proprio dal nuovo piano triennale del fabbisogno del personale . In sostanza il nuovo dettato dell’art 6 opera una sorta di inversione , per quanto concerne le necessità organizzative delle pubbliche amministrazioni, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica .
Il comma 1 dell’art 4 del decreto 75/2017 introduce molteplici modifiche all’art 6 del D.lgs 165/2001 e inserisce il nuovo comma 6 bis e 6 ter , quest’ultimo reca proprio le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale .
Al fine di adempiere alle prescrizioni previste dalle linee di indirizzo emanate con proprio decreto dal ministro per la Pubblica Amministrazione lo scorso 8 Maggio, gli enti locali per sganciarsi dal divieto di assunzione dovranno predisporre gli adempimenti a seguire, nel merito i responsabili che ricoprono posizione organizzativa all’interno dell’ente interessato, sono chiamati, ciascuno per quanto di competenza a:
- indicare le concrete necessità presenti e future di profili professionali e come queste si coniugano con il piano della performance e con gli obbiettivi strategici, andando oltre la semplice sostituzione del personale cessato ;
- indicare eventuali eccedenze di personale ed eventuali servizi da esternalizzare o internalizzare ;
- spetta al responsabile del settore risorse umane, elaborare la dotazione organica finanziaria (spesa media personale nel triennio 2015/2017 imputata la titolo I del bilancio) superando quella numerica, aggiungendo tutte le altre spese del personale ;
- verificare il rispetto dei limiti stanziati in bilancio , il non superamento della spesa media nel triennio 2015/2017 , indicare i limiti degli spazi assunzionali disponibili sia tempo indeterminato che flessibile .
Compito dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale, etc.) ricevute le informazioni di cui sopra , è quello di procedere nella sua piena discrezionalità al riscontro delle richieste e degli spazi assunzionali disponibili, con i limiti delle risorse in bilancio a seguito del quale sarà definito il programma delle assunzioni indicando sia il tipo di approvvigionamento( a tempo indeterminato o flessibile) sia le modalità attuative (concorso, mobilità interna ed esterna, comando, trasformazione del tempo parziale a tempo pieno, stabilizzazione, selezione interna) .
Il piano triennale del fabbisogno del personale, munito del parere dell’organo di revisione contabile sulla compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica, dovrà quindi essere inserito quale modifica al documento unico di programmazione DUP, da sottoporre al consiglio comunale cui spetta l’adozione quale integrazione al DUP 2019/2021, a seguito della quale si procederà alla sua pubblicazione in sul sito istituzionale dell’ente .
Ultimo adempimento è quello del suo invio al Sico (Il sistema informativo SICO è dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del d.lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) entro 30 giorni dalla data di adozione , pena la nullità degli atti .
Per quanto sopra rappresentato, si sollecitano le Amministrazioni, i funzionari preposti e il personale interessati dalle porocedure di stabilizzazione, a porre in essere gli atti propedeutici alla definizione del piano triennale del fabbisogno del personale prima dell'entrata in vigore delle ristrette condizioni operative dettate dal decreto ministeriale sulle linee di indirizzo pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 Maggio 2018, al fine di utilizzare al meglio la deroga all'apparato sanzionatorio prescritto all'art 22 comma 1 del D.Lgs 75/2017 come più volte sollecitato da questa segreteria MGL Regione e Autonomie Locali .
Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia